CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di conferma della condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto riguardo ai criteri di valutazione delle prove utilizzati dai giudici di merito, sono inammissibili poichè, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda l'ampia motivazione della pronuncia impugnata alle pagine da 9 a 13), sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Lette le memorie depositate in vista dell'udienza dal difensore del ricorrente con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso deducendo la tesi che il ricavato derivante dalla alienazione della merce del valore di oltre 1.500.000 euro non possa costituire oggetto di distrazione, trattandosi di un bene fungibile corrispondente ad un valore economico e rilevato che gli argomenti addotti sono manifestamente infondati, alla luce della giurisprudenza risalente di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, il mancato reperimento dei beni sicuramente acquisiti dal fallito o del loro controvalore in danaro, valutato in relazione alla mancanza di indicazioni, da parte del fallito, circa la destinazione dei beni stessi e i successivo impiego del danaro ricavato, fanno ritenere legittimamente raggiunta la prova della distrazione. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso