CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15742/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato laddove contesta che Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama sia qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della I. n. 110 del 1975, e versato in fatto laddove contesta l'utilizzabilità del segmento del cavo di rame per l'offesa alla persona offesa, desunta dalle sue caratteristiche e dimensioni. 2. Il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve- entità che attenua il reato (cfr. Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262) e che nella specie si versa in quest'ultima ipotesi, tenuto conto delle modalità di consumazione del fatto, delle caratteristiche dell'arma e della personalità dell'imputato 3. Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, peraltro assai contro e prossimo al minimo edittale, la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato. 4. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore