CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 marzo 2021 dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, che ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Giudice di pace di Venezia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 2, cod. perì. Il Tribunale ha rilevato che l'atto d'impugnazione era stato proposto solo 1'11 giugno 2020, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione dell'appello, che, nel caso di specie, decorreva a partire dal 12 maggio 2020, ossia dopo la fine del periodo di sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposto dall' art. 83, decreto-legge n.18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall'art. 36, decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40). 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce sia il vizio di inosservanza di norme processuali che quello di inosservanza della legge penale sostanziale. Il primo in relazione all'art. 32 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 (come successivamente modificato) nonché all'art.172 cod. proc. pen. Il secondo con riferimento all'art. 12, comma 1, disp. prel. cod. civ. e all'art. 1 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Venezia, nel calcolare il decorso del termine di trenta giorni per la presentazione dell'atto d'appello, avrebbe errato nel computare anche il giorno 12 maggio. In particolare, rappresenta che: l'art. 83, d.l. n.18 del 2020 ha sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevedendo che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso venga differito alla fine di detto periodo; l'art. 36, d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato il periodo di sospensione fino all'il maggio; nel caso di specie, l'inizio del decorso del termine, cadendo nel periodo di sospensione (e, precisamente, il 10 aprile 2020, data di notifica alle parti dell'avviso di deposito tardivo della sentenza), doveva essere differito alla fine di detto periodo e, cioè, al 12 maggio 2020, ma tale giorno, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non doveva essere computato. Il Tribunale di Venezia, computando anche il 12 maggio 2020, avrebbe palesemente violato la norma da ultimo citata, il cui inequivoco significato non lascerebbe spazio a interpretazioni alternative. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente pone un unico motivo di ricorso, sostenendo che il Tribunale di Venezia, nel calcolare il decorso del termine di trenta giorni per la presentazione dell'atto d'appello, avrebbe errato nel computare anche il giorno 12 maggio. In particolare, lamenta la violazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., che, nel fissare le regole generali in materia di termini processuali, dispone che il dies a quo non deve essere computato. Il motivo non è fondato. L'art. 83, comma 2, d.l. n.18 del 2020 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19») ha sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevedendo che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso venga differito alla fine di detto periodo. L'art. 36, d.l. n. 23 del 2020 ha poi prorogato il periodo di sospensione fino all'il maggio. Nel caso in esame, deve trovare effettivamente applicazione la disciplina emergenziale, considerato che l'inizio del decorso del termine per la presentazione dell'appello cadeva proprio nel periodo di sospensione e, precisamente, il 10 aprile 2020, data di notifica alle parti dell'avviso di deposito tardivo della sentenza. Il computo del termine, pertanto, deve essere fatto partire, come fatto correttamente dal Tribunale di Venezia, dal 12 maggio 2020 e ciò in perfetta coerenza con l'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. Invero, il comma 2 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 espressamente prevede che «Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Dunque, l'inizio del decorso del termine, nei casi in questione, coincide con la «fine» del periodo di sospensione, che è 1'11 maggio 2020, che, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non deve essere computato. Tale interpretazione oltre a essere fondata sul dato letterale della norma, è coerente anche con il prevalente orientamento giurisprudenziale che si è formato in relazione al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 (come modificato dall'art. 16, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). Il riferimento a tale orientamento appare supportato da due argomentazioni: entrambe le normative disciplinano un periodo di sospensione dei termini processuali; il terzo periodo dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 ricalca precisamente il testo dell'art. 1, legge n. 742 del 1969 e, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1. La perfetta coincidenza tra le due disposizioni induce fondatamente a ritenere che il legislatore, per evitare dubbi interpretativi, abbia immesso nella normativa emergenziale la già «rodata» disposizione relativa alla sospensione dei termini nel periodo feriale. Ebbene, l'orientamento giurisprudenziale prevalente che si è formato, fin da quando il periodo di sospensione feriale era ricompreso tra il 10 agosto e il 15 settembre, ritiene che «Il dies a quo del termine ... che cada in periodo di sospensione feriale, deve ritenersi coincidente con il 15 settembre (che quindi non computatur), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 16 settembre» (Sez. 4, n. 43404 del 7/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941). A fronte di tale orientamento, vi sono talune risalenti pronunce che sostengono che, nel calcolare l'inizio del decorso del termine dopo il periodo di sospensione feriale, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non vada computato il 16 settembre (Sez. 5, n. 34645 del 22/05/2008; Sez. 1, n. 49223 del 21/10/2004). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene condivisibile l'orientamento prevalente (tra le altre, Sez. 5, n. 6389 dell'il gennaio 2021, C.; Sez. 5, n. 5624 del 5/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209; Sez. 5, n. 34223 del 24/4/2009, Federici, Rv. 245086), che ha evidenziato come il principio della non computabilità del giorno iniziale del termine, fissato dall'art. 172 cod. proc. pen., sia ispirato all'esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati gli atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine. Esigenza che non si pone nel caso in cui quegli atti e quegli effetti giuridici vengano a realizzarsi nel mezzo di un periodo di sospensione. Sarebbe illogico in tali casi non computare il primo giorno dopo la sospensione, che, nella sostanza, è pienamente libero. Coerentemente con tale ratio, il legislatore ha fatto coincidere l'inizio del decorso del termine con l'ultimo giorno del periodo di sospensione («la fine»), in modo tale da non computare quest'ultimo, ma da computare il primo giorno dopo la sospensione, che è pienamente libero. Va evidenziato che la questione si pone allo stesso modo sia con riferimento alla sospensione dei termini nel periodo emergenziale che riguardo alla sospensione feriale dei termini: in entrambi i casi si pone l'esigenza di evitare di non computare il primo giorno dopo la sospensione, che, nella sostanza, è pienamente libero. L'identico testo delle due disposizioni in esame rende palese l'intenzione del legislatore di soddisfarla in maniera identica. Il ricorso, dunque, è infondato, atteso che il computo del termine, il cui inizio del decorso cada nel periodo di sospensione per emergenza epidemiologica, deve essere fatto partire dal 12 maggio 2020. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] glre ffitensore Il/Presiden0 ng .// girino G