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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 33180/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Foggia, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina aggravata.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, allegando quattro motivi di ricorso con i quali o- si contestava si la definizione del trattamento sanzionatorio che l'affermazione di responsabilità Il ricorrente il 1 febbraio 2022 rinunciava al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Foggia, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, allegando quattro motivi di ricorso con i quali o- si contestava si la definizione del trattamento sanzionatorio che l'affermazione di responsabilità Il ricorrente il 1 febbraio 2022 rinunciava al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 33180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris