CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa commessa in relazione a un telefono Samsung posto in vendita sul sito subito.it . Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni, precise e coerenti, della persona offesa e ai riscontri probatori risultanti dalle dichiarazioni del teste di PG circa l'intestazione dell'utenza telefonica e della postepay in capo all'imputato, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Elementi questi a fronte dei quali la corte territoriale ha anche chiarito come i fatti integrassero il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e non un mero inadempimento contrattuale, rinvenendo gli artifici e raggiri nelle complessive modalità della condotta (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La possibilità di dedurre il vizio di travisamento della prova, d'altro canto, è subordinata all'indicazione degli atti che, specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso; ma - nel caso di specie - il lamentato vizio non è adeguatamente sostenuto dalla indicazione specifica e puntuale degli atti rilevanti, impedendo al giudice di esercitare il suo sindacato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del