CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato in Roma alla via Taranto n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] depositata il 16 luglio 2022 all’esito del procedimento iscritto al n. 1585/2017 R.G., comunicata il 18 luglio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento del contratto di fornitura di biomassa residuale stipulato inter partes in data 8 ottobre 2014, con il quale la convenuta si era obbligata ad acquistare da esso attore un quantitativo annuo minimo di 20.000 tonnellate di vinacce da impiegare per il funzionamento del proprio impianto di produzione di energia elettrica e termica. [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza del giudice adìto per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 28.3 del contratto. Con ordinanza del 16 luglio 2022 il Tribunale accoglieva l’eccezione, declinando la propria competenza in favore del collegio arbitrale e condannando l’attore alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale ordinanza, comunicata il 18 luglio 2022, il Bizzoca ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380-terc.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la violazione degli artt. 42, 47, 187 e 281-bis, 281-quater e 281 - quinquies c.p.c.. Si deduce, in proposito: -che con ordinanza del 18 giugno 2018, comunicata il 20 giugno 2018, il Tribunale di Bari si era già pronunciato sull’eccezione di arbitrato sollevata dall’[OSCURATO:SOCIETA]., respingendola; -che, non essendo stata proposta istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso quel provvedimento, la competenza del Tribunale adìto non poteva più essere messa in discussione nel prosieguo del giudizio; -che risulta, pertanto, affetta da nullità la successiva ordinanza del 16 luglio 2022, con la quale il giudice barese, tornando sui suoi passi, ha dichiarato la propria incompetenza. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.. Si rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul contenuto della clausola di cui all’art. 28.3 del contratto dedotto in giudizio, la quale attribuisce alla cognizione di un collegio arbitrale qualunque contestazione o vertenza… sull’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente ordine, non composta amichevolmente . Sennonchè, il precedente punto 2 del medesimo articolo espressamente devolve alla competenza esclusiva del Tribunale di Bari ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti circa l’interpretazione delle clausole e l’esecuzione del contratto. Da un’interpretazione sistematica del testo negoziale si ricaverebbe che nessuna deroga alla competenza del Tribunale barese è stata convenuta dalle parti in relazione ad eventuali cause di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come quella di cui trattasi, essendo stata riservata alla cognizione arbitrale esclusivamente la risoluzione di contestazioni attinenti a singoli ordini. Con il terzo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto statuire in ordine alle spese processuali, avendo definito la causa con un provvedimento non avente forma di sentenza, e che, in ogni caso, ben avrebbe potuto disporre la compensazione delle dette spese fra le parti, attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate. L’istanza di regolamento è inammissibile per le ragioni di sèguito illustrate. L’ordinanza impugnata non ha affrontato il tema relativo alla qualificazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato previsto dalle parti. Detta questione riveste carattere pregiudiziale rispetto alla verifica dell’ammissibilità del rimedio processuale esperito, in quanto la pronuncia delgiudice che neghi la propria competenza in relazione a una convenzione diarbitrato irrituale non è impugnabile con regolamento dicompetenza, risultando inapplicabili a tale tipologia diarbitrato tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter c.p.c. (cfr. Cass. n. 33149/2022, Cass. n. 19060/2017, Cass. n. 10300/2014, Cass. n 1158/2013). Giova, al riguardo, rammentare che, ai fini della qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, ove venga adìta con ricorso per regolamento di competenza, questa Corte opera comunque qualegiudice del fatto e ha, pertanto, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 28293/2023, Cass. n. 21329/2023, Cass. n. 20461/2020). Tanto premesso, deve rilevarsi che la clausola arbitrale inserita nell’art. 28.3 del menzionato contratto di fornitura di biomassa residuale così recita: Qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente ordine, non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale irrituale. [OSCURATO:PERSONA] giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti e la domanda dovrà essere inoltrata con lettera raccomandata. [OSCURATO:PERSONA] sarà composto di tre arbitri, dei quali uno nominato dall’Acquirente, un altro dal Fornitore ed il terzo, che avrà funzione di presidente, di comune accordo dei primi due o, in caso di mancato accordo entro dieci giorni dalla seconda nomina, dal Presidente del Tribunale di Foggia su istanza anche di una sola delle parti o del suo arbitro. Nel caso che una delle parti contendenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, comunicandola per iscritto mediante raccomandata A.R. all’altra parte, entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell’altra parte, vi provvederà su istanza della parte interessata il Presidente della Camera di Commercio di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] emetterà giudizio inappellabile, sentite le ragioni delle parti e/o loro consulenti e senz’altra formalità di procedura, e secondo equità, quale amichevole compositore, e le sue determinazioni impegneranno le parti come diretto accordo tra le medesime. In ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] giudicherà anche in merito all’entità e all’accollo delle spese . Ora, se le locuzioni secondo equità , giudizio inappellabile , amichevole compositore , senz’altra formalità di procedura non possono essere considerate decisive per la qualificazione dell’arbitrato come irrituale, trattandosi di elementi testuali del tutto compatibili con un arbitrato rituale (cfr. Cass. n. 7520/2005, Cass. n. 7520/2001, Cass. n. 833/1999), ben diversa valenza significativa assume l’esplicita previsione dell’idoneità delle determinazioni assunte dal collegio arbitrale a impegn (are) le parti come diretto accordo tra le medesime . Invero, il comma 1 dell’art. 808-ter c.p.c., rubricato «arbitrato irrituale», consente alle parti, con disposizione espressa per iscritto, di stabilire che la controversia sia definita dagli arbitri con determinazione contrattuale, anziché con lodo producente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (ex art. 824- bis), precisando che, in assenza di una specifica previsione in tal senso, si applicano le norme sull’arbitrato rituale contenute nel titolo VIII del libro IV dello stesso codice. Nel caso di specie, come si evince dall’inequivoco tenore letterale delle espressioni all’uopo utilizzate, il Bizzoca e l’[OSCURATO:SOCIETA]. hanno manifestato, mediante un’apposita pattuizione scritta, la comune volontà di affidare a un collegio arbitrale il còmpito di definire, con determinazione impegnativa sul piano negoziale alla stregua di un accordo fra di loro direttamente concluso, qualsiasi controversia attinente all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto. Una siffatta previsione appare del tutto coerente con la qualificazione giuridica in termini di irritualità che essi stessi hanno dato alla clausola compromissoria in esame. Per le ragioni esposte, deve quindi riconoscersi la natura irrituale dell’arbitrato previsto dal contratto, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’istanza di regolamento avanzata dal ricorrente. Non può indurre a diversa conclusione la circostanza che il giudice a quo, anziché dichiarare l’improponibilità della domanda, abbia declinato la propria competenza, in quanto, non avendo egli affermato il carattere rituale dell’arbitrato, l’anzidetta declaratoria deve essere intesa come una mera improprietà terminologica dell’impugnata decisione. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, non avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. svolto difese in questa sede. Stante l’esito dell’esperito rimedio impugnatorio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di