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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 20960/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RIMINI, in data 17/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di cui all' art. 628 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, il ricorrente sorvola sul fatto che la Corte ha sottolineato come egli fosse stato individuato in fotografia senza ombra di dubbio da tre testimoni oculari e che nella sua abitazione era stato ritrovato un giubbotto a quadri identico a quello utilizzato dal rapinatore in una delle due circostanze.

Inoltre, ad ulteriore conforto la Corte ha valorizzato sia il risultato della consulenza antropometrica del RIS culminata in una compatibilità fisica sia il riconoscimento positivo effettuato sulle immagini delle telecamere da parte dei carabinieri adibiti al controllo dell'imputato.

Con la convergenza di tali dati il ricorso non si confronta adeguatamente.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RIMINI, in data 17/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il ricorrente sorvola sul fatto che la Corte ha sottolineato come egli fosse stato individuato in fotografia senza ombra di dubbio da tre testimoni oculari e che nella sua abitazione era stato ritrovato un giubbotto a quadri identico a quello utilizzato dal rapinatore in una delle due circostanze. Inoltre, ad ulteriore conforto la Corte ha valorizzato sia il risultato della consulenza antropometrica del RIS culminata in una compatibilità fisica sia il riconoscimento positivo effettuato sulle immagini delle telecamere da parte dei carabinieri adibiti al controllo dell'imputato. Con la convergenza di tali dati il ricorso non si confronta adeguatamente. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]