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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 1966

Cassazione n. 19616/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso per cassazione formalizzata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cessazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 5 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici, in relazione al reato di cui agli artt. 416 cornmi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, quale partecipato al sodalizio (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2.

Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria di cui al reato di associazione a delinquere.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61 bis cod.pen. al reato associativo.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale dell'indagato, ha fatto pervenire a mezzo pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriore specificazione delle ragioni, consegue la condanna al pagamento delle spese processuale e del versamento di una somma di € 500,00 in favore della cassa delle Ammende, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. disp. att. cod.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso per cassazione formalizzata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cessazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 5 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici, in relazione al reato di cui agli artt. 416 cornmi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, quale partecipato al sodalizio (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria di cui al reato di associazione a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61 bis cod.pen. al reato associativo. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale dell'indagato, ha fatto pervenire a mezzo pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriore specificazione delle ragioni, consegue la condanna al pagamento delle spese processuale e del versamento di una somma di € 500,00 in favore della cassa delle Ammende, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. disp. att. cod.p
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