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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 24216/2026

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pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2975 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3300/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 2515/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 6575/20241.

Il Tribunale di Napoli, in relazione alle domande proposte daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026Vincenza Milazzo volte ad ottenere l’accertamento delDlaat a pubblicazione 29/07/2026nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza deicontratti a termine stipulati, quali tersicorea, con laconseguente conversione in un unico contratto a tempoindeterminato, ha dichiarato: a) inammissibile, perdecadenza, le domande in relazione ai contratti di lavoro atempo determinato stipulati antecedentemente al 12 luglio2018; b) la nullità del termine apposto al contratto di lavorostipulato il 22.11.2018; c) la conversione di tale contratto afar data dal 22.11.2018 con condanna della Fondazione alpagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensivapari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del TFR.2.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3300/2023,in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato la nullitàdel termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data22.11.2018 ma ha condannato la Fondazione al pagamentodella sola indennità onnicomprensiva pari a otto mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto.3.

I giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) alcun valorepoteva attribuirsi, in relazione alle domande avanzate, alverbale di conciliazione intercorso tra le parti in data5.12.2014; 2) correttamente era stata ritenuta applicabile ladecadenza ex art. 28 d.lgs. n. 81/2005, operante dalla datadi cessazione di ciascun contratto, sebbene tutti i periodioggetto di contratti a termine andassero considerati perverificare l’abusiva reiterazione dell’utilizzo di tale tipologiacontrattuale; 3) l’inammissibilità della domanda andavaNumero registro generale 6575/2024riferita anche al contratto del 30.7.2018 anche se ognNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026questione, in ordine ad esso, doveva considerarsi assorbitaD;at a pubblicazione 29/07/20264) la sequenza dei contratti intercorsi tra le parti nonrispondeva ad esigenze temporanee ma strutturali dellatermine; 5) non era, però, possibile la conversione inapplicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite dellaCorte suprema di Cassazione n. 5542/2023 e 5556/2023; 6)il danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, già riconosciuto dalprimo giudice, andava quantificato in misura di ottomensilità.4.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, conrichiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di GiustiziaEuropea.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.6.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo di rinviare la decisione del ricorso in pubblicaudienza.7.

La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia testualmente la“Violazione ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. per avere la Cortedi appello omesso di motivare il rigetto dell’appelloincidentale in violazione dell’art 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111Cost. – Violazione art. 20 lettera d) d.lgs. 81/2015 –Violazione art. 115 comma 1 c.p.c. – Erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 421 c.p.c. – Erronea e/o omessaapplicazione art. 115 c.p.c.”.

Si censura la sentenza, sotto ilprofilo del vizio di (omessa) motivazione, conseguendone laNumero registro generale 6575/2024nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e/oN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello noDnat a pubblicazione 29/07/2026aveva motivato la pronuncia di rigetto dell’appello incidentaleproposto da essa ricorrente, avente ad oggetto la richiesta diriforma del capo della sentenza di primo grado con cui ilTribunale, in aperta violazione dell’art. 421 c.p.c. per avercolmato un’irrimediabile lacuna allegatoria, acquisiva agli attidel giudizio «la documentazione integrativa depositata indata 13.1.2021» , ossia «[…] solo con le note, la dovutavalutazione dei rischi in applicazione della normativa di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori» , senza che laconvenuta avesse tempestivamente contestato dettacircostanza, nel costituirsi in giudizio.

Per l’effetto, secondoparte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovutoaccogliere il ricorso per violazione dell’art. 20 lettera d) d.lgs.n. 81/2015 e, conseguentemente, disporre la conversionedel rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal21.7.2015 (la menzionata norma era entrata in vigore il25.6.2015) o comunque almeno da quello del 21.08.2018 oin subordine quello del 22.11.2018 o quel diverso ritenuto digiustizia.2.

Il motivo, formulato sotto il profilo del vizio motivazionale, èinammissibile.La Corte territoriale, infatti, non ha ignorato l’appelloincidentale ma ha ritenuto tutte le questioni assorbitedall’avvenuto accoglimento della eccezione di decadenza.Non si verte, pertanto, in ipotesi di motivazione mancante oapparente, ma di punto della sentenza che andava censuratodimostrando la erroneità del ritenuto assorbimento (cfr.Cass. n. 28995/2018).Numero registro generale 6575/20243.

Con il secondo motivo si denuncia testualmente laN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026“Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione 329 c.p.c., eDxat a pubblicazione 29/07/2026art.360, 1^ co. n. 4, c.p.c.; per avere il Tribunale deciso suun motivo non oggetto di impugnazione e mai sollevato e sucui si formato il giudicato”.

Si censura la sentenza, sotto ilprofilo del vizio di motivazione, conseguendone la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e/o dell’art.132, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello si erapronunciata (peraltro anche erroneamente) su di un motivoche l’appellante non aveva sollevato, decidendo ultra-petitum per aver riformato un capo della sentenza di primogrado su cui si era formato il giudicato.

In particolare, sideduce che, nonostante la Fondazione si fosse limitata acensurare la sentenza di primo grado nella parte in cuidisapplicava la disciplina di cui all’art. 29 d.lgs. n. 81/2015,non in ordine alle conseguenze quanto piuttosto allaindicazione dei limiti quantitativi dei contratti a tempodeterminato, prestando pertanto implicitamenteacquiescenza alle parti della sentenza non impugnate(corrispondenti alla pronuncia sugli effetti della nullità e/odella illegittimità dei contratti a termine), la Corte territorialeaveva invece affermato che «tuttavia, in applicazione deiprincipi sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte nellesentenze n.5542/2023 e 5556/2023, tale pronuncia nondetermina la conversione del rapporto a tempoindeterminato».

In mancanza, però, di appello sul punto,secondo parte ricorrente, la Corte territoriale non avrebbedovuto e/o potuto pronunciarsi sugli effetti della nullità e/odella illegittimità dell’apposizione del termine, statuendo cheil rapporto a tempo determinato non si convertiva, in quantoNumero registro generale 6575/2024la pronuncia sulla conversione – come “effetto” – era daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026ritenersi passata in giudicato.

Data pubblicazione 29/07/20264.

Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’atto di appello si desume che la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA], in sede di gravame, aveva domandatol’integrale rigetto della originaria domanda ed avevacontestato anche la quantificazione del danno.

Non può dirsi,quindi, che si fosse formato un giudicato sul capo inerentealla disposta conversione del rapporto, operando, invece, ilprincipio sulla unità minima suscettibile di devoluzione inappello (cfr. Cass. n. 30728/2022 “Il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima dellasentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto,norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficaciadecisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi diquella statuizione riapre la cognizione sull'intera questioneche essa identifica, così espandendo nuovamente il poteredel giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in viaimplicita, dal motivo di gravame”).5.

Con il terzo motivo si denuncia testualmente la “Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 comma1 c.p.c. n. 3 – Motivazione manifestamente edirriducibilmente contraddittoria - Violazione artt. 134, 136,co. 1, e 137, co. 3, cost. e degli artt. 27 e 30, co. 3, l.87/1953.- Violazione artt. 11 e 117 cost. violazione art. 3costituzione.

Violazione e/o omessa applicazione artt. 6 e 13della convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu), firmata a Romail 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legNgumee r4o r egistro generale 6575/2024Numero sezionale 2975/2026agosto 1955, n. 848, nonché della clausola 4 e 5 dell’aNcumceoror ddi ora ccolta generale 24216/2026quadro, nonché la direttiva 70/1999/ce - discriminazionDeat a pubblicazione 29/07/2026indiretta”.

Si sostiene che, ferme restando le assorbenticonsiderazioni svolte col motivo n. 2, la sentenza era erratanella parte in cui aveva affermato che la pronuncia diillegittimità dei contratti a termine non determinava laconversione del rapporto, in applicazione dei principi sancitidalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 5542/2023 –5556/2023, sotto il profilo della violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, poiché violava le disposizionidi cui agli artt. 134, 136, co. 1, e 137, co. 3, Cost. e degliartt. 27 e 30, co. 3, L. 87/1953, per non essersi conformataai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n.260 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla natura dell’ente e sullaapplicabilità della conversione, ragion per cui, secondo partericorrente, nel rispetto delle norme che si assumono violatee/o falsamente applicate e tenuto conto della naturaprivatistica delle Fondazioni, la Corte territoriale avrebbedovuto pronunciarsi in senso favorevole alla conversione deicontratti a tempo determinato.

Si rammenta, a tal proposito,che il 19 aprile 2023 la Commissione UE aveva avviato laprocedura di infrazione perché l’Italia non si era adeguatacorrettamente alla Direttiva 70/1999/CE, che disciplina illavoro a termine, e non aveva predisposto nel proprioordinamento tutele dissuasive ed effettive per i precaripubblici, come quella della trasformazione in tempoindeterminato, prendendo peraltro spunto dal capo 71 dellasentenza Sciotto della CGUE, causa C-331/17, del25.10.2018 quale condizione di trattamento meno favorevoledei precari ai sensi della clausola 4 da cui sorge la necessitàNumero registro generale 6575/2024dell’applicazione del principio di equivalenza delle tuteleN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026antidiscriminatorie.

Data pubblicazione 29/07/20266.

Il motivo è infondato e si richiamano le argomentazioni di cuiai precedenti di questa Corte (Cass. n. 3479/2025; Cass. n.3480/2025; Cass. n. 29455/2025): trattandosi di principi giàaffermati in sede di legittimità e che trovano riscontro nellagiurisprudenza euro-unitaria, di recente confermata come inseguito sarà specificato, il Collegio non ritiene necessariorinviare la trattazione della causa in pubblica udienza.La sentenza impugnata, nell’escludere la possibilità dellaconversione in rapporto a tempo indeterminato e nelriconoscere al ricorrente il solo risarcimento del dannocosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sulla basedel criterio indicato da Cass.

S.U. n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass.

S.U. n. 5542/2023), si èuniformata al principio di diritto enunciato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. lasezione ordinaria non si può discostare e di cui partericorrente dà una errata interpretazione.

Infatti, ai sensi delladisposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuovarimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nellafattispecie difettano i presupposti, in quanto il ricorso muoveda una lettura non condivisibile della citata pronuncia.In particolare le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessanormativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo,non hanno negato la qualificazione in termini privatistici daglistessi assunta (qualificazione che di conseguenza escludeche i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n.Numero registro generale 6575/2024165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economicNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026esclude l’instaurazione del rapporto tempo indeterminatDoat a pubblicazione 29/07/2026quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicisticirimasti immutati all’esito della privatizzazione, hannoevidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte dellaqualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti dilavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettataper i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo unmeccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore eda queste Sezioni Unite in tema di società a controllopubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione chenon si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioniostative di sistema”.

E non è senza rilievo sottolineare alriguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottatadal legislatore, dà atto la sentenza della Corte costituzionalen. 260/2015, anche essa non correttamente invocata dallaricorrente.Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unitevalorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtualedei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenuteimperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioniliriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hannosubordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego alprevio superamento di procedure concorsuali.

Le SezioniUnite, infatti, hanno evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata daspecialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico,presuppongono che l’atto posto in essere possa validamenteprodurre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòNumero registro generale 6575/2024operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026nullità.» Data pubblicazione 29/07/2026Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomentiche possano indurre ad una rimeditazione del principio giàespresso (la cui correttezza, tra l’altro, trova conferma nellasuccessiva evoluzione della normativa del 2019, nonapplicabile alla fattispecie ratione temporis).Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche in tal casoil ricorso prospetta una lettura parziale della motivazionedella sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto, perché laCorte di Giustizia ha con chiarezza affermato che la clausola5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abusonella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gliStati membri a prevedere la necessaria conversione delrapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego.

Lapronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abusol’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimentodel danno ed in tal senso è chiaro il punto 62 ove si evidenziache “l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nelsettore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misuraeffettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 dellapresente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contrattia tempo determinato, e ciò sebbene il personale di talesettore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nellacausa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo 2018,Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36), nonabbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”.

La medesima agevolazioneprobatoria, che Cass., Sez.

Un., n. 5072/2016 ha ritenutoimposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenutoNumero registro generale 6575/2024sufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimandaN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026alla citata sentenza Santoro), è stata riconosciuta da CassD.a,t a pubblicazione 29/07/2026Sez.

Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti atermine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche.Va aggiunto, poi, che, in relazione alla doglianza, evidenziatanel ricorso, ove si prospetta e si ribadisce il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti dellefondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimosettore operano alle dipendenze di privati, è intervenuta direcente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenzadel 29 gennaio 2026 nella [OSCURATO:PERSONA]668/24 [OSCURATO:PERSONA],punti 44 e 45) che ha precisato che: “44. […] la Corte ha giàdichiarato che le eventuali differenze di trattamento tradeterminate categorie di personale a tempo determinato nonrientrano nell’ambito del principio di non discriminazionesancito dall’accordo quadro, poiché tale principio è statoriguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che sitrovano in situazioni comparabili (sentenza del 13 gennaio2022, MIUR e [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,C-282/19, EU:C:2022:3, punto 72 e giurisprudenzacitata).

Il punto 71 della sentenza Sciotto, al quale il giudicedel rinvio fa esplicito riferimento per motivare la suaquestione pregiudiziale relativa a detta clausola 4, non mettein discussione tale giurisprudenza.

Infatti, sebbene talepunto menzioni una discriminazione potenziale tra lavoratoria tempo determinato del settore di attività delle fondazionilirico-sinfoniche e lavoratori appartenenti ad altri settori, nonse ne può dedurre che una siffatta discriminazione, ammessoche sia dimostrata, rientri nell’ambito della clausola 4Numero registro generale 6575/2024dell’accordo quadro.

Tale punto si limita, infatti, ad enunciareN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026che i lavoratori appartenenti ad altri settori possonoDa,t a pubblicazione 29/07/2026mediante la conversione del loro contratto, diventare«lavoratori a tempo indeterminato comparabili» ai sensi ditale clausola.

Per contro, da detto punto non risulta che unadifferenza di trattamento tra diverse categorie di lavoratori atempo determinato in funzione del settore economico nelquale essi prestano la loro attività lavorativa rientrinell’ambito di tale clausola 4”.Inoltre, con la medesima pronuncia è stato precisato (dapunto 59 a 63) che:” A tal riguardo, occorre ritenere, sottoun primo profilo, che una siffatta normativa, che prevede ilrisarcimento del lavoratore, vittima di un danno, stabilito perpresunzioni, fatta salva la possibilità di fornire la provadell’esistenza di un maggior danno, può costituire una misuraeffettiva per sanzionare il ricorso abusivo a una successionedi contratti di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto,la Corte ha già ritenuto che, tenuto conto delle difficoltàinerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita diopportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire a unlavoratore che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo dicontratti a tempo determinato stipulati in successione, unaperdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare leconseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unioneè tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza del 7marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 50).60 Ciò posto, i limiti fissati da tale normativa nazionale allapossibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a tempodeterminato in termini di durata massima o di duratamassima complessiva non risultano dall’ordinanza di rinvio.Infatti, in forza della normativa nazionale applicabile rationeNumero registro generale 6575/2024temporis ai contratti di cui si tratta nel procedimentoN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026principale, come citata dal giudice del rinvio, gli articoli da 1D9at a pubblicazione 29/07/2026a 21 del decreto legislativo n. 81/2015 e del decretolegislativo n. 81/2015, come modificato, che prevedevano,rispettivamente, il limite di durata di un contratto di lavoro atempo determinato e le condizioni di proroga del termine delcontratto a tempo determinato, non sarebbero applicabili allefondazioni lirico-sinfoniche.

61. Ebbene, come rilevato dallaCommissione, in un contesto legislativo che non impone limitidi durata, né condizioni ai rinnovi o alle proroghe dei contrattidi lavoro a tempo determinato, il carattere abusivo di unricorso a siffatti contratti resta difficile da dimostrare, mentrela sua dimostrazione è necessaria per poter chiedere ilrisarcimento del danno.

Ne consegue che la fissazione di talilimiti e condizioni, quale risulterebbe dal decreto-legge n. 59,che non sarebbe però applicabile ratione temporis alprocedimento principale, potrebbe contribuire, in largamisura, all’efficacia delle norme che prevedonoun’agevolazione della prova di tale danno e, pertanto, aquella della misura di tutela del lavoratore vittima di ricorsoabusivo a una reiterazione di contratti di lavoro a tempodeterminato.

62. Sotto un secondo profilo, per quantoriguarda il calcolo dell’importo del risarcimento, la Corte hagià avuto occasione di dichiarare che il principio delrisarcimento integrale del danno subito e il principio diproporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere, inun caso come quello di cui al procedimento principale,un’adeguata riparazione, che deve andare oltre ilrisarcimento puramente simbolico, senza tuttaviaoltrepassare la compensazione integrale (sentenza del 13giugno 2024, DG de la [OSCURATO:PERSONA], Generalitat deNumero registro generale 6575/2024Catalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat deN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026Catalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, puntDoat a pubblicazione 29/07/202683).

63. A tal riguardo occorre dedurre dalla giurisprudenzadella Corte che una misura nazionale che fissa un massimaleal risarcimento che può essere concesso in un caso comequello di cui al procedimento principale non può consentirené un risarcimento proporzionato ed effettivo in situazioni diabuso che superino una certa durata in termini di anni, né unrisarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da taliabusi (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, DG dela [OSCURATO:PERSONA], Generalitat de Catalunya e [OSCURATO:PERSONA] de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 eC-332/22, EU:C:2024:496, punto 81).

Infatti, comeosservato dalla Commissione, una misura che prevede unsiffatto massimale dell’importo del risarcimento che puòessere concesso non avrà un effetto dissuasivo per il datoredi lavoro qualora l’importo massimo del risarcimento siastato raggiunto” […].La CGUE ha, quindi, concluso statuendo che: “73.

Tenutoconto delle considerazioni che precedono, occorre risponderealla questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 5dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso cheessa non osta a una normativa nazionale, come interpretatada un giudice nazionale supremo, in forza della quale lenorme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoroe mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione dicontratti di lavoro a tempo determinato mediante laconversione automatica di tali contratti in un contratto dilavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settoredi attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede,quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazioneNumero registro generale 6575/2024abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in taleN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026settore, da un lato, la possibilità di concedere un importDoat a pubblicazione 29/07/2026minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui provapuò essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimentodel risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, laresponsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpagrave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi dellanormativa nazionale relativa a tali contratti, purché talimisure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abusoaccertato, circostanza che spetta al giudice nazionalevalutare.

Qualora detto giudice ritenga che tali misure nonconsentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo acontratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attivitàdelle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto adinterpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale inmodo conforme a tale clausola al fine di garantire la pienaefficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad unasoluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima”.Alcuna violazione, pertanto, alla stregua di quantoevidenziato dalla giurisprudenza euro-unitaria, del principiodelle tutele antidiscriminatorie sussiste nella fattispecie inesame.Il dispositivo della pronuncia è chiaro ed inoltre non si puòfare leva sui passaggi motivazionali inerenti al massimaleposto al risarcimento del danno perché l’agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite, in continuità conCass.

S.U. n. 5072/2016, non esclude la possibilità didimostrare un danno ulteriore derivato dall’abusivareiterazione del contratto.7.

Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione norma didiritto e/o erronea e/o omessa applicazione art. 20 lettera d)Numero registro generale 6575/2024d.lgs. n. 81/2015 – Violazione art. 115 comma 1 c.p.c. –N umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026erronea e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. – erroneDaat a pubblicazione 29/07/2026e/o omessa applicazione art. 115 c.p.c.”.

Si lamental’erroneità della sentenza impugnata anche per omessaapplicazione di una norma di diritto e precisamente l’art 20lettera d) d.lgs. n. 81/2015 in quanto, laddove applicata,secondo parte ricorrente, i giudici del merito avrebberodovuto accogliere l’appello incidentale così come proposto.In particolare si censura la sentenza della Corte di Appello diNapoli laddove aveva “considerata assorbita l’ulteriorequestione attinente all’immissione del documento divalutazione dei rischi” e aveva rigettato così l’appelloincidentale.

Infatti, si deduce che, anche se la Corte diAppello avesse ritenuto assorbita la questione sulla scortadelle pronunce delle sezioni Unite e secondo quanto riportatoin sentenza, si doveva comunque censurare la sentenza sulpunto in quanto la Corte aveva omesso di applicare quantodisposto dall’art. 20 d.lgs. n. 81/2015 (norma peraltroinderogabile e posta a tutela del diritto alla salute oltre chedecreto legislativo che si applica anche alle Fondazioni LiricoSinfoniche) e con cui veniva disposta la conversione delrapporto a tempo indeterminato.

Si rappresenta, quindi, chenon era irrilevante e/o assorbita la questione circal’ammissibilità di un documento in quanto il giudice delgravame avrebbe dovuto constatare che la FondazioneTeatro di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato quanto indicatonel ricorso e, quindi, ai sensi dell’art. 115 comma 1 c.p.c.,già il Giudice di prime cure, prima, e la Corte di Appello,dopo, avrebbero dovuto porre a fondamento della decisionel’indicato fatto di guisa che illegittimo era stato l’operato delprimo giudicante.

Così come erronea è l’applicazione dell’art.Numero registro generale 6575/2024421 c.p.c. operata dal giudice di prime cure e, sebbeneN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026impugnata, alcuna motivazione è stata fornita dalla Corte dDait a pubblicazione 29/07/2026Appello onde per cui l’esclusione del documento avrebbecomportato l’accoglimento dell’appello incidentale.8.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con ladirimente ratio decidendi della pronuncia gravata che haritenuto, per i contratti in relazione ai quali il vizio viene fattovalere, maturata la decadenza la cui operatività ha resoirrilevante ogni altra censura.9.

In via subordinata la ricorrente chiede di sospendere ilgiudizio e procedere al rinvio pregiudiziale al fine disottoporre alla Corte di Giustizia Europea i seguenti quesiti:“a) Se osti alla normativa comunitaria ed in particolare allarichiamata norma Europea e comunque in violazione degliartt. 3, primo comma, e 117, primo comma, dellaCostituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto1955, n. 848, nonché alla Clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA],nonché la Direttiva 70/1999/CE ed anche in base ai principidi divieto discriminazione indiretta nei confronti di lavoratoridello spettacolo R.A.I., la normativa richiamata eprecisamente l’art 3 comma 6 del d.l. n. 64/2010, il d.l. n.91/2013 conv. in legge 112/2013, l’art 29 del d.lgs. n.81/2015, nonché il d.l. n. 59/2019 che introduce l’art 29comma 3-bis e 3-ter al d.lgs. 81/2015, a mezzo dei quali èstata vietata la conversione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato in caso di violazione delle norme sui rapportia tempo determinato limitando il risarcimento al solo “dannocomunitario”; b) Se osti alla normativa comunitaria ed inNumero registro generale 6575/2024particolare alla richiamata norma Europea e comunque inN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026violazione degli artt. 3, primo comma, e 117, primo commaDa,t a pubblicazione 29/07/2026della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata aRoma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva conlegge 4 agosto 1955, n. 848, nonché alla Clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché la Direttiva 70/1999/CE edanche in base ai principi di divieto discriminazione indirettanei confronti di lavoratori dello spettacolo R.A.I. il d.l.59/2019 che introduce l’art 29-bis e ter al d.lgs. n. 81/2015e quindi riconosce il mero risarcimento del danno da 2,5 a 12mensilità in caso di abuso del contratto a tempo determinatoda parte delle [OSCURATO:PERSONA]; nonché secostituisca discriminazione indiretta, non sorretta daragionevolezza e ci dica se in ragione del principio diinterpretazione conforme e di leale cooperazione (art. 4TUE), degli arresti nomofilattici della CGUE sanciti nellesentenze Milkova del 09.03.2017 C-406/15 (cfr. capi 66 e67) e dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-414/16 (cfr. capi 72, 75 a 80 e capo 3 delleconclusioni): cfr., tra le tante, sentt. n. 8214/2019, n.11121/2019 e 11122/2019, se il lavoratore, che si vedericonoscere una tutela minore (quale quella del mero ristoropecuniario senza conversione in tempo indeterminato)rispetto al lavoratore che, nell’ambito della comparazionedelle tutele derivanti dalle nullità del regime dei contratti atermine, accede alla trasformazione in tempo indeterminato,acquisisce le medesime tutele del soggetto direttamentecomparabile; c) Se osti alla normativa comunitaria ed inparticolare se costituisce discriminazione indiretta, nonNumero registro generale 6575/2024sorretta da ragionevolezza (atteso che la finalità di vincolo dNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026bilancio non è una finalità che può legittimamentDeat a pubblicazione 29/07/2026differenziare, per gli uni e per gli altri lavoratori e settoriassunti in comparazione, le tutele cui avrebbero tutti ilavoratori a termine ugualmente diritto di accedere), ilprevedere la conversione del rapporto di lavoro ai tersicoreiassunti per la [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il mero risarcimentoeconomico a quelli assunti per le [OSCURATO:PERSONA] il tutto anche alla stregua dei principi enunciate dallaCorte di Giustizia Europea con sentenza Sciotto, tra cui laclausola 4 e 5 art 4 Tue”.10.

Anche le suddette richieste di rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE vanno disattese.Giova premettere che la recente sentenza della CGUE,Grande Sezione, 24 marzo 2026, Remling, C-767/23, haribadito i cc.dd. [OSCURATO:PERSONA], elaborati dalla giurisprudenzaunionale (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81; 15settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03; 4 ottobre2018, Commissione/Francia, C-416/17), recentementeintegrati (CGUE, 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement, C-561/19,) e, da ultimo, confermati nella lorosostanza (CGUE, 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C-389/22; 15 ottobre 2024, Kubera, C-144/2023).

Secondoquesti criteri, ove nella controversia si ponga una questionerelativa all’interpretazione del diritto dell’Unione o allavalidità di un atto di diritto derivato, il giudice nazionale diultima istanza, essendo, in linea di principio, tenuto arivolgersi alla Corte con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE,può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbiaconstatato che la questione sollevata non è pertinente per lasoluzione della controversia medesima o che la disposizioneNumero registro generale 6575/2024del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggettoN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026d’interpretazione da parte della Corte (cd. acte éclairé) o chDeat a pubblicazione 29/07/2026la corretta interpretazione del diritto UE si impone conun’evidenza che non lasci àdito a ragionevoli dubbi (cd. acteclair).

Se il giudice nazionale di ultima istanza ritenga di nonessere soggetto all’obbligo di rinvio, deve fare emergeredalla motivazione della decisione la presenza di una delle tresituazioni che lo esonerano dal disporlo.Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, non sussistono,nella specie, i presupposti per disporre il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, nei sensiipotizzati dalla ricorrente, potendosi ritenere che la Corte diGiustizia si sia già pronunciata, per le considerazioni sopraesposte e da ultimo con la sentenza 29.1.2026 nella causaC-668/24 [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quesiti formulati.11.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.12.

Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2975 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3300/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 2515/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 6575/20241. Il Tribunale di Napoli, in relazione alle domande proposte daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026Vincenza Milazzo volte ad ottenere l’accertamento delDlaat a pubblicazione 29/07/2026nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza deicontratti a termine stipulati, quali tersicorea, con laconseguente conversione in un unico contratto a tempoindeterminato, ha dichiarato: a) inammissibile, perdecadenza, le domande in relazione ai contratti di lavoro atempo determinato stipulati antecedentemente al 12 luglio2018; b) la nullità del termine apposto al contratto di lavorostipulato il 22.11.2018; c) la conversione di tale contratto afar data dal 22.11.2018 con condanna della Fondazione alpagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensivapari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ilcalcolo del TFR.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3300/2023,in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato la nullitàdel termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data22.11.2018 ma ha condannato la Fondazione al pagamentodella sola indennità onnicomprensiva pari a otto mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto.3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) alcun valorepoteva attribuirsi, in relazione alle domande avanzate, alverbale di conciliazione intercorso tra le parti in data5.12.2014; 2) correttamente era stata ritenuta applicabile ladecadenza ex art. 28 d.lgs. n. 81/2005, operante dalla datadi cessazione di ciascun contratto, sebbene tutti i periodioggetto di contratti a termine andassero considerati perverificare l’abusiva reiterazione dell’utilizzo di tale tipologiacontrattuale; 3) l’inammissibilità della domanda andavaNumero registro generale 6575/2024riferita anche al contratto del 30.7.2018 anche se ognNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026questione, in ordine ad esso, doveva considerarsi assorbitaD;at a pubblicazione 29/07/20264) la sequenza dei contratti intercorsi tra le parti nonrispondeva ad esigenze temporanee ma strutturali dellatermine; 5) non era, però, possibile la conversione inapplicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite dellaCorte suprema di Cassazione n. 5542/2023 e 5556/2023; 6)il danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, già riconosciuto dalprimo giudice, andava quantificato in misura di ottomensilità.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, conrichiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di GiustiziaEuropea.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo di rinviare la decisione del ricorso in pubblicaudienza.7. La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia testualmente la“Violazione ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. per avere la Cortedi appello omesso di motivare il rigetto dell’appelloincidentale in violazione dell’art 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111Cost. – Violazione art. 20 lettera d) d.lgs. 81/2015 –Violazione art. 115 comma 1 c.p.c. – Erronea e/o falsaapplicazione dell’art. 421 c.p.c. – Erronea e/o omessaapplicazione art. 115 c.p.c.”. Si censura la sentenza, sotto ilprofilo del vizio di (omessa) motivazione, conseguendone laNumero registro generale 6575/2024nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e/oN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello noDnat a pubblicazione 29/07/2026aveva motivato la pronuncia di rigetto dell’appello incidentaleproposto da essa ricorrente, avente ad oggetto la richiesta diriforma del capo della sentenza di primo grado con cui ilTribunale, in aperta violazione dell’art. 421 c.p.c. per avercolmato un’irrimediabile lacuna allegatoria, acquisiva agli attidel giudizio «la documentazione integrativa depositata indata 13.1.2021» , ossia «[…] solo con le note, la dovutavalutazione dei rischi in applicazione della normativa di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori» , senza che laconvenuta avesse tempestivamente contestato dettacircostanza, nel costituirsi in giudizio. Per l’effetto, secondoparte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovutoaccogliere il ricorso per violazione dell’art. 20 lettera d) d.lgs.n. 81/2015 e, conseguentemente, disporre la conversionedel rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal21.7.2015 (la menzionata norma era entrata in vigore il25.6.2015) o comunque almeno da quello del 21.08.2018 oin subordine quello del 22.11.2018 o quel diverso ritenuto digiustizia.2. Il motivo, formulato sotto il profilo del vizio motivazionale, èinammissibile.La Corte territoriale, infatti, non ha ignorato l’appelloincidentale ma ha ritenuto tutte le questioni assorbitedall’avvenuto accoglimento della eccezione di decadenza.Non si verte, pertanto, in ipotesi di motivazione mancante oapparente, ma di punto della sentenza che andava censuratodimostrando la erroneità del ritenuto assorbimento (cfr.Cass. n. 28995/2018).Numero registro generale 6575/20243. Con il secondo motivo si denuncia testualmente laN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026“Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione 329 c.p.c., eDxat a pubblicazione 29/07/2026art.360, 1^ co. n. 4, c.p.c.; per avere il Tribunale deciso suun motivo non oggetto di impugnazione e mai sollevato e sucui si formato il giudicato”. Si censura la sentenza, sotto ilprofilo del vizio di motivazione, conseguendone la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e/o dell’art.132, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello si erapronunciata (peraltro anche erroneamente) su di un motivoche l’appellante non aveva sollevato, decidendo ultra-petitum per aver riformato un capo della sentenza di primogrado su cui si era formato il giudicato. In particolare, sideduce che, nonostante la Fondazione si fosse limitata acensurare la sentenza di primo grado nella parte in cuidisapplicava la disciplina di cui all’art. 29 d.lgs. n. 81/2015,non in ordine alle conseguenze quanto piuttosto allaindicazione dei limiti quantitativi dei contratti a tempodeterminato, prestando pertanto implicitamenteacquiescenza alle parti della sentenza non impugnate(corrispondenti alla pronuncia sugli effetti della nullità e/odella illegittimità dei contratti a termine), la Corte territorialeaveva invece affermato che «tuttavia, in applicazione deiprincipi sanciti dalle Sezioni unite della Suprema Corte nellesentenze n.5542/2023 e 5556/2023, tale pronuncia nondetermina la conversione del rapporto a tempoindeterminato». In mancanza, però, di appello sul punto,secondo parte ricorrente, la Corte territoriale non avrebbedovuto e/o potuto pronunciarsi sugli effetti della nullità e/odella illegittimità dell’apposizione del termine, statuendo cheil rapporto a tempo determinato non si convertiva, in quantoNumero registro generale 6575/2024la pronuncia sulla conversione – come “effetto” – era daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026ritenersi passata in giudicato. Data pubblicazione 29/07/20264. Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’atto di appello si desume che la FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA], in sede di gravame, aveva domandatol’integrale rigetto della originaria domanda ed avevacontestato anche la quantificazione del danno. Non può dirsi,quindi, che si fosse formato un giudicato sul capo inerentealla disposta conversione del rapporto, operando, invece, ilprincipio sulla unità minima suscettibile di devoluzione inappello (cfr. Cass. n. 30728/2022 “Il giudicato interno non sidetermina sul fatto ma su una statuizione minima dellasentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto,norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficaciadecisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi diquella statuizione riapre la cognizione sull'intera questioneche essa identifica, così espandendo nuovamente il poteredel giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in viaimplicita, dal motivo di gravame”).5. Con il terzo motivo si denuncia testualmente la “Violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 comma1 c.p.c. n. 3 – Motivazione manifestamente edirriducibilmente contraddittoria - Violazione artt. 134, 136,co. 1, e 137, co. 3, cost. e degli artt. 27 e 30, co. 3, l.87/1953.