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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1978

Cassazione n. 41697/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1982 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Saverio, [OSCURATO:PERSONA], Rosario e [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3 2021 di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (del tutto analoghi anche se riportati in distinti atti di ricorso) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti ed alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (considerate le inequivoche deposizioni degli operanti intervenuti); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1982 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Saverio, [OSCURATO:PERSONA], Rosario e [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3 2021 di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (del tutto analoghi anche se riportati in distinti atti di ricorso) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti ed alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (considerate le inequivoche deposizioni degli operanti intervenuti); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre