CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo avanzato da EMMANUELLO Alessandro avverso la decisione del MDS di Novara di rigetto del permesso premio adottata in data 23.07.2020. In motivazione, il Tribunale evidenzia che, in assenza di collaborazione, possibile, da parte dell'EMMANUELLO, e in presenza di proroga del decreto applicativo del regime di cui all'art. 41 bis ord.pen, in ragione della ritenuta perdurante pericolosità sociale e attualità di collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, le allegazioni dell'istante relative alla dedotta mancata assistenza economica e tutela legale da parte del sodalizio ovvero a mancate condanne per fatti successivi all'inizio di espiazione della pena, ovvero il mero decorso del tempo, sono elementi inconsistenti per superare la presunzione relativa di permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, o quanto meno del pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali, e segnatamente della perdurante operatività del clan EMMANUELLO e del ruolo apicale all'interno dello stesso già rivestito dal detenuto istante. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EMMANUELLO Alessandro deducendo violazione di legge in relazione all'art. 30 ter ord.pen e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto, relative all'apprezzamento del livello di pericolosità soggettiva del ricorrente. La decisione, in diritto, risulta conforme ai parametri di valutazione introdotti dalla Corte Costituzionale con la decisione n.253 del 2019. 4. La novità della disciplina derivante dalla citata decisione del giudice delle leggi determina, ad avviso del Collegio, l'assenza di statuizioni ulteriori, con condanna al solo pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il