- Violazione artt. 11 e 117 cost. violazione art. 3costituzione. Violazione e/o omessa applicazione artt. 6 e 13della convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu), firmata a Romail 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legNgumee r4o r egistro generale 6575/2024Numero sezionale 2975/2026agosto 1955, n. 848, nonché della clausola 4 e 5 dell’aNcumceoror ddi ora ccolta generale 24216/2026quadro, nonché la direttiva 70/1999/ce - discriminazionDeat a pubblicazione 29/07/2026indiretta”. Si sostiene che, ferme restando le assorbenticonsiderazioni svolte col motivo n. 2, la sentenza era erratanella parte in cui aveva affermato che la pronuncia diillegittimità dei contratti a termine non determinava laconversione del rapporto, in applicazione dei principi sancitidalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 5542/2023 –5556/2023, sotto il profilo della violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, poiché violava le disposizionidi cui agli artt. 134, 136, co. 1, e 137, co. 3, Cost. e degliartt. 27 e 30, co. 3, L. 87/1953, per non essersi conformataai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n.260 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla natura dell’ente e sullaapplicabilità della conversione, ragion per cui, secondo partericorrente, nel rispetto delle norme che si assumono violatee/o falsamente applicate e tenuto conto della naturaprivatistica delle Fondazioni, la Corte territoriale avrebbedovuto pronunciarsi in senso favorevole alla conversione deicontratti a tempo determinato. Si rammenta, a tal proposito,che il 19 aprile 2023 la Commissione UE aveva avviato laprocedura di infrazione perché l’Italia non si era adeguatacorrettamente alla Direttiva 70/1999/CE, che disciplina illavoro a termine, e non aveva predisposto nel proprioordinamento tutele dissuasive ed effettive per i precaripubblici, come quella della trasformazione in tempoindeterminato, prendendo peraltro spunto dal capo 71 dellasentenza Sciotto della CGUE, causa C-331/17, del25.10.2018 quale condizione di trattamento meno favorevoledei precari ai sensi della clausola 4 da cui sorge la necessitàNumero registro generale 6575/2024dell’applicazione del principio di equivalenza delle tuteleN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026antidiscriminatorie. Data pubblicazione 29/07/20266. Il motivo è infondato e si richiamano le argomentazioni di cuiai precedenti di questa Corte (Cass. n. 3479/2025; Cass. n.3480/2025; Cass. n. 29455/2025): trattandosi di principi giàaffermati in sede di legittimità e che trovano riscontro nellagiurisprudenza euro-unitaria, di recente confermata come inseguito sarà specificato, il Collegio non ritiene necessariorinviare la trattazione della causa in pubblica udienza.La sentenza impugnata, nell’escludere la possibilità dellaconversione in rapporto a tempo indeterminato e nelriconoscere al ricorrente il solo risarcimento del dannocosiddetto comunitario (liquidato equitativamente sulla basedel criterio indicato da Cass. S.U. n. 5072/2016, richiamatoquanto agli enti lirici da Cass. S.U. n. 5542/2023), si èuniformata al principio di diritto enunciato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023, principio dalquale, ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. lasezione ordinaria non si può discostare e di cui partericorrente dà una errata interpretazione. Infatti, ai sensi delladisposizione indicata, un’eventuale non condivisione delprincipio affermato potrebbe, al più, giustificare una nuovarimessione alle stesse Sezioni Unite, della quale nellafattispecie difettano i presupposti, in quanto il ricorso muoveda una lettura non condivisibile della citata pronuncia.In particolare le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessanormativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo,non hanno negato la qualificazione in termini privatistici daglistessi assunta (qualificazione che di conseguenza escludeche i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiegopubblico, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n.Numero registro generale 6575/2024165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economicNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026esclude l’instaurazione del rapporto tempo indeterminatDoat a pubblicazione 29/07/2026quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma,richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicisticirimasti immutati all’esito della privatizzazione, hannoevidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte dellaqualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti dilavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettataper i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo unmeccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore eda queste Sezioni Unite in tema di società a controllopubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione chenon si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioniostative di sistema”. E non è senza rilievo sottolineare alriguardo che di detta disciplina derogatoria, via via adottatadal legislatore, dà atto la sentenza della Corte costituzionalen. 260/2015, anche essa non correttamente invocata dallaricorrente.Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unitevalorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtualedei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenuteimperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioniliriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hannosubordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego alprevio superamento di procedure concorsuali. Le SezioniUnite, infatti, hanno evidenziato che «sia la conversionedisciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata daspecialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico,presuppongono che l’atto posto in essere possa validamenteprodurre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non puòNumero registro generale 6575/2024operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto daN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026nullità.» Data pubblicazione 29/07/2026Ciò detto va osservato che il ricorso non prospetta argomentiche possano indurre ad una rimeditazione del principio giàespresso (la cui correttezza, tra l’altro, trova conferma nellasuccessiva evoluzione della normativa del 2019, nonapplicabile alla fattispecie ratione temporis).Quanto, poi, alla violazione della clausola 5 dell’AccordoQuadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche in tal casoil ricorso prospetta una lettura parziale della motivazionedella sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto, perché laCorte di Giustizia ha con chiarezza affermato che la clausola5 impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abusonella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gliStati membri a prevedere la necessaria conversione delrapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego. Lapronuncia è stata resa sul presupposto che in caso di abusol’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimentodel danno ed in tal senso è chiaro il punto 62 ove si evidenziache “l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nelsettore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misuraeffettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 dellapresente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contrattia tempo determinato, e ciò sebbene il personale di talesettore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nellacausa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo 2018,Santoro (C 494/16, EU:C:2018:166, punti 35 e 36), nonabbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini delrisarcimento del danno subito”. La medesima agevolazioneprobatoria, che Cass., Sez. Un., n. 5072/2016 ha ritenutoimposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenutoNumero registro generale 6575/2024sufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimandaN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026alla citata sentenza Santoro), è stata riconosciuta da CassD.a,t a pubblicazione 29/07/2026Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti atermine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche.Va aggiunto, poi, che, in relazione alla doglianza, evidenziatanel ricorso, ove si prospetta e si ribadisce il caratterediscriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti dellefondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimosettore operano alle dipendenze di privati, è intervenuta direcente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenzadel 29 gennaio 2026 nella [OSCURATO:PERSONA]668/24 [OSCURATO:PERSONA],punti 44 e 45) che ha precisato che: “44. […] la Corte ha giàdichiarato che le eventuali differenze di trattamento tradeterminate categorie di personale a tempo determinato nonrientrano nell’ambito del principio di non discriminazionesancito dall’accordo quadro, poiché tale principio è statoriguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che sitrovano in situazioni comparabili (sentenza del 13 gennaio2022, MIUR e [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,C-282/19, EU:C:2022:3, punto 72 e giurisprudenzacitata). Il punto 71 della sentenza Sciotto, al quale il giudicedel rinvio fa esplicito riferimento per motivare la suaquestione pregiudiziale relativa a detta clausola 4, non mettein discussione tale giurisprudenza. Infatti, sebbene talepunto menzioni una discriminazione potenziale tra lavoratoria tempo determinato del settore di attività delle fondazionilirico-sinfoniche e lavoratori appartenenti ad altri settori, nonse ne può dedurre che una siffatta discriminazione, ammessoche sia dimostrata, rientri nell’ambito della clausola 4Numero registro generale 6575/2024dell’accordo quadro. Tale punto si limita, infatti, ad enunciareN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026che i lavoratori appartenenti ad altri settori possonoDa,t a pubblicazione 29/07/2026mediante la conversione del loro contratto, diventare«lavoratori a tempo indeterminato comparabili» ai sensi ditale clausola. Per contro, da detto punto non risulta che unadifferenza di trattamento tra diverse categorie di lavoratori atempo determinato in funzione del settore economico nelquale essi prestano la loro attività lavorativa rientrinell’ambito di tale clausola 4”.Inoltre, con la medesima pronuncia è stato precisato (dapunto 59 a 63) che:” A tal riguardo, occorre ritenere, sottoun primo profilo, che una siffatta normativa, che prevede ilrisarcimento del lavoratore, vittima di un danno, stabilito perpresunzioni, fatta salva la possibilità di fornire la provadell’esistenza di un maggior danno, può costituire una misuraeffettiva per sanzionare il ricorso abusivo a una successionedi contratti di lavoro a tempo determinato. In tale contesto,la Corte ha già ritenuto che, tenuto conto delle difficoltàinerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita diopportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire a unlavoratore che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo dicontratti a tempo determinato stipulati in successione, unaperdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare leconseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unioneè tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza del 7marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 50).60 Ciò posto, i limiti fissati da tale normativa nazionale allapossibilità di ricorrere ai contratti di lavoro a tempodeterminato in termini di durata massima o di duratamassima complessiva non risultano dall’ordinanza di rinvio.Infatti, in forza della normativa nazionale applicabile rationeNumero registro generale 6575/2024temporis ai contratti di cui si tratta nel procedimentoN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026principale, come citata dal giudice del rinvio, gli articoli da 1D9at a pubblicazione 29/07/2026a 21 del decreto legislativo n. 81/2015 e del decretolegislativo n. 81/2015, come modificato, che prevedevano,rispettivamente, il limite di durata di un contratto di lavoro atempo determinato e le condizioni di proroga del termine delcontratto a tempo determinato, non sarebbero applicabili allefondazioni lirico-sinfoniche. 61. Ebbene, come rilevato dallaCommissione, in un contesto legislativo che non impone limitidi durata, né condizioni ai rinnovi o alle proroghe dei contrattidi lavoro a tempo determinato, il carattere abusivo di unricorso a siffatti contratti resta difficile da dimostrare, mentrela sua dimostrazione è necessaria per poter chiedere ilrisarcimento del danno. Ne consegue che la fissazione di talilimiti e condizioni, quale risulterebbe dal decreto-legge n. 59,che non sarebbe però applicabile ratione temporis alprocedimento principale, potrebbe contribuire, in largamisura, all’efficacia delle norme che prevedonoun’agevolazione della prova di tale danno e, pertanto, aquella della misura di tutela del lavoratore vittima di ricorsoabusivo a una reiterazione di contratti di lavoro a tempodeterminato. 62. Sotto un secondo profilo, per quantoriguarda il calcolo dell’importo del risarcimento, la Corte hagià avuto occasione di dichiarare che il principio delrisarcimento integrale del danno subito e il principio diproporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere, inun caso come quello di cui al procedimento principale,un’adeguata riparazione, che deve andare oltre ilrisarcimento puramente simbolico, senza tuttaviaoltrepassare la compensazione integrale (sentenza del 13giugno 2024, DG de la [OSCURATO:PERSONA], Generalitat deNumero registro generale 6575/2024Catalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat deN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026Catalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, puntDoat a pubblicazione 29/07/202683). 63. A tal riguardo occorre dedurre dalla giurisprudenzadella Corte che una misura nazionale che fissa un massimaleal risarcimento che può essere concesso in un caso comequello di cui al procedimento principale non può consentirené un risarcimento proporzionato ed effettivo in situazioni diabuso che superino una certa durata in termini di anni, né unrisarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da taliabusi (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, DG dela [OSCURATO:PERSONA], Generalitat de Catalunya e [OSCURATO:PERSONA] de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 eC-332/22, EU:C:2024:496, punto 81). Infatti, comeosservato dalla Commissione, una misura che prevede unsiffatto massimale dell’importo del risarcimento che puòessere concesso non avrà un effetto dissuasivo per il datoredi lavoro qualora l’importo massimo del risarcimento siastato raggiunto” […].La CGUE ha, quindi, concluso statuendo che: “73. Tenutoconto delle considerazioni che precedono, occorre risponderealla questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 5dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso cheessa non osta a una normativa nazionale, come interpretatada un giudice nazionale supremo, in forza della quale lenorme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoroe mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione dicontratti di lavoro a tempo determinato mediante laconversione automatica di tali contratti in un contratto dilavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settoredi attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede,quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazioneNumero registro generale 6575/2024abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in taleN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026settore, da un lato, la possibilità di concedere un importDoat a pubblicazione 29/07/2026minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui provapuò essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimentodel risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, laresponsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpagrave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi dellanormativa nazionale relativa a tali contratti, purché talimisure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abusoaccertato, circostanza che spetta al giudice nazionalevalutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure nonconsentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo acontratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attivitàdelle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto adinterpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale inmodo conforme a tale clausola al fine di garantire la pienaefficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad unasoluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima”.Alcuna violazione, pertanto, alla stregua di quantoevidenziato dalla giurisprudenza euro-unitaria, del principiodelle tutele antidiscriminatorie sussiste nella fattispecie inesame.Il dispositivo della pronuncia è chiaro ed inoltre non si puòfare leva sui passaggi motivazionali inerenti al massimaleposto al risarcimento del danno perché l’agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite, in continuità conCass. S.U. n. 5072/2016, non esclude la possibilità didimostrare un danno ulteriore derivato dall’abusivareiterazione del contratto.7. Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione norma didiritto e/o erronea e/o omessa applicazione art. 20 lettera d)Numero registro generale 6575/2024d.lgs. n. 81/2015 – Violazione art. 115 comma 1 c.p.c. –N umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026erronea e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. – erroneDaat a pubblicazione 29/07/2026e/o omessa applicazione art. 115 c.p.c.”. Si lamental’erroneità della sentenza impugnata anche per omessaapplicazione di una norma di diritto e precisamente l’art 20lettera d) d.lgs. n. 81/2015 in quanto, laddove applicata,secondo parte ricorrente, i giudici del merito avrebberodovuto accogliere l’appello incidentale così come proposto.In particolare si censura la sentenza della Corte di Appello diNapoli laddove aveva “considerata assorbita l’ulteriorequestione attinente all’immissione del documento divalutazione dei rischi” e aveva rigettato così l’appelloincidentale. Infatti, si deduce che, anche se la Corte diAppello avesse ritenuto assorbita la questione sulla scortadelle pronunce delle sezioni Unite e secondo quanto riportatoin sentenza, si doveva comunque censurare la sentenza sulpunto in quanto la Corte aveva omesso di applicare quantodisposto dall’art. 20 d.lgs. n. 81/2015 (norma peraltroinderogabile e posta a tutela del diritto alla salute oltre chedecreto legislativo che si applica anche alle Fondazioni LiricoSinfoniche) e con cui veniva disposta la conversione delrapporto a tempo indeterminato. Si rappresenta, quindi, chenon era irrilevante e/o assorbita la questione circal’ammissibilità di un documento in quanto il giudice delgravame avrebbe dovuto constatare che la FondazioneTeatro di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato quanto indicatonel ricorso e, quindi, ai sensi dell’art. 115 comma 1 c.p.c.,già il Giudice di prime cure, prima, e la Corte di Appello,dopo, avrebbero dovuto porre a fondamento della decisionel’indicato fatto di guisa che illegittimo era stato l’operato delprimo giudicante. Così come erronea è l’applicazione dell’art.Numero registro generale 6575/2024421 c.p.c. operata dal giudice di prime cure e, sebbeneN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026impugnata, alcuna motivazione è stata fornita dalla Corte dDait a pubblicazione 29/07/2026Appello onde per cui l’esclusione del documento avrebbecomportato l’accoglimento dell’appello incidentale.8. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con ladirimente ratio decidendi della pronuncia gravata che haritenuto, per i contratti in relazione ai quali il vizio viene fattovalere, maturata la decadenza la cui operatività ha resoirrilevante ogni altra censura.9. In via subordinata la ricorrente chiede di sospendere ilgiudizio e procedere al rinvio pregiudiziale al fine disottoporre alla Corte di Giustizia Europea i seguenti quesiti:“a) Se osti alla normativa comunitaria ed in particolare allarichiamata norma Europea e comunque in violazione degliartt. 3, primo comma, e 117, primo comma, dellaCostituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto1955, n. 848, nonché alla Clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA],nonché la Direttiva 70/1999/CE ed anche in base ai principidi divieto discriminazione indiretta nei confronti di lavoratoridello spettacolo R.A.I., la normativa richiamata eprecisamente l’art 3 comma 6 del d.l. n. 64/2010, il d.l. n.91/2013 conv. in legge 112/2013, l’art 29 del d.lgs. n.81/2015, nonché il d.l. n. 59/2019 che introduce l’art 29comma 3-bis e 3-ter al d.lgs. 81/2015, a mezzo dei quali èstata vietata la conversione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato in caso di violazione delle norme sui rapportia tempo determinato limitando il risarcimento al solo “dannocomunitario”; b) Se osti alla normativa comunitaria ed inNumero registro generale 6575/2024particolare alla richiamata norma Europea e comunque inN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026violazione degli artt. 3, primo comma, e 117, primo commaDa,t a pubblicazione 29/07/2026della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata aRoma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva conlegge 4 agosto 1955, n. 848, nonché alla Clausola 5dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché la Direttiva 70/1999/CE edanche in base ai principi di divieto discriminazione indirettanei confronti di lavoratori dello spettacolo R.A.I. il d.l.59/2019 che introduce l’art 29-bis e ter al d.lgs. n. 81/2015e quindi riconosce il mero risarcimento del danno da 2,5 a 12mensilità in caso di abuso del contratto a tempo determinatoda parte delle [OSCURATO:PERSONA]; nonché secostituisca discriminazione indiretta, non sorretta daragionevolezza e ci dica se in ragione del principio diinterpretazione conforme e di leale cooperazione (art. 4TUE), degli arresti nomofilattici della CGUE sanciti nellesentenze Milkova del 09.03.2017 C-406/15 (cfr. capi 66 e67) e dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-414/16 (cfr. capi 72, 75 a 80 e capo 3 delleconclusioni): cfr., tra le tante, sentt. n. 8214/2019, n.11121/2019 e 11122/2019, se il lavoratore, che si vedericonoscere una tutela minore (quale quella del mero ristoropecuniario senza conversione in tempo indeterminato)rispetto al lavoratore che, nell’ambito della comparazionedelle tutele derivanti dalle nullità del regime dei contratti atermine, accede alla trasformazione in tempo indeterminato,acquisisce le medesime tutele del soggetto direttamentecomparabile; c) Se osti alla normativa comunitaria ed inparticolare se costituisce discriminazione indiretta, nonNumero registro generale 6575/2024sorretta da ragionevolezza (atteso che la finalità di vincolo dNi umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026bilancio non è una finalità che può legittimamentDeat a pubblicazione 29/07/2026differenziare, per gli uni e per gli altri lavoratori e settoriassunti in comparazione, le tutele cui avrebbero tutti ilavoratori a termine ugualmente diritto di accedere), ilprevedere la conversione del rapporto di lavoro ai tersicoreiassunti per la [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il mero risarcimentoeconomico a quelli assunti per le [OSCURATO:PERSONA] il tutto anche alla stregua dei principi enunciate dallaCorte di Giustizia Europea con sentenza Sciotto, tra cui laclausola 4 e 5 art 4 Tue”.10. Anche le suddette richieste di rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE vanno disattese.Giova premettere che la recente sentenza della CGUE,Grande Sezione, 24 marzo 2026, Remling, C-767/23, haribadito i cc.dd. [OSCURATO:PERSONA], elaborati dalla giurisprudenzaunionale (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81; 15settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03; 4 ottobre2018, Commissione/Francia, C-416/17), recentementeintegrati (CGUE, 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement, C-561/19,) e, da ultimo, confermati nella lorosostanza (CGUE, 25 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C-389/22; 15 ottobre 2024, Kubera, C-144/2023). Secondoquesti criteri, ove nella controversia si ponga una questionerelativa all’interpretazione del diritto dell’Unione o allavalidità di un atto di diritto derivato, il giudice nazionale diultima istanza, essendo, in linea di principio, tenuto arivolgersi alla Corte con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE,può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbiaconstatato che la questione sollevata non è pertinente per lasoluzione della controversia medesima o che la disposizioneNumero registro generale 6575/2024del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggettoN umero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 24216/2026d’interpretazione da parte della Corte (cd. acte éclairé) o chDeat a pubblicazione 29/07/2026la corretta interpretazione del diritto UE si impone conun’evidenza che non lasci àdito a ragionevoli dubbi (cd. acteclair). Se il giudice nazionale di ultima istanza ritenga di nonessere soggetto all’obbligo di rinvio, deve fare emergeredalla motivazione della decisione la presenza di una delle tresituazioni che lo esonerano dal disporlo.Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, non sussistono,nella specie, i presupposti per disporre il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, nei sensiipotizzati dalla ricorrente, potendosi ritenere che la Corte diGiustizia si sia già pronunciata, per le considerazioni sopraesposte e da ultimo con la sentenza 29.1.2026 nella causaC-668/24 [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quesiti formulati.11. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.12. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]