CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33928/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ui ; • ,; ,.UCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :! [OSCURATO:DATA_NASCITA] a V. \.CL.D0 .3 del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato :::.,-,. :_.;i:. ...: ,, ucL:,:, ,-J , l. .21,,, ..- -,,,LAa dal Consigliere B.:E.[OSCURATO:PERSONA]` RADDLISA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi ( con particolare riguardo al tema del raccordo tra la condotta dell'imputato e l'attività istituzionale del soggetto qualificato) e soggettivo del reato di cui all'art 336 cp contestato al [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione alla misura della pena irrogata, il tutto attraverso un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.