CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31956/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2229/2020depositata i l 29/09/2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla città metropolitana un avviso di accertamento per l'IMU 2015che la Città metropolitana ha opposto, ritenendo sussistenti le condizioni per fruire della esenzione di cui all’art 7 del D.lgs. 504/1992. Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esenzione poiché la Città metropolitana ha concesso in uso a enti istituzioni o associazioni non aventi finalità di lucro beni immobili di sua proprietà. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto, rilevando che l'oggetto del contendere, in ragione di un provvedimento di annullamento in autotutela, si limita agli immobili in uso indiretto perché concessi ad enti senza finalità di lucro e segnatamente ad un immobile utilizzato in convenzione tra la ex Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e la società astronomica italiana e altri immobili utilizzati da terzi. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha quindi richiamato l'orientamento della Corte di legittimità secondo il quale l'esenzione spetta solo se l'immobile è adibito un compito istituzionale riferibile in via diretta e immediata allo stesso ente e non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Ha resistito il Comune con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 8 del D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 7 del D.lgs. n. 504/1992. La ricorrente deduce che è certa la sussistenza del requisito soggettivo per l’esenzione, non contestata dalle parti in giudizio;quanto al requisito oggettivo rileva che la Città metropolitana svolge un compito primario in materia di istruzione in particolare per quello che riguarda l'edilizia scolastica per cui l’ente è tutt'altro che estraneo alle funzioni svolte negli edifici scolastici, esercitando su tali immobili direttamente e immediatamente i propri compiti istituzionali; inoltre osserva che le norme citate non prevedono espressamente che gli immobili siano utilizzati direttamente dall'ente possessore quanto che gli stessi siano riservati a una funzione propria del medesimo ente; questa è -secondo la ricorrente- l'interpretazione letterale costituzionalmente orientata delle norme in esame. Il motivo è inammissibile. Si tratta di una censura connotata da genericità e che non tiene conto della ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata. Il motivo illustra infatti i compiti propri dell'ente con riferimento all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale in particolare per quanto riguarda l'edilizia scolastica, ricordando che le (ex) Province provvedevano alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sedi di istituiti scolastici. Osserva che dette funzioni sono state trasferite alle Città metropolitane che pertanto è soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dal legislatore in quanto gli immobili sedi di istituti scolastici di secondo grado sono costruiti o forniti dalle città metropolitane e destinate in via esclusiva a finalità istituzionali. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale, in premessa, ha dato atto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con un provvedimento in autotutela ha escluso dalla tassazione gli immobili di uso diretto ed immediato da parte della città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] per cui oggi la contesa è limitata all'immobile in via salita Zerbi denominato Planetarium poiché in convenzione tra la ex Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e la società astronomica italiana e una parte dell'immobile sito in via Cuzzocrea utilizzato da terzi. Il Comune specifica nel controricorso di avere esentato i locali del liceo “[OSCURATO:PERSONA]” così come l'Accademia delle [OSCURATO:PERSONA] poiché si tratta di fabbricati che rientrano nella convenzione tra la (ex) Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune per il trasferimento di immobili scolastici e dichiara altresì di avere esentato anche l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato “[OSCURATO:PERSONA]”. Di questo provvedimento in autotutela esplicitamente considerato nella sentenza impugnata e posto a fondamento della decisione, la ricorrente non tiene conto e così come non tiene conto della circostanza che il principio di diritto è applicato sul presupposto di fatto che gli immobili sui quali si concentra la pretesa impositiva dopo il suddetto provvedimento in autotutela siano ad uso di terzi, né la ricorrente afferma che gli immobili attualmente sottoposti a tassazione (immobile in salita Zerbi e via Cuzzocrea) siano adibiti ad edifici scolastici. Quanto al resto, il giudice d’appello ha fatto applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e cioè la necessità dell’utilizzo diretto da parte dell’ente che soggettivamente usufruisce della esenzione ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a); l'immobile deve essere adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass. 9 aprile 2010, n. 8496; Cass. n. 14912 del 20luglio 2016; Cass. n. 8361 del 15/03/2022). 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. l'omessa pronuncia sulla specifica richiesta di applicare non solo l'esenzione prevista dall'articolo 7 lettera a) ma anche quella prevista dalla lettera i), in quanto gli immobili sono utilizzati da soggetti pubblici e destinati allo svolgimento di attività didattiche culturali ricreative e sportive, circostanza non contestata. Il motivo è infondato. Si deve qui ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 24155/2017; Cass. n. n. 29191/2017; Cass. n. 15255/2019), non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, e che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, decisa e rigettata dal giudice (Cass. n. 17580 del 04/08/2014). Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha risposto ai rilevi della parte con un'argomentazione assorbente cioè la necessità dell'uso diretto per fruire dell'esenzione, principio che questa Corte ha affermato tanto per la esenzione di cui alla lett. a) dell’art. 7 cit., che quella di cui alla lett. i) dello stesso art. 7 (Cass. n. 12495 del 04/06/2014). 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione del principio dell'onere della prova, ai sensi dell’art 2697 c.c. La parte osserva che è incontestato che l'immobile in via salita Zerbi sia utilizzato direttamente dalla Città metropolitana per attività culturali proprie e non è stato provato che venga utilizzato anche dalla società astronomica italiana, poiché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato la Convenzione apposita. Quanto invece all’immobile di via Cuzzocrea lamenta che esso non sia stato esentato totalmente ma che una particella di tale complesso immobiliare in quanto asseritamente utilizzata da terzi sia stata sottoposta a imposizione, anche in questo caso senza alcuna prova. Il motivo è infondato. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la esenzione spetta al contribuente e non all’amministrazione (Cass. n. 1694 del 24/01/2018) Peraltro, il Comune oppone che la parte non ha mai contestato l'esistenza dellaConvenzione con la società astronomica che tra l'altro è pubblicata sul sito della Città metropolitana, né l’utilizzazione da parte di terzi della particella (non esentata dall’imposta) dell’immobile via Cuzzocrea; oltretutto la parte pur parlando di una specifica contestazione sulla mancanza di prova da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non indica dove e come tale contestazione sia stata proposta in appello con particolare riguardo al diniego della esistenza della Convenzione che invece il Comune afferma essere pubblica e quindi sotto questo profilo il motivo difetta di specificità. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il