CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGIOVANNI BERTOLINI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 1 n. 43888 del 2024 ha : a) revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal G.i.p. del Tribunale di Perugia in data 24 giugno 2020, con sentenza irrevocabile dal 16 luglio 2020; b) riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 aprile 2023, irrevocabile il 29 aprile 2023, e quelli della citata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 24 giugno 2020, irrevocabile dal 16 luglio 2020, rideterminando la pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. , che interessano la sola decisione relativa agli aumenti di pena per la continuazione. 3. Il primo motivo deduce lamenta violazione di legge ex art. 606 , comma 1 , lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.in quanto la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio aveva richiesto di determinare i singoli aumenti per la continuazione e di rendere adeguata motivazione in merito. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’aumento per la continuazione per ciascuno dei tre reati di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia e denuncia l’errore nel calcolo della pena nel quale è incorso il Giudice dell’esecuzione. 5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 6.Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono. 2. I motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché lamenta violazione di legge in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. A ben vedere Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, fissa i parametri per la legittimità dell’aumento di pena (limiti dell’art.81 cod. pen.; non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite) e a riguardo il ricorso nulla adduceprospettandosi così generico e risultando tali criteri rispettati nel caso in esame. Per altro la doglianza non si confronta con la circostanza che l’ordinanza impugnata risulta avere calcolato gli aumenti per ciascun reato satellite. Quanto all’obbligo di motivazione – oggetto del secondo motivo di ricorso - per ciascun aumento per ognuno dei tre delitti in continuazione –le citate Sezioni Unite in motivazione hanno chiarito che sono richieste modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie: la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale. E bene principi non dissimili ― rilevano le Sezioni Unite ― «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, ha persuasivamente affermato che “se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato”. Secondo la pronuncia, l’associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione». Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione ha individuato la pena più grave in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18mila e di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 (sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 11 aprile 2023).Su tale pena sono stati operati gli aumenti per ciascuno dei tre delitti oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia (in applicazione pena concordata per tre delitti in violazione dell’art. 73 d.P.R. cit.) fornendo una motivazione adeguata tenendo in conto la pluralità dei delitti, le concrete modalità della condotta, l’intensità del dolo la personalità del reo. Pertanto, anche tale doglianza è manifestamente infondata. Diversamente fondata è la censura quanto all’errore nella quantificazione della pena, ove si rinviene una palese contraddizione fra la parte motiva e la determinazione finale della stessa prima della riduzione per il rito. Infatti, l’ordinanza qui impugnata, come correttamente rileva il ricorrente, indicala pena complessiva in aumento in mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa,che viene ridotta per il rito a mesi quattro ed euro 2000,00 di multa, salvo però aver indicato i singoli aumenti in misura di un mese di reclusione ed euro 1000,00di multa per ciascuno dei tre reati-satellite, il che avrebbe dovuto condurre ad un aumento complessivo di mesi tre di reclusione ed euro 3000,00, da ridurre poi per il rito. Come osserva il Procuratore generale non si comprende quale sia la reale volontà del Giudice dell’esecuzione, in quanto il contrasto fra l’indicazione dei singoli aumenti e la pena complessiva finale non è risolvibile in questa Sede. In sostanza, se non si rinviene alcun vizio motivazionale in quanto l’ordinanza indica le ragioni degli aumenti, che comunque sono contenuti e rispettosi dei criteri fissati da Sez. U Pizzone, non di meno l’errore nel calcolo non consente di comprendere quale sia stata la reale volontà del Giudice dell’esecuzione. 3. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto, spettando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale Giudice dell’esecuzione – in diversa persona fisica -provvedere alla rideterminazione della pena in modo coerente fra singoli aumenti e pena finale e nei limiti già predeterminati dalla precedente decisione.Nel resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Dichiara inammissib