CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando, quali elementi ostativi e preponderanti, il precedente penale dell'imputato e le sue pendenze giudiziarie, anche per delitti della stessa indole, rispetto alla confessione resa dall'imputato in sede di convalida dell'arresto (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146; Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso