Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2026

ECLI:EU:C:2026:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 29 gennaio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 5, paragrafo 1 – Ambito d’applicazione – Azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all’eventuale proposizione di un’azione per il risarcimento del danno – Valutazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno » Nella causa C‑286/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 4 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA], S.A.

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], S.A., da F. Aguilar de Carvalho, T.L.

Faria e G. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA], da M. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per il governo portoghese, da C. Alves e P. Barros da Costa, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA] e P. Caro de [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nel contesto di un’azione dichiarativa speciale proposta da quest’ultima per la divulgazione di documenti connessi a una violazione del diritto della concorrenza commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (CE) n. 1/2003 3 L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», al paragrafo 1, prima frase, prevede quanto segue: «Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 TFUE] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata». 4 L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101 TFUE] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione [europea], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati.

A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati.

Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]».

Direttiva 2014/104 5 I considerando 6, da 14 a 16, 22, 27 e 47 della direttiva 2014/104 sono così formulati: «(6) Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. (…) (…) (14) Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica.

Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore.

In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE. (15) La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza.

Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi.

Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori.

I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. (…) (16) Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura.

Dall’esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore di aver subito un danno causato dal convenuto. (…) (…) (22) Al fine di garantire la tutela effettiva del diritto al risarcimento, non è necessario che ogni documento relativo a procedimenti avviati in virtù degli articoli 101 o 102 TFUE sia divulgato ad un attore esclusivamente a motivo del fatto che egli intende promuovere un’azione di risarcimento del danno, poiché è altamente improbabile che tale azione debba essere basata su tutte le prove contenute nel fascicolo relativo a tali procedimenti. (…) (27) Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione di documenti diversi dalle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e dalle proposte di transazione garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi alternativi sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno. (…) (…) (47) Per rimediare all’asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l’efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi.

A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello.

Tale presunzione non dovrebbe riguardare l’effettivo ammontare del danno.

Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione.

È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito». 6 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.

La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno.

Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione.

2. La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali». 7 L’articolo 2, punti 4 e 14, di detta direttiva è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 4) “azione per il risarcimento del danno”: un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda; (…) 14) “cartello”: un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l’altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione (…)». 8 L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove», ai paragrafi da 1 a 3 e 8 dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato.

Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati.

In particolare:

a) esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove;

b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento;

c) valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate. (…)

8. Fermi restando i paragrafi 4 e 7 e l’articolo 6, il presente articolo non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove». 9 L’articolo 6 della direttiva 2014/104, intitolato «Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», al paragrafo 4, lettera b), enuncia quanto segue: «Nel valutare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni, i giudici nazionali considerano altresì: (…)

b) se la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un’azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale (…)». 10 L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Quantificazione del danno», al paragrafo 2 dispone quanto segue: «Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno.

L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione».

Diritto portoghese 11 La direttiva 2014/104 è stata recepita nel diritto portoghese dalla lei n. 23/2018 (legge n. 23/2018), del 5 giugno 2018 ( Diário da República , 1° serie, n. 290, del 5 giugno 2018). 12 L’articolo 12 della legge n. 23/2018, intitolato «Divulgazione di elementi di prova nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno», ai paragrafi da 1 a 4 dispone quanto segue: «1 – Il giudice può, su domanda di qualsiasi parte nell’ambito dell’azione per il risarcimento del danno, ordinare all’altra parte o a un terzo, compresi gli enti pubblici, di divulgare elementi di prova in suo possesso, fatte salve le limitazioni di cui al presente capo. 2 – La domanda di cui al paragrafo precedente si basa su fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o degli argomenti di difesa e indica i fatti da provare. 3 – La domanda individua nel modo più preciso e circoscritto possibile gli elementi di prova o le categorie di elementi di prova di cui si chiede la divulgazione, sulla base dei fatti sui quali essa è fondata. 4 – Il giudice ordina la divulgazione degli elementi di prova qualora la ritenga proporzionata e rilevante ai fini della decisione della causa, respingendo le domande che implicano ricerche indiscriminate di informazioni». 13 L’articolo 13 di tale legge, intitolato «Accesso agli elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno», prevede quanto segue: «1 – Chiunque, ai sensi e ai fini degli articoli da 573 a 576 del codice civile, desideri ottenere informazioni o la divulgazione degli elementi di prova, ivi compresi quelli che il possessore degli stessi non intenda fornirgli, può, giustificando la necessità del provvedimento e fatte salve le altre limitazioni enunciate nel presente capo, chiedere al giudice competente che sia citato in giudizio l’autore del diniego affinché li divulghi alla data, all’ora e nel luogo indicati dal giudice, alle condizioni previste agli articoli da 1045 a 1047 del codice di procedura civile. 2 – Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 dell’articolo precedente si applicano mutatis mutandis alle domande di accesso di cui al paragrafo precedente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 893 final, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.40528 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])] di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2020 (GU 2020, C 182, pag. 9). 15 In tale decisione, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la Commissione ha constatato che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), mettendo in atto, per via contrattuale, pratiche verticali che differenziavano i consumatori in funzione della loro cittadinanza o del loro paese di residenza, limitando così le vendite attive e passive di sistemazione alberghiera in strutture da essa gestite o di cui è proprietaria ai consumatori cittadini o residenti di [OSCURATO:PERSONA] membri che essa stessa definiva. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al giudice di primo grado competente, un’azione dichiarativa speciale sulla base dell’articolo 13 della legge n. 23/2018.

Tale azione mirava ad ottenere la divulgazione di documenti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva necessari per determinare e provare, da un lato, la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale constatata dalla Commissione nonché, dall’altro, il danno causato ai consumatori a causa di tale pratica e la sua quantificazione. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’azione in parola precedeva l’eventuale proposizione di un’azione collettiva di risarcimento danni, che essa intendeva avviare esercitando il diritto di azione popolare a nome dei consumatori lesi residenti in Portogallo, nell’ipotesi in cui, sulla base dei documenti richiesti, essa potesse dimostrare un danno agli interessi di tali consumatori, la causa del quale si troverebbe nella pratica anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] constatata dalla Commissione. 17 Tale giudice ha accolto l’azione dichiarativa speciale intentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

A seguito dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] da Relação (Corte d’appello, Portogallo) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso di riesame straordinario dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), giudice del rinvio. 19 Tale giudice sottolinea di essere tenuto ad interpretare, per la prima volta, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/104 nonché gli articoli 12 e 13 della legge n. 23/2018, la quale ha recepito la direttiva in parola nell’ordinamento giuridico portoghese.

Sarebbe necessario, al riguardo, determinare come debbano essere valutati i criteri di plausibilità, necessità e proporzionalità nell’ambito di un’azione dichiarativa speciale ai fini della divulgazione di documenti, come quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Detto giudice si chiede, in particolare, se la semplice invocazione di una decisione della Commissione sia sufficiente a giustificare la divulgazione dei documenti richiesti. 20 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104] sia applicabile a un’azione diretta a ottenere l’accesso a mezzi di prova prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale: 2) Se il requisito della plausibilità del danno derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104] imponga sempre che il richiedente dimostri che, nella situazione di cui trattasi, la probabilità che i consumatori rappresentati, nel caso di specie quelli residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno è superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto. 3) Se i giudici nazionali possano basare il criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104], unicamente sull’esistenza di una decisione adottata dalle autorità competenti in materia di concorrenza.

In particolare, in che modo incida su tale analisi il fatto che si tratti di una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione riguardante un’infrazione verticale per oggetto al diritto della concorrenza dell’Unione».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 In limine, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, RoquetteFrères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 31). 22 Nel caso di specie, si deve osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la prima questione si inserisce nel contesto del diritto portoghese che prevede esplicitamente la possibilità di formulare una richiesta di divulgazione di prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza.

Pertanto, nella presente causa, non occorre stabilire se la direttiva 2014/104 imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere una siffatta possibilità. 23 Per contro, si deve determinare se, qualora sia prevista dal diritto nazionale, un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’eventuale proposizione di un’azione per il risarcimento del danno rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. 24 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale. 25 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5 di detta direttiva enuncia un certo numero di norme di carattere generale in materia di divulgazione di prove nelle procedure relative ad azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza (sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, punto 55). 26 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi ad un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o ad un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel capo II di detta direttiva, che riguarda la divulgazione di prove. 27 Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, occorre, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tener conto non soltanto della lettera della disposizione del diritto dell’Unione da interpretare, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 38 nonché giurisprudenza citata). 28 In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, si deve osservare che i termini di tale disposizione variano a seconda delle versioni linguistiche. 29 Così, la menzione «procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno» è utilizzata, in particolare, nelle versioni in lingua francese (« procédures relatives aux actions en dommages et intérêts »), spagnola (« procedimientos relativos a acciones por daños» ), ceca (« řízeních týkajících se žaloby o náhradu škody» ), estone (« kahju hüvitamise hagiga seotud menetluses» ), inglese (« proceedings relating to an action for damages in the Union» ), italiana di detta disposizione.

In tali versioni, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 è quindi formulato in termini ampi per effetto dell’impiego dell’espressione a carattere indeterminato «procedimenti relativi a».

La disposizione di cui si tratta può quindi comprendere, oltre all’azione per il risarcimento del danno in senso stretto, a norma dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104, un’azione preliminare a quest’ultima, quale un’azione diretta ad ottenere, in forza del diritto nazionale, elementi di prova connessi ad un’azione futura per il risarcimento del danno. 30 Ciò posto, altre versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, come quelle in lingua greca (« διαδικασίες αγωγής αποζημίωσης» ) o polacca (« w postępowaniu o odszkodowanie» ), sono formulate in senso più ristretto, in quanto evocano, rispettivamente, i soli «procedimenti di azione per il risarcimento del danno» o «procedimenti di risarcimento danni».

Questi termini potrebbero essere intesi nel senso che tale disposizione non è destinata ad applicarsi ad un’azione preliminare a quella di risarcimento del danno e diretta all’ottenimento di documenti probatori. 31 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né le si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

La necessità di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi di ciascuna disposizione del diritto dell’Unione esclude che essa sia considerata isolatamente in una delle sue versioni linguistiche e impone che sia interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punti 2 e 3, nonché del 29 febbraio 2024, BundesamtfürFremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva), C‑222/22, EU:C:2024:192, punto 42]. 32 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorre osservare, sotto un primo profilo, che, come risulta dal titolo di detta direttiva e dal suo articolo 1, detta direttiva enuncia talune norme necessarie affinché chiunque abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa esercitare effettivamente il suo diritto di chiedere il pieno risarcimento di tale danno e stabilisce le regole che coordinano l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno proposte dinanzi ai giudici nazionali. 33 Alla luce dell’articolo 1 della direttiva 2014/104, la Corte ha già dichiarato che l’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e non si estende ad altri tipi di azioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

de

[OSCURATO:PERSONA]

, C‑25/21, EU:C:2023:298, punti 30 e 31).

Se è vero che la Corte ha così inteso escludere dall’ambito di applicazione di detta direttiva, segnatamente, le azioni di nullità proposte ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, essa non si è invece pronunciata sull’applicabilità della medesima direttiva, e in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, ad azioni preliminari a quelle per il risarcimento del danno e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova. 34 otto un secondo profilo, occorre rilevare che talune disposizioni della direttiva 2014/104 esprimono la volontà del legislatore dell’Unione di non escludere dette azioni preliminari dall’ambito di applicazione di questa direttiva. 35 Infatti, l’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/104 precisa, per quanto riguarda le prove contenute nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza, che, nel valutare la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, i giudici nazionali considerano altresì se «la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un’azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale». 36 In tale contesto, il considerando 22 della direttiva 2014/104 menziona esplicitamente, al fine di garantire una tutela effettiva del diritto al risarcimento, la trasmissione di documenti ad un attore che «intende promuovere un’azione di risarcimento del danno».

Nello stesso senso, il considerando 27 della direttiva in parola sottolinea ancora più chiaramente che le norme di quest’ultima in materia divulgazione di documenti garantiscono ai soggetti danneggiati la possibilità di accedere alle pertinenti prove necessarie «ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno». 37 Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha inteso, per principio, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/104 qualsiasi azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

Al contrario, risulta che, almeno in talune circostanze, tale direttiva copre esplicitamente l’ipotesi in cui una richiesta di divulgazione di prove sia formulata a monte di un’azione per il risarcimento del danno, allo scopo di esperirla. 38 Tali elementi corroborano quindi un’interpretazione estensiva dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 secondo la quale quest’ultimo si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno, qualora una siffatta azione sia prevista dal diritto nazionale. 39 In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/104 sono anch’essi idonei a corroborare una siffatta interpretazione. 40 Al riguardo, occorre ricordare che il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 2014/104, è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica, vale a dire della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, non era sufficiente a garantire il pieno rispetto degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e che occorreva agevolare la possibilità, per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo, come dimostra il considerando 6 di tale direttiva (sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 55). 41 Raggiungere tali obiettivi presupponeva l’attuazione di strumenti idonei a porre rimedio all’asimmetria informativa tra le parti delle controversie vertenti sul risarcimento del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza, la quale caratterizza, in linea di principio, tali controversie a scapito della persona lesa, come ricordato al considerando 15 della direttiva 2014/104, e che rende più difficile per tale parte ottenere le informazioni indispensabili per intentare un’azione per il risarcimento del danno (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punti 32 e 59). 42 L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 mira proprio a porre rimedio a tale asimmetria informativa, in quanto obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a dotare i giudici nazionali di poteri speciali nell’ambito dell’esame delle controversie relative alle azioni per il risarcimento del danno subito in seguito a violazioni del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 32, nonché del 12 gennaio 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, punto 41). 43 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nel senso che esso si applicherebbe alle sole azioni per il risarcimento del danno stricto sensu , ad esclusione delle azioni preliminari, previste dal diritto nazionale e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova, sarebbe contraria agli obiettivi di tale direttiva consistenti nell’agevolare l’esercizio del diritto al risarcimento del danno, tenuto conto della necessità di porre rimedio all’asimmetria informativa che caratterizza le controversie in parola, e nel garantire in tal modo l’efficacia dell’applicazione a livello privato del diritto della concorrenza. 44 Infatti, un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno è proprio idonea a contribuire all’effettività di quest’ultima azione e a porre rimedio a tale asimmetria informativa. 45 Una siffatta interpretazione consente altresì di tutelare gli interessi legittimi di tutte le parti e i terzi interessati. 46 Pertanto, una siffatta azione preliminare, essendo inclusa nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, è soggetta alle norme di carattere generale in materia di divulgazione di prove nei procedimenti relativi alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza previste all’articolo 5 di tale direttiva.

