CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo del proposto formulato nell'interesse di Giancarlo GANDOLI è manifestamente infondato, in quanto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio è stata ritualmente eseguita il 19 giugno 2017 nel domicilio eletto dall'imputato presso lo studio del difensore (cfr. Sez. 4, n. 12243 del 13/02/201, Villani, Rv. 272246 - 01: «l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'ad. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento»), anteriormente al deposito in data 27 giugno 2017 presso la Segreteria del Pubblico ministero della successiva dichiarazione di domicilio richiamata nel ricorso, ragion per cui non può con evidenza ravvisarsi l'asserita nullità; - il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui assume che non possa aversi riguardo, in relazione alla recidiva, alle condanne inflitte con decreto penale e ai provvedimenti di applicazione della pena su richiesta (cfr. Sez. 4, n. 40302 del 15/11/2006, Narduzzi, Rv. 235401; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 - dep. 2022, Raccuia) e, nel resto, ha inteso censurare la sentenza impugnata mediante assedi generici e senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni esposte nello stesso provvedimento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato espressamente gli elementi sulla scorta dei quali si è ritenuta la recidiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il