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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 20526/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/9/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso mediante l'appropriazione della quota destinata al prelievo erariale unico (di seguito PREU) raccolta negli apparecchi da gioco di cui aveva la gestione, omettendo di riversare la suddetta quota all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha formulato tre motivi di ricorso, per le seguenti ragioni.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato dall'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di peculato, sostenendosi che la Corte di appello si sarebbe limitata a rinviare per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza confutare le censure proposte con il gravame.

La motivazione per relationem non sarebbe stata consentita in quanto l'appello conteneva motivi aventi elementi di novità rispetto a quelli esaminati in primo grado.

In particolare, si eccepiva che non sarebbe configurabile il delitto di peculato, in quanto le somme incassate dall'imputato non avevano una destinazione vincolata e, quindi, difettava anche l'elemento dell'appartenenza delle stesse all'erario.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., non essendo stati indicati gli elementi fattuali ostativi al riconoscimento.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorse è manifestamente infondato.

2. L'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve ritenersi infondata.

Nel caso di specie, infatti, il difensore lamenta che l'atto di vocatio in iudicium è stato notificato ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio e senza che la notifica al difensore sia stata preceduta da un accertamento effettivo circa l'impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato.

Occorre premettere che all'udienza del 14 settembre 2021 il difensore dell'imputato richiamava i motivi di appello chiedendone l'accoglimento, senza eccepire alcuna nullità relativamente alla notifica del decreto di citazione in appello eseguita nei confronti dell'imputato.

Occorre premettere che la nullità dedotta dalla difesa con il ricorso per cassazione, ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione.

Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf.

Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028).

In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509).

Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame.

Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771).

Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta avrebbe al più natura di nullità a regime intermedio, in quanto tale sanata dall'omessa eccezione che andava formulata dal difensore immediatamente dopo la costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.

Deve anche aggiungersi come sia inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez.6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv.273101).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si limita a censurare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che non sarebbero stati valutati gli elementi nuovi dedotti con l'impugnazione, con conseguente insufficienza della motivazione per relationem.

Invero, il ricorrente formula una generica contestazione che non si confronta con la puntuale ricostruzione operata in punto di fatto con la sentenza di primo grado e legittimamente richiamata da quella di appello.

Né si individuano tematiche diverse da quelle esaminate fin dal primo grado.

In particolare, alcun elemento di novità è ravvisabile nella questione concernente la destinazione pubblicistica che aveva, ab origine, il denaro di cui l'imputato si è appropriato.

Il meccanismo posto a base della raccolta delle somme provento degli apparecchi da gioco è stato compiutamente ricostruito e sul punto non è stata sollevata alcuna argomentazione che sia rimasta priva di risposta da parte della sentenza di appello.

Circa la qualificabilità della condotta in termini di peculato, infine, la Corte di appello ha correttamente richiamato la recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA], non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez.U, n.6087 del 24/9/2020, Rubbo, Rv. 280573).

4. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., avendo la Corte di appello motivatamente esposto le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio era ampiamente favorevole per l'imputato e non ricorrevano gli ulteriori presupposti per applicare l'invocata attenuante.

Si tratta di una valutazione di merito che, non presentando profili di illogicità, non è sindacabile in questa sede.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/9/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna dell'imputato per il reato di peculato, commesso mediante l'appropriazione della quota destinata al prelievo erariale unico (di seguito PREU) raccolta negli apparecchi da gioco di cui aveva la gestione, omettendo di riversare la suddetta quota all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato ha formulato tre motivi di ricorso, per le seguenti ragioni. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato dall'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di peculato, sostenendosi che la Corte di appello si sarebbe limitata a rinviare per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza confutare le censure proposte con il gravame. La motivazione per relationem non sarebbe stata consentita in quanto l'appello conteneva motivi aventi elementi di novità rispetto a quelli esaminati in primo grado. In particolare, si eccepiva che non sarebbe configurabile il delitto di peculato, in quanto le somme incassate dall'imputato non avevano una destinazione vincolata e, quindi, difettava anche l'elemento dell'appartenenza delle stesse all'erario. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., non essendo stati indicati gli elementi fattuali ostativi al riconoscimento. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorse è manifestamente infondato. 2. L'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve ritenersi infondata. Nel caso di specie, infatti, il difensore lamenta che l'atto di vocatio in iudicium è stato notificato ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio e senza che la notifica al difensore sia stata preceduta da un accertamento effettivo circa l'impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato. Occorre premettere che all'udienza del 14 settembre 2021 il difensore dell'imputato richiamava i motivi di appello chiedendone l'accoglimento, senza eccepire alcuna nullità relativamente alla notifica del decreto di citazione in appello eseguita nei confronti dell'imputato. Occorre premettere che la nullità dedotta dalla difesa con il ricorso per cassazione, ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez.U, n.119 del 27/10/2004, dep.2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (Sez.2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitaleri, Rv.238509). Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è affermato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.4, 15081 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cusmano, Rv. 247033) Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite in una recente pronuncia che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. Si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771). Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta avrebbe al più natura di nullità a regime intermedio, in quanto tale sanata dall'omessa eccezione che andava formulata dal difensore immediatamente dopo la costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. Deve anche aggiungersi come sia inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez.6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv.273101). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si limita a censurare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che non sarebbero stati valutati gli elementi nuovi dedotti con l'impugnazione, con conseguente insufficienza della motivazione per relationem. Invero, il ricorrente formula una generica contestazione che non si confronta con la puntuale ricostruzione operata in punto di fatto con la sentenza di primo grado e legittimamente richiamata da quella di appello. Né si individuano tematiche diverse da quelle esaminate fin dal primo grado. In particolare, alcun elemento di novità è ravvisabile nella questione concernente la destinazione pubblicistica che aveva, ab origine, il denaro di cui l'imputato si è appropriato. Il meccanismo posto a base della raccolta delle somme provento degli apparecchi da gioco è stato compiutamente ricostruito e sul punto non è stata sollevata alcuna argomentazione che sia rimasta priva di risposta da parte della sentenza di appello. Circa la qualificabilità della condotta in termini di peculato, infine, la Corte di appello ha correttamente richiamato la recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA], non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez.U, n.6087 del 24/9/2020, Rubbo, Rv. 280573). 4. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., avendo la Corte di appello motivatamente esposto le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio era ampiamente favorevole per l'imputato e non ricorrevano gli ulteriori presupposti per applicare l'invocata attenuante. Si tratta di una valutazione di merito che, non presentando profili di illogicità, non è sindacabile in questa sede. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore d
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