Quest’ultimo stabilisce, ai paragrafi 2 e 3, nell’interesse al contempo di garantire l’effettività dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno e di evitare un ricorso abusivo a siffatte azioni, un meccanismo di ponderazione degli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punti 57 e 64). 47 L’assoggettamento delle azioni preliminari, previste dal diritto nazionale e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno, a tali norme di carattere generale consente quindi di prevenire «tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni», vale a dire, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva, qualsiasi ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento. 48 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale.

Sulla terza questione 49 In via preliminare si deve osservare, al pari della Commissione, che la terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e, più specificamente, del criterio relativo alla «plausibilità del danno». 50 Al riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 subordina l’ottenimento delle prove richieste alla presentazione, da parte dell’attore, di una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti a sostenere la «plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno». 51 Inoltre, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra detto danno e una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

Pertanto, il danno è solo uno degli elementi indispensabili ai fini di un’azione di risarcimento, gli altri due sono l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultima e il danno (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 61, nonché del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 58 e 60). 52 In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 21 della presente sentenza e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre riformulare la terza questione. 53 Pertanto, si deve ritenere che, con la questione in parola, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che una decisione della Commissione che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto è sufficiente per dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno e se sulla risposta a detto interrogativo incida la circostanza che tale decisione è stata emessa al termine di un procedimento di transazione. 54 Come risulta dai punti 50 e 51 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 richiede, in sostanza, che il soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza adduca, a sostegno della sua domanda di divulgazione di prove, una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti a dimostrare la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, vale a dire, la plausibilità dell’esistenza di una violazione, di un danno e di un nesso di causalità tra tale violazione e tale danno. 55 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi, in particolare, dell’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. 56 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE si impone al giudice nazionale anche qualora detta decisione non sia ancora definitiva.

Infatti, da un lato, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non richiede che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva affinché il giudice nazionale sia tenuto a conformarvisi.

Dall’altro lato, una decisione non ancora definitiva della Commissione, in cui quest’ultima constata una violazione del diritto della concorrenza, produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata e spetta al giudice nazionale trarne le debite conseguenze nel procedimento al suo cospetto [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori online), C‑605/21, EU:C:2024:324, punti 74 e 77]. 57 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che detto obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE impone a quest’ultimo di ammettere l’esistenza di un’intesa o di una pratica vietata.

Per contro, la sussistenza di un danno e di un nesso di causalità diretta tra lo stesso e l’intesa o la pratica in discussione resta di competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 65). 58 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 45 delle sue conclusioni, una decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE consente al giudice nazionale di constatare che l’esistenza e, a fortiori, la plausibilità della violazione sono dimostrate.

L’incidenza di una siffatta constatazione, fondata su tale decisione, riguarda tuttavia solo la natura della violazione nonché la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale quale è stata determinata dalla Commissione.

Per contro, detta decisione non è sufficiente, in quanto tale, a sostenere, in ogni caso, la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno.

Occorre inoltre, a tal fine, dimostrare la plausibilità del danno e del nesso di causalità. 59 Al riguardo, si deve, in secondo luogo, ricordare che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno.

L’autore della violazione ha tuttavia il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione. 60 Dalla formulazione di detta disposizione risulta che essa stabilisce una presunzione relativa in merito all’esistenza del danno derivante da un cartello.

Come risulta dal considerando 47 della direttiva 2014/104, il legislatore dell’Unione ha limitato tale presunzione alle controversie in materia di cartelli, tenuto conto della loro natura segreta, che accresce l’asimmetria dell’informazione e rende più difficile per le persone lese ottenere le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di un danno (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 91). 61 Orbene, dall’articolo 2, punto 14, di tale direttiva risulta che, ai fini di quest’ultima, il cartello si intende come una restrizione orizzontale della concorrenza, tra due o più concorrenti. 62 Pertanto, la presunzione relativa dell’esistenza di un danno prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 non è applicabile nel caso di una restrizione verticale della concorrenza che coinvolga imprese non concorrenti che operano a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione. 63 Ne consegue che, in presenza di una decisione della Commissione che constata un cartello vietato dall’articolo 101 TFUE, la plausibilità del danno causato dalla violazione deve essere considerata dimostrata, salvo inversione della presunzione da parte del convenuto. 64 Per contro, una decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE sotto forma di restrizione verticale della concorrenza non consente, in quanto tale, di constatare che la plausibilità del danno causato dalla violazione è dimostrata. 65 Tale conclusione si impone anche quando la restrizione verticale constatata nella decisione della Commissione è una restrizione «per oggetto» della concorrenza. 66 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE opera una distinzione netta tra la nozione di restrizione «per oggetto» e quella di restrizione «per effetto», ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63].

Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza (sentenze del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 25 e giurisprudenza citata, nonché del 29 giugno 2023, Super BockBebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 31). 67 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la constatazione di una restrizione verticale della concorrenza per oggetto non implica che sia stato causato un danno ad una persona in particolare né che esista un nesso di causalità tra questa restrizione e tale eventuale danno.

Pertanto, come parimenti precisato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il grado di plausibilità richiesto ai fini di una domanda di divulgazione di prove ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve ancora essere suffragato dal richiedente per quanto riguarda il danno e il nesso di causalità. 68 Ciò posto, una decisione che constata una restrizione verticale per oggetto può contenere elementi pertinenti ai fini della valutazione della plausibilità del danno e del nesso di causalità, unitamente agli altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili per la parte ricorrente e dedotti da quest’ultima. 69 Nel caso di specie, dai punti 46 e 49 della decisione della Commissione del 21 febbraio 2020 risulta che i contratti in discussione limitavano la capacità degli operatori turistici di vendere liberamente sistemazioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo (SEE).

Tale constatazione della Commissione costituisce un indizio del fatto che la violazione di cui trattasi poteva aver avuto ripercussioni sui consumatori portoghesi.

Tale indizio, unitamente agli altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della plausibilità del danno e del nesso di causalità tra quest’ultimo e detta violazione. 70 In terzo luogo, tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, occorre aggiungere che la circostanza che la decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE sia stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione è irrilevante nel contesto della risposta alla terza questione. 71 Infatti, una decisione adottata al termine di un procedimento di transazione costituisce una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, con la quale la Commissione constata la partecipazione dei destinatari della decisione ad una violazione del diritto della concorrenza. 72 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che una decisione della Commissione che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, dal momento che quest’ultima richiede la dimostrazione non solo della plausibilità di una siffatta violazione, accertata da tale decisione, ma anche della plausibilità di un danno e di quella di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione.

La circostanza che la decisione in parola sia stata emessa al termine di un procedimento di transazione non richiede una risposta diversa.

Sulla seconda questione 73 Con la sua seconda questione, che occorre riformulare conformemente alle considerazioni esposte ai punti 21 e da 50 a 52 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, richiede la prova che è più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. 74 Come ricordato al punto 54 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 richiede, in sostanza, che il soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza adduca, a sostegno della sua domanda di divulgazione di prove, una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a dimostrare la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno. 75 Al riguardo, occorre sottolineare che la direttiva 2014/104 non definisce cosa si debba intendere per «plausibilità» di una domanda di risarcimento del danno, né rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire una siffatta nozione.

Quest’ultima deve quindi essere oggetto di un’interpretazione autonoma nel diritto dell’Unione, che tenga conto non soltanto della formulazione di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11; del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 109, e del 9 gennaio 2025, Delda, C‑583/23, EU:C:2025:6, punto 27]. 76 In primo luogo, secondo il suo significato abituale, la nozione di «plausibilità» si riferisce alla verosimiglianza, alla credibilità o alla probabilità.

Ciò che è plausibile è ciò che sembra poter essere ammesso, accettato o ritenuto vero, ciò che è accettabile, ammissibile, credibile, possibile, ricevibile o verosimile. 77 Così intesa, la nozione di «plausibilità» non richiede una dimostrazione, da parte del soggetto asseritamente danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza, di un grado particolarmente elevato di probabilità che le tre condizioni per il sorgere della responsabilità siano soddisfatte.

Al contrario, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, tenuto conto del suo significato abituale, la nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno suggerisce che è necessario e sufficiente, per tale soggetto, convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo cui queste tre condizioni ricorrono è ragionevolmente accettabile. 78 In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata da un’analisi contestuale della nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. 79 Al riguardo, occorre, sotto un primo profilo, osservare che, nell’impianto sistematico dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, letto alla luce, in particolare, dei considerando 6, 14 e 15 di quest’ultima, la dimostrazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno conduce non già alla concessione di un risarcimento nell’ambito di un’azione di merito, bensì all’ottenimento di un ordine di divulgazione preliminare di elementi di prova che è necessario all’effettività di una siffatta azione.

Orbene, salvo confondere i regimi procedurali dell’azione di merito e della domanda di divulgazione di elementi di prova e rendere eccessivamente difficile, se non impossibile, il loro esercizio, il livello probatorio richiesto per ottenere gli elementi di prova necessari ai fini dell’azione di merito deve situarsi ad un livello inferiore a quello richiesto ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per il sorgere della responsabilità nel merito. 80 Sotto un secondo profilo, occorre precisare che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, la plausibilità della domanda di risarcimento del danno deve essere suffragata dall’attore fornendo una «richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti».

Inoltre, come risulta dal considerando 16 di tale direttiva, «[d]all’esigenza di proporzionalità [prevista all’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva] deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per [il medesimo] di aver subito un danno causato dal convenuto». 81 Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la circostanza che la «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno debba essere accertata sulla base dei soli fatti e prove «ragionevolmente disponibili» per l’attore rifletta la volontà del legislatore dell’Unione di non far gravare su tale attore un onere della prova eccessivo.

Si tratta, al contrario, per detto attore, semplicemente di «asserire in modo plausibile» che una violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno. 82 Tali elementi corroborano quindi l’interpretazione, evocata al punto 77 della presente sentenza, secondo cui la dimostrazione, da parte dell’attore, della plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno richiede necessariamente, ma unicamente, che egli riesca a convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo cui ricorrono le tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità è ragionevolmente accettabile. 83 In terzo luogo, tale interpretazione è anche la sola conciliabile con gli obiettivi della direttiva 2014/104. 84 In proposito, come risulta dai punti da 40 a 42 della presente sentenza, tale direttiva mira, in particolare, ad agevolare l’esercizio del diritto al risarcimento del danno e a garantire così l’efficacia dell’applicazione a livello privato del diritto della concorrenza. 85 A tal fine, detta direttiva mira, in particolare, a porre rimedio all’asimmetria informativa che caratterizza, come risulta dal suo considerando 14, le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza.

Infatti, come sottolineato nel considerando summenzionato, gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore.

In tali circostanze, come risulta dai considerando da 14 a 16 della direttiva 2014/104, l’attore non deve essere soggetto a «rigide disposizioni giuridiche» che potrebbero indebitamente impedire l’esercizio effettivo del suo diritto al risarcimento. 86 Orbene, il fatto di obbligare l’attore a dimostrare, a sostegno della sua domanda di divulgazione di elementi di prova necessari ai fini della sua azione per il risarcimento del danno, che è più probabile che improbabile che le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza ricorrano, costituirebbe una rigida disposizione giuridica tale da impedire indebitamente l’esercizio effettivo del suo diritto al risarcimento.

Un siffatto requisito probatorio sarebbe inconciliabile con l’obiettivo di facilitare le azioni di risarcimento del danno, dal momento che il livello probatorio richiesto sarebbe tale da rendere quasi impossibile o eccessivamente difficile per l’attore esercitare la sua azione di risarcimento. 87 Gli obiettivi della direttiva 2014/104 sostengono quindi l’interpretazione della nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno e dell’onere della prova gravante sull’attore, secondo la quale quest’ultimo, sulla base degli elementi per lui ragionevolmente disponibili, deve convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che è ragionevolmente accettabile l’ipotesi secondo cui ricorrono le tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. 88 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, non richiede di dimostrare che sia più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

È sufficiente che l’attore dimostri che l’ipotesi che le condizioni in parola ricorrano sia ragionevolmente accettabile.

Sulle spese 89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale. 2) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che: una decisione della Commissione europea che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, dal momento che quest’ultima richiede la dimostrazione, non solo della plausibilità di una siffatta violazione, accertata da tale decisione, ma anche della plausibilità di un danno e di quella di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione.

La circostanza che la decisione in parola sia stata emessa al termine di un procedimento di transazione non richiede una risposta diversa. 3) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che: la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, non richiede di dimostrare che sia più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

È sufficiente che l’attore dimostri che l’ipotesi che le condizioni in parola ricorrano sia ragionevolmente accettabile.

Firme * Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 29 gennaio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 5, paragrafo 1 – Ambito d’applicazione – Azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all’eventuale proposizione di un’azione per il risarcimento del danno – Valutazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno » Nella causa C‑286/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 4 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], S.A. contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA], S.A., da F. Aguilar de Carvalho, T.L. Faria e G. [OSCURATO:PERSONA], advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA], da M. [OSCURATO:PERSONA], advogado; –        per il governo portoghese, da C. Alves e P. Barros da Costa, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA] e P. Caro de [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nel contesto di un’azione dichiarativa speciale proposta da quest’ultima per la divulgazione di documenti connessi a una violazione del diritto della concorrenza commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (CE) n. 1/2003 3 L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», al paragrafo 1, prima frase, prevede quanto segue: «Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 TFUE] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata». 4 L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101 TFUE] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione [europea], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]». Direttiva 2014/104 5 I considerando 6, da 14 a 16, 22, 27 e 47 della direttiva 2014/104 sono così formulati: «(6)      Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. (…) (…) (14)      Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE. (15)      La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori. I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. (…) (16)      Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall’esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore di aver subito un danno causato dal convenuto. (…) (…) (22)      Al fine di garantire la tutela effettiva del diritto al risarcimento, non è necessario che ogni documento relativo a procedimenti avviati in virtù degli articoli 101 o 102 TFUE sia divulgato ad un attore esclusivamente a motivo del fatto che egli intende promuovere un’azione di risarcimento del danno, poiché è altamente improbabile che tale azione debba essere basata su tutte le prove contenute nel fascicolo relativo a tali procedimenti. (…) (27)      Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione di documenti diversi dalle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e dalle proposte di transazione garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi alternativi sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno. (…) (…) (47)      Per rimediare all’asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l’efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l’effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito». 6 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.      La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione. 2.      La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali». 7 L’articolo 2, punti 4 e 14, di detta direttiva è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) 4)      “azione per il risarcimento del danno”: un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda; (…) 14)      “cartello”: un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l’altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione (…)». 8 L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove», ai paragrafi da 1 a 3 e 8 dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. (…) 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare: a)      esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; b)      esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; c)      valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate. (…) 8.      Fermi restando i paragrafi 4 e 7 e l’articolo 6, il presente articolo non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove». 9 L’articolo 6 della direttiva 2014/104, intitolato «Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», al paragrafo 4, lettera b), enuncia quanto segue: «Nel valutare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni, i giudici nazionali considerano altresì: (…) b)      se la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un’azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale (…)». 10 L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Quantificazione del danno», al paragrafo 2 dispone quanto segue: «Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione». Diritto portoghese 11 La direttiva 2014/104 è stata recepita nel diritto portoghese dalla lei n. 23/2018 (legge n. 23/2018), del 5 giugno 2018 ( Diário da República , 1° serie, n. 290, del 5 giugno 2018). 12 L’articolo 12 della legge n. 23/2018, intitolato «Divulgazione di elementi di prova nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno», ai paragrafi da 1 a 4 dispone quanto segue: «1 – Il giudice può, su domanda di qualsiasi parte nell’ambito dell’azione per il risarcimento del danno, ordinare all’altra parte o a un terzo, compresi gli enti pubblici, di divulgare elementi di prova in suo possesso, fatte salve le limitazioni di cui al presente capo. 2 – La domanda di cui al paragrafo precedente si basa su fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o degli argomenti di difesa e indica i fatti da provare. 3 – La domanda individua nel modo più preciso e circoscritto possibile gli elementi di prova o le categorie di elementi di prova di cui si chiede la divulgazione, sulla base dei fatti sui quali essa è fondata. 4 – Il giudice ordina la divulgazione degli elementi di prova qualora la ritenga proporzionata e rilevante ai fini della decisione della causa, respingendo le domande che implicano ricerche indiscriminate di informazioni». 13 L’articolo 13 di tale legge, intitolato «Accesso agli elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno», prevede quanto segue: «1 – Chiunque, ai sensi e ai fini degli articoli da 573 a 576 del codice civile, desideri ottenere informazioni o la divulgazione degli elementi di prova, ivi compresi quelli che il possessore degli stessi non intenda fornirgli, può, giustificando la necessità del provvedimento e fatte salve le altre limitazioni enunciate nel presente capo, chiedere al giudice competente che sia citato in giudizio l’autore del diniego affinché li divulghi alla data, all’ora e nel luogo indicati dal giudice, alle condizioni previste agli articoli da 1045 a 1047 del codice di procedura civile. 2 – Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 dell’articolo precedente si applicano mutatis mutandis alle domande di accesso di cui al paragrafo precedente». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 893 final, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.40528 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])] di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2020 (GU 2020, C 182, pag. 9). 15 In tale decisione, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la Commissione ha constatato che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), mettendo in atto, per via contrattuale, pratiche verticali che differenziavano i consumatori in funzione della loro cittadinanza o del loro paese di residenza, limitando così le vendite attive e passive di sistemazione alberghiera in strutture da essa gestite o di cui è proprietaria ai consumatori cittadini o residenti di [OSCURATO:PERSONA] membri che essa stessa definiva. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al giudice di primo grado competente, un’azione dichiarativa speciale sulla base dell’articolo 13 della legge n. 23/2018. Tale azione mirava ad ottenere la divulgazione di documenti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva necessari per determinare e provare, da un lato, la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale constatata dalla Commissione nonché, dall’altro, il danno causato ai consumatori a causa di tale pratica e la sua quantificazione. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’azione in parola precedeva l’eventuale proposizione di un’azione collettiva di risarcimento danni, che essa intendeva avviare esercitando il diritto di azione popolare a nome dei consumatori lesi residenti in Portogallo, nell’ipotesi in cui, sulla base dei documenti richiesti, essa potesse dimostrare un danno agli interessi di tali consumatori, la causa del quale si troverebbe nella pratica anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] constatata dalla Commissione. 17 Tale giudice ha accolto l’azione dichiarativa speciale intentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] da Relação (Corte d’appello, Portogallo) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso di riesame straordinario dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), giudice del rinvio. 19 Tale giudice sottolinea di essere tenuto ad interpretare, per la prima volta, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/104 nonché gli articoli 12 e 13 della legge n. 23/2018, la quale ha recepito la direttiva in parola nell’ordinamento giuridico portoghese. Sarebbe necessario, al riguardo, determinare come debbano essere valutati i criteri di plausibilità, necessità e proporzionalità nell’ambito di un’azione dichiarativa speciale ai fini della divulgazione di documenti, come quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Detto giudice si chiede, in particolare, se la semplice invocazione di una decisione della Commissione sia sufficiente a giustificare la divulgazione dei documenti richiesti. 20 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104] sia applicabile a un’azione diretta a ottenere l’accesso a mezzi di prova prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva. In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale: 2)      Se il requisito della plausibilità del danno derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104] imponga sempre che il richiedente dimostri che, nella situazione di cui trattasi, la probabilità che i consumatori rappresentati, nel caso di specie quelli residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno è superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto. 3)      Se i giudici nazionali possano basare il criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2014/104], unicamente sull’esistenza di una decisione adottata dalle autorità competenti in materia di concorrenza. In particolare, in che modo incida su tale analisi il fatto che si tratti di una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione riguardante un’infrazione verticale per oggetto al diritto della concorrenza dell’Unione». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 In limine, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, RoquetteFrères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 31). 22 Nel caso di specie, si deve osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la prima questione si inserisce nel contesto del diritto portoghese che prevede esplicitamente la possibilità di formulare una richiesta di divulgazione di prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza. Pertanto, nella presente causa, non occorre stabilire se la direttiva 2014/104 imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere una siffatta possibilità. 23 Per contro, si deve determinare se, qualora sia prevista dal diritto nazionale, un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’eventuale proposizione di un’azione per il risarcimento del danno rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. 24 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale. 25 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5 di detta direttiva enuncia un certo numero di norme di carattere generale in materia di divulgazione di prove nelle procedure relative ad azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza (sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, punto 55). 26 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi ad un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o ad un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel capo II di detta direttiva, che riguarda la divulgazione di prove. 27 Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, occorre, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tener conto non soltanto della lettera della disposizione del diritto dell’Unione da interpretare, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 38 nonché giurisprudenza citata). 28 In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, si deve osservare che i termini di tale disposizione variano a seconda delle versioni linguistiche. 29 Così, la menzione «procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno» è utilizzata, in particolare, nelle versioni in lingua francese (« procédures relatives aux actions en dommages et intérêts »), spagnola (« procedimientos relativos a acciones por daños» ), ceca (« řízeních týkajících se žaloby o náhradu škody» ), estone (« kahju hüvitamise hagiga seotud menetluses» ), inglese (« proceedings relating to an action for damages in the Union» ), italiana di detta disposizione. In tali versioni, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 è quindi formulato in termini ampi per effetto dell’impiego dell’espressione a carattere indeterminato «procedimenti relativi a». La disposizione di cui si tratta può quindi comprendere, oltre all’azione per il risarcimento del danno in senso stretto, a norma dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104, un’azione preliminare a quest’ultima, quale un’azione diretta ad ottenere, in forza del diritto nazionale, elementi di prova connessi ad un’azione futura per il risarcimento del danno. 30 Ciò posto, altre versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, come quelle in lingua greca (« διαδικασίες αγωγής αποζημίωσης» ) o polacca (« w postępowaniu o odszkodowanie» ), sono formulate in senso più ristretto, in quanto evocano, rispettivamente, i soli «procedimenti di azione per il risarcimento del danno» o «procedimenti di risarcimento danni». Questi termini potrebbero essere intesi nel senso che tale disposizione non è destinata ad applicarsi ad un’azione preliminare a quella di risarcimento del danno e diretta all’ottenimento di documenti probatori. 31 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né le si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. La necessità di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi di ciascuna disposizione del diritto dell’Unione esclude che essa sia considerata isolatamente in una delle sue versioni linguistiche e impone che sia interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punti 2 e 3, nonché del 29 febbraio 2024, BundesamtfürFremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva), C‑222/22, EU:C:2024:192, punto 42]. 32 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorre osservare, sotto un primo profilo, che, come risulta dal titolo di detta direttiva e dal suo articolo 1, detta direttiva enuncia talune norme necessarie affinché chiunque abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa esercitare effettivamente il suo diritto di chiedere il pieno risarcimento di tale danno e stabilisce le regole che coordinano l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno proposte dinanzi ai giudici nazionali. 33 Alla luce dell’articolo 1 della direttiva 2014/104, la Corte ha già dichiarato che l’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e non si estende ad altri tipi di azioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , C‑25/21, EU:C:2023:298, punti 30 e 31). Se è vero che la Corte ha così inteso escludere dall’ambito di applicazione di detta direttiva, segnatamente, le azioni di nullità proposte ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, essa non si è invece pronunciata sull’applicabilità della medesima direttiva, e in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, ad azioni preliminari a quelle per il risarcimento del danno e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova. 34 otto un secondo profilo, occorre rilevare che talune disposizioni della direttiva 2014/104 esprimono la volontà del legislatore dell’Unione di non escludere dette azioni preliminari dall’ambito di applicazione di questa direttiva. 35 Infatti, l’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/104 precisa, per quanto riguarda le prove contenute nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza, che, nel valutare la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, i giudici nazionali considerano altresì se «la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un’azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale». 36 In tale contesto, il considerando 22 della direttiva 2014/104 menziona esplicitamente, al fine di garantire una tutela effettiva del diritto al risarcimento, la trasmissione di documenti ad un attore che «intende promuovere un’azione di risarcimento del danno». Nello stesso senso, il considerando 27 della direttiva in parola sottolinea ancora più chiaramente che le norme di quest’ultima in materia divulgazione di documenti garantiscono ai soggetti danneggiati la possibilità di accedere alle pertinenti prove necessarie «ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno». 37 Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha inteso, per principio, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/104 qualsiasi azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. Al contrario, risulta che, almeno in talune circostanze, tale direttiva copre esplicitamente l’ipotesi in cui una richiesta di divulgazione di prove sia formulata a monte di un’azione per il risarcimento del danno, allo scopo di esperirla. 38 Tali elementi corroborano quindi un’interpretazione estensiva dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 secondo la quale quest’ultimo si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno, qualora una siffatta azione sia prevista dal diritto nazionale. 39 In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/104 sono anch’essi idonei a corroborare una siffatta interpretazione. 40 Al riguardo, occorre ricordare che il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 2014/104, è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica, vale a dire della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, non era sufficiente a garantire il pieno rispetto degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e che occorreva agevolare la possibilità, per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo, come dimostra il considerando 6 di tale direttiva (sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 55). 41 Raggiungere tali obiettivi presupponeva l’attuazione di strumenti idonei a porre rimedio all’asimmetria informativa tra le parti delle controversie vertenti sul risarcimento del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza, la quale caratterizza, in linea di principio, tali controversie a scapito della persona lesa, come ricordato al considerando 15 della direttiva 2014/104, e che rende più difficile per tale parte ottenere le informazioni indispensabili per intentare un’azione per il risarcimento del danno (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punti 32 e 59). 42 L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 mira proprio a porre rimedio a tale asimmetria informativa, in quanto obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a dotare i giudici nazionali di poteri speciali nell’ambito dell’esame delle controversie relative alle azioni per il risarcimento del danno subito in seguito a violazioni del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 32, nonché del 12 gennaio 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, punto 41). 43 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nel senso che esso si applicherebbe alle sole azioni per il risarcimento del danno stricto sensu , ad esclusione delle azioni preliminari, previste dal diritto nazionale e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova, sarebbe contraria agli obiettivi di tale direttiva consistenti nell’agevolare l’esercizio del diritto al risarcimento del danno, tenuto conto della necessità di porre rimedio all’asimmetria informativa che caratterizza le controversie in parola, e nel garantire in tal modo l’efficacia dell’applicazione a livello privato del diritto della concorrenza. 44 Infatti, un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima dell’avvio di un’azione per il risarcimento del danno è proprio idonea a contribuire all’effettività di quest’ultima azione e a porre rimedio a tale asimmetria informativa. 45 Una siffatta interpretazione consente altresì di tutelare gli interessi legittimi di tutte le parti e i terzi interessati. 46 Pertanto, una siffatta azione preliminare, essendo inclusa nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, è soggetta alle norme di carattere generale in materia di divulgazione di prove nei procedimenti relativi alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza previste all’articolo 5 di tale direttiva. Quest’ultimo stabilisce, ai paragrafi 2 e 3, nell’interesse al contempo di garantire l’effettività dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno e di evitare un ricorso abusivo a siffatte azioni, un meccanismo di ponderazione degli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C‑163/21, EU:C:2022:863, punti 57 e 64). 47 L’assoggettamento delle azioni preliminari, previste dal diritto nazionale e dirette ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno, a tali norme di carattere generale consente quindi di prevenire «tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni», vale a dire, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva, qualsiasi ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento. 48 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale. Sulla terza questione 49 In via preliminare si deve osservare, al pari della Commissione, che la terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e, più specificamente, del criterio relativo alla «plausibilità del danno». 50 Al riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 subordina l’ottenimento delle prove richieste alla presentazione, da parte dell’attore, di una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti a sostenere la «plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno». 51 Inoltre, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra detto danno e una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Pertanto, il danno è solo uno degli elementi indispensabili ai fini di un’azione di risarcimento, gli altri due sono l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultima e il danno (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 61, nonché del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 58 e 60). 52 In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 21 della presente sentenza e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre riformulare la terza questione. 53 Pertanto, si deve ritenere che, con la questione in parola, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che una decisione della Commissione che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto è sufficiente per dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno e se sulla risposta a detto interrogativo incida la circostanza che tale decisione è stata emessa al termine di un procedimento di transazione. 54 Come risulta dai punti 50 e 51 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 richiede, in sostanza, che il soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza adduca, a sostegno della sua domanda di divulgazione di prove, una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti a dimostrare la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, vale a dire, la plausibilità dell’esistenza di una violazione, di un danno e di un nesso di causalità tra tale violazione e tale danno. 55 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi, in particolare, dell’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. 56 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE si impone al giudice nazionale anche qualora detta decisione non sia ancora definitiva. Infatti, da un lato, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non richiede che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva affinché il giudice nazionale sia tenuto a conformarvisi. Dall’altro lato, una decisione non ancora definitiva della Commissione, in cui quest’ultima constata una violazione del diritto della concorrenza, produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata e spetta al giudice nazionale trarne le debite conseguenze nel procedimento al suo cospetto [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori online), C‑605/21, EU:C:2024:324, punti 74 e 77]. 57 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che detto obbligo del giudice nazionale di non adottare decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE impone a quest’ultimo di ammettere l’esistenza di un’intesa o di una pratica vietata. Per contro, la sussistenza di un danno e di un nesso di causalità diretta tra lo stesso e l’intesa o la pratica in discussione resta di competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 65). 58 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 45 delle sue conclusioni, una decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE consente al giudice nazionale di constatare che l’esistenza e, a fortiori, la plausibilità della violazione sono dimostrate. L’incidenza di una siffatta constatazione, fondata su tale decisione, riguarda tuttavia solo la natura della violazione nonché la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale quale è stata determinata dalla Commissione. Per contro, detta decisione non è sufficiente, in quanto tale, a sostenere, in ogni caso, la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. Occorre inoltre, a tal fine, dimostrare la plausibilità del danno e del nesso di causalità. 59 Al riguardo, si deve, in secondo luogo, ricordare che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha tuttavia il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione. 60 Dalla formulazione di detta disposizione risulta che essa stabilisce una presunzione relativa in merito all’esistenza del danno derivante da un cartello. Come risulta dal considerando 47 della direttiva 2014/104, il legislatore dell’Unione ha limitato tale presunzione alle controversie in materia di cartelli, tenuto conto della loro natura segreta, che accresce l’asimmetria dell’informazione e rende più difficile per le persone lese ottenere le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di un danno (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 91). 61 Orbene, dall’articolo 2, punto 14, di tale direttiva risulta che, ai fini di quest’ultima, il cartello si intende come una restrizione orizzontale della concorrenza, tra due o più concorrenti. 62 Pertanto, la presunzione relativa dell’esistenza di un danno prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 non è applicabile nel caso di una restrizione verticale della concorrenza che coinvolga imprese non concorrenti che operano a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione. 63 Ne consegue che, in presenza di una decisione della Commissione che constata un cartello vietato dall’articolo 101 TFUE, la plausibilità del danno causato dalla violazione deve essere considerata dimostrata, salvo inversione della presunzione da parte del convenuto. 64 Per contro, una decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE sotto forma di restrizione verticale della concorrenza non consente, in quanto tale, di constatare che la plausibilità del danno causato dalla violazione è dimostrata. 65 Tale conclusione si impone anche quando la restrizione verticale constatata nella decisione della Commissione è una restrizione «per oggetto» della concorrenza. 66 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE opera una distinzione netta tra la nozione di restrizione «per oggetto» e quella di restrizione «per effetto», ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63]. Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza (sentenze del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 25 e giurisprudenza citata, nonché del 29 giugno 2023, Super BockBebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 31). 67 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la constatazione di una restrizione verticale della concorrenza per oggetto non implica che sia stato causato un danno ad una persona in particolare né che esista un nesso di causalità tra questa restrizione e tale eventuale danno. Pertanto, come parimenti precisato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il grado di plausibilità richiesto ai fini di una domanda di divulgazione di prove ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve ancora essere suffragato dal richiedente per quanto riguarda il danno e il nesso di causalità. 68 Ciò posto, una decisione che constata una restrizione verticale per oggetto può contenere elementi pertinenti ai fini della valutazione della plausibilità del danno e del nesso di causalità, unitamente agli altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili per la parte ricorrente e dedotti da quest’ultima. 69 Nel caso di specie, dai punti 46 e 49 della decisione della Commissione del 21 febbraio 2020 risulta che i contratti in discussione limitavano la capacità degli operatori turistici di vendere liberamente sistemazioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] dello Spazio economico europeo (SEE). Tale constatazione della Commissione costituisce un indizio del fatto che la violazione di cui trattasi poteva aver avuto ripercussioni sui consumatori portoghesi. Tale indizio, unitamente agli altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della plausibilità del danno e del nesso di causalità tra quest’ultimo e detta violazione. 70 In terzo luogo, tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, occorre aggiungere che la circostanza che la decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE sia stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione è irrilevante nel contesto della risposta alla terza questione. 71 Infatti, una decisione adottata al termine di un procedimento di transazione costituisce una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, con la quale la Commissione constata la partecipazione dei destinatari della decisione ad una violazione del diritto della concorrenza. 72 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che una decisione della Commissione che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, dal momento che quest’ultima richiede la dimostrazione non solo della plausibilità di una siffatta violazione, accertata da tale decisione, ma anche della plausibilità di un danno e di quella di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione. La circostanza che la decisione in parola sia stata emessa al termine di un procedimento di transazione non richiede una risposta diversa. Sulla seconda questione 73 Con la sua seconda questione, che occorre riformulare conformemente alle considerazioni esposte ai punti 21 e da 50 a 52 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, richiede la prova che è più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. 74 Come ricordato al punto 54 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 richiede, in sostanza, che il soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza adduca, a sostegno della sua domanda di divulgazione di prove, una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a dimostrare la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno. 75 Al riguardo, occorre sottolineare che la direttiva 2014/104 non definisce cosa si debba intendere per «plausibilità» di una domanda di risarcimento del danno, né rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire una siffatta nozione. Quest’ultima deve quindi essere oggetto di un’interpretazione autonoma nel diritto dell’Unione, che tenga conto non soltanto della formulazione di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11; del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 109, e del 9 gennaio 2025, Delda, C‑583/23, EU:C:2025:6, punto 27]. 76 In primo luogo, secondo il suo significato abituale, la nozione di «plausibilità» si riferisce alla verosimiglianza, alla credibilità o alla probabilità. Ciò che è plausibile è ciò che sembra poter essere ammesso, accettato o ritenuto vero, ciò che è accettabile, ammissibile, credibile, possibile, ricevibile o verosimile. 77 Così intesa, la nozione di «plausibilità» non richiede una dimostrazione, da parte del soggetto asseritamente danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza, di un grado particolarmente elevato di probabilità che le tre condizioni per il sorgere della responsabilità siano soddisfatte. Al contrario, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, tenuto conto del suo significato abituale, la nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno suggerisce che è necessario e sufficiente, per tale soggetto, convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo cui queste tre condizioni ricorrono è ragionevolmente accettabile. 78 In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata da un’analisi contestuale della nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. 79 Al riguardo, occorre, sotto un primo profilo, osservare che, nell’impianto sistematico dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, letto alla luce, in particolare, dei considerando 6, 14 e 15 di quest’ultima, la dimostrazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno conduce non già alla concessione di un risarcimento nell’ambito di un’azione di merito, bensì all’ottenimento di un ordine di divulgazione preliminare di elementi di prova che è necessario all’effettività di una siffatta azione. Orbene, salvo confondere i regimi procedurali dell’azione di merito e della domanda di divulgazione di elementi di prova e rendere eccessivamente difficile, se non impossibile, il loro esercizio, il livello probatorio richiesto per ottenere gli elementi di prova necessari ai fini dell’azione di merito deve situarsi ad un livello inferiore a quello richiesto ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per il sorgere della responsabilità nel merito. 80 Sotto un secondo profilo, occorre precisare che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, la plausibilità della domanda di risarcimento del danno deve essere suffragata dall’attore fornendo una «richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti». Inoltre, come risulta dal considerando 16 di tale direttiva, «[d]all’esigenza di proporzionalità [prevista all’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva] deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per [il medesimo] di aver subito un danno causato dal convenuto». 81 Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la circostanza che la «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno debba essere accertata sulla base dei soli fatti e prove «ragionevolmente disponibili» per l’attore rifletta la volontà del legislatore dell’Unione di non far gravare su tale attore un onere della prova eccessivo. Si tratta, al contrario, per detto attore, semplicemente di «asserire in modo plausibile» che una violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno. 82 Tali elementi corroborano quindi l’interpretazione, evocata al punto 77 della presente sentenza, secondo cui la dimostrazione, da parte dell’attore, della plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno richiede necessariamente, ma unicamente, che egli riesca a convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo cui ricorrono le tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità è ragionevolmente accettabile. 83 In terzo luogo, tale interpretazione è anche la sola conciliabile con gli obiettivi della direttiva 2014/104. 84 In proposito, come risulta dai punti da 40 a 42 della presente sentenza, tale direttiva mira, in particolare, ad agevolare l’esercizio del diritto al risarcimento del danno e a garantire così l’efficacia dell’applicazione a livello privato del diritto della concorrenza. 85 A tal fine, detta direttiva mira, in particolare, a porre rimedio all’asimmetria informativa che caratterizza, come risulta dal suo considerando 14, le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza. Infatti, come sottolineato nel considerando summenzionato, gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tali circostanze, come risulta dai considerando da 14 a 16 della direttiva 2014/104, l’attore non deve essere soggetto a «rigide disposizioni giuridiche» che potrebbero indebitamente impedire l’esercizio effettivo del suo diritto al risarcimento. 86 Orbene, il fatto di obbligare l’attore a dimostrare, a sostegno della sua domanda di divulgazione di elementi di prova necessari ai fini della sua azione per il risarcimento del danno, che è più probabile che improbabile che le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza ricorrano, costituirebbe una rigida disposizione giuridica tale da impedire indebitamente l’esercizio effettivo del suo diritto al risarcimento. Un siffatto requisito probatorio sarebbe inconciliabile con l’obiettivo di facilitare le azioni di risarcimento del danno, dal momento che il livello probatorio richiesto sarebbe tale da rendere quasi impossibile o eccessivamente difficile per l’attore esercitare la sua azione di risarcimento. 87 Gli obiettivi della direttiva 2014/104 sostengono quindi l’interpretazione della nozione di «plausibilità» della domanda di risarcimento del danno e dell’onere della prova gravante sull’attore, secondo la quale quest’ultimo, sulla base degli elementi per lui ragionevolmente disponibili, deve convincere il giudice nazionale che si pronuncia sulla sua domanda di divulgazione di prove che è ragionevolmente accettabile l’ipotesi secondo cui ricorrono le tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. 88 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, non richiede di dimostrare che sia più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. È sufficiente che l’attore dimostri che l’ipotesi che le condizioni in parola ricorrano sia ragionevolmente accettabile. Sulle spese 89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica ad un’azione preliminare diretta ad ottenere l’accesso ad elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, qualora una siffatta azione preliminare sia prevista dal diritto nazionale. 2) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che: una decisione della Commissione europea che constata l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione che ha assunto la forma di una restrizione verticale per oggetto non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, dal momento che quest’ultima richiede la dimostrazione, non solo della plausibilità di una siffatta violazione, accertata da tale decisione, ma anche della plausibilità di un danno e di quella di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione. La circostanza che la decisione in parola sia stata emessa al termine di un procedimento di transazione non richiede una risposta diversa. 3) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che: la dimostrazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi di tale disposizione, non richiede di dimostrare che sia più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. È sufficiente che l’attore dimostri che l’ipotesi che le condizioni in parola ricorrano sia ragionevolmente accettabile. Firme * Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris