CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2019 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo le pene per alcuni imputati, la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA]Alterio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, sono stati ritenuti di una pluralità di reati di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e 73, 80, comma 2 d.P.R. 309/1990. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, a mezzo del suo difensore, formulando otto motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la falsa applicazione del disposto degli artt. 73 ed 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità con riferimento al reato contestato al capo 32) dell'imputazione, relativo all'importazione di kg. 25 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]D'Alterio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea che la Corte territoriale desume la sussistenza della circostanza dal compenso fissato per il corriere, sostenendo che solo se la sostanza fosse effettivamente stata cocaina "il gioco valeva la candela". Critica il ragionamento del giudice, contenente un evidente salto logico, in quanto dà per scontati due presupposti storici, ovverosia il prezzo del viaggio ed il quantitativo, senza dare adeguata risposta alle doglianze proposte con l'appello, inerenti sia alla mancanza di univocità degli elementi desumibili dalle intercettazioni ed all'assenza della prova sui legami con i soggetti interessati alla vicenda, che alla qualificazione del fatto. Ricorda che la Corte d'appello ha rigettato i motivi formulati con il gravame assumendo che l'imputato avesse offerto una lettura atomistica delle intercettazioni, omettendone una parte, senza tuttavia indicare quali captazioni fossero quelle obliterate dal ricorrente. Rammenta che i criteri individuati dalla giurisprudenza -ed in particolare dalle Sezioni Unite Biondi- per la qualificazione del fatto nelle ipotesi di c.d. droga parlata impongono un onere motivazionale rigoroso, al fine di desumere da elementi indiretti il dato quantitativo. Mentre la sentenza impugnata, anche quando considerata un unico tessuto motivazionale con quella di primo grado, appalesa una motivazione priva di concretezza, per ciò solo censurabile. 4. Con il secondo motivo censura la violazione della legge penale in ordine alla cornice edittale prevista dall'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, come risultante dalla sentenza ,della Corte Costituzionale n. 40/2019, intervenuta dopo la pronuncia di primo grado ed ignorata dalla Corte di appello che, con riferimento al capo 32) ha confermato la pena inflitta dal giudice di prima cura, incorrendo nel vizio della reformatio in peius, nonostante la richiesta di rimodulazione della pena secondo i nuovi parametri fosse stata formulata anche dal Procuratore generale. 5. Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 73 ed 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, in relazione al capo 33) dell'editto, con cui è stata contestato al ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il tentativo di importazione di un quantitativo pari a kg. 300-400 di sostanza stupefacente di tipo hashish, attribuendo a D'D'Alterio e Silvestri l'accordo per l'acquisto ed a Saccoccio l'impegno per il trasporto. Osserva che la Corte è incorsa in errore ritenendo che la critica relativa all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità fosse stata sollevata solo in relazione al capo 32), mal valutando e, comunque, non rispondendo alle censure proposte. Assume che nel caso di specie il quantitativo risulta incerto sinanco nel capo di imputazione e che, in ogni caso, la contestazione dell'ipotesi tentata impone un rigoroso impegno motivazionale per inferire dalle intercettazioni elementi che consentano di superare il ragionevole dubbio sulla quantità di droga trattata. 6. Con il quarto motivo lamenta la falsa applicazione della legge penale degli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione, con riferimento al capo 33) della rubrica. Rileva che essendo la prova della partecipazione del ricorrente al reato tratta unicamente dalla provvista captativa, la Corte avrebbe dovuto considerare che dalla conversazione n. 6580/15 risulta che D'D'Alterio manifestò la volontà di non essere coinvolto e che solo dai successivi dialoghi pare che egli pianificasse il trasporto di tre-quattro scatole. Si tratta di una elemento troppo generico per inferirne anche il tentativo, posto che anche gli asseriti correi Saccoccio e Silvestri non si incontrarono, né parlarono e che non vi sono elementi per affermare che si concluse l'accordo, non essendovi traccia sulla fissazione del prezzo della merce, o sulle modalità di trasporto. Ed anzi, nella conversazione 6578/15, Saccoccio afferma di non avere mai avuto la disponibilità di droga. 7. Con il quinto motivo fa valere il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato descritto al capo 32) della rubrica, relativa all'importazione dalla Spagna di kg. 25 di cocaina. Osserva che anche in questo caso le fonti di prova sono tratte dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, non essendo stati effettuati sequestri. Sottolinea che in tutta la vicenda processuale è emersa la figura di trasportatore di [OSCURATO:PERSONA]. Si sofferma sul contenuto dell'intercettazione n. 1448/15 del 31 ottobre 2015, da cui si comprende che il riferimento a 'bancali' non può essere letto come 'chili' o 'tonnellate' di droga, perché Saccoccio fa il trasportatore. Su questo passaggio valorizzato dal primo giudice, la Corte di appello sorvola, ma solo se egli non fosse stato trasportatore la conversazione avrebbe mostrato segni di cripticità. Parimenti proprio attingendo alle massime di esperienza appare logico che se 'tre e cinquanta' non può essere il prezzo di acquisto dell'hashish all'ingrosso, tantonneno può essere quello della cocaina, il cui valore economico è ben più elevato. Siffatto elemento comporta la frattura del procedimento probatorio. Ancora, nella conversazione n. 4819/15 del 16 febbraio 2015 fra D'D'Alterio e Saccoccio, quest'ultimo racconta di essere stato fermato per un controllo e di avere riferito agli operanti che i suoi trascorsi erano cose vecchie e che ormai voleva stare tranquillo. Dal dialogo fra i medesimi soggetti n. 4816/15 la Corte desume che D'D'Alterio riferirebbe a Saccoccio che la droga sarebbe arrivata in camper, benché nessun riferimento vi sia nella conversazione ai venticinque chilogrammi, né a Silvestri, né a [OSCURATO:PERSONA]. Dette conversazioni successive a quella fra D'D'Alterio e Saccoccio dimostrano che nessun viaggio è mai intervenuto. Dunque, manca qualunque elemento per affermare che siano realizzati il trasporto e la cessione a D'D'Alterio e che il reato si sia consumato. 8. Con il sesto motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. ed il vizio di motivazione. Invero, appare corretto ritenere, come ha fatto il giudice di prima cura, che il reato di cui al capo 32) fosse il più grave, ma con l'atto di appello si era criticato il calcolo effettuato sugli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione. E ciò, perché dopo avere indicato la pena per il delitto di cui al capo 32) in anni dieci di reclusione ed euro trentamila di multa, aumentati ad anni undici ed euro trentamila di multa, per effetto dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R., il primo giudice, aumenta la pena, per effetto dell'art. 81 cpv. cod. pen. di anni uno di reclusione ed euro settemila di multa per il capo 33), ma poi giunge alla pena di quindici anni di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, dichiarando di aumentare la pena per gli altri due reati satellite di anni uno di reclusione ed euro quattromila. A fronte della doglianza, con cui si era criticato il calcolo, rimasto privo di motivazione, la Corte si limita a ritenere congrua l'aumento di pena pari ad anni uno di reclusione per ciascuno dei reati satellite, senza avvedersi, non solo, che le imputazioni a carico di D'D'Alterio erano quattro e non tre [riguardando i capi 30), 33), 34) e 35), oltre al 32)] e che per nessuna era intervenuta assoluzione, il che rende incomprensibile il calcolo, ma anche che i reati posti in continuazione sono sia tentati che consumati, ciò rendendo ancora più evidente il difetto motivazionale. 9. Con il settimo motivo censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato descritto ai capi 34) e 35) dell'editto. Deduce che la premessa del ragionamento della Corte territoriale dell'unitarietà dell'azione delittuosa appare affetta da illogicità, tanto perché gli imputati cui vengono ascritti gli addebiti sono parzialmente diversi, quanto perché viene escluso dal giudice di primo grado l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], considerato il finanziatore dell'operazione considerata unica. Rileva, inoltre, che non essendovi alcuna motivazione -in ordine al fatto- nel corpo della sentenza di secondo grado, e dovendosi fare riferimento a quella di prima cura, deve constatarsi che manca, a fronte della contestazione del tentativo, un passaggio argomentativo che consenta di affermare che sia intervenuto un accordo per l'importazione di cento chilogrammi di sostanza stupefacente, all'indomani della consegna del campione di prova. 10. Con l'ottavo motivo lamenta la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Assume che la motivazione affrontando la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha fatto luogo ad una valutazione cumulativa, senza operare un giudizio individualizzante, in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., facendo esclusivo riferimento ai fatti contestati ed omettendo di utilizzare i parametri soggettivi. Ciò, nondimeno, se può valere per il reato considerato più grave, non vale per i reati satellite che presentano una gravità diversa fra loro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che autorizza la concessione parcellizzata delle circostanze attenuanti generiche in relazione ad alcuni soltanto dei reati avvinti dal vincolo della continuazione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 11. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ritenendo fondato il secondo motivo, e da questo assorbiti il sesto ed l'ottavo motivo, stante l'inammissibilità degli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. I motivi vanno affrontati nel loro ordine logico e trattati congiuntamente ove necessario. 3. Il terzo, il quarto motivo ed il settimo motivo, riguardanti la mancanza grafica della motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'appello relativamente ai capi 33), 34) e 35) dell'imputazione, sono fondati. Invero, il giudice di seconda cura non dà neppure atto della proposizione di censure alla sentenza di primo grado in ordine al fatto di cui al capo 33), inerente al tentativo di importazione sul territorio italiano di un quantitativo di hashish pari a 300-400 chilogrammi benché la sentenza di prima cura fosse stata contestata dal ricorrente sia in ordine alla responsabilità che in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990. Del pari manca ogni menzione in sentenza della doglianza formulata in ordine alla motivazione della sentenza di prima cura sui capi 34) e 35) dell'imputazione, strettamente connessi fra loro ed unitariamente intesi. La Corte territoriale, infatti, non riporta il contenuto del motivo introdotto con l'appello su detta incolpazione, ma esaminando le censure formulate in relazione al capo 30) conclude per il rigetto dei motivi formulati anche per il capo 35), ricorrendo ad una motivazione non intellegibile. Il fatto ascritto con il capo 30), infatti, è relativo al tentativo di importazione di una quantità non precisata di sostanza del tipo hashish, addebitata in concorso da D'D'Alterio, Saccoccio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta che Spagnolo e D'D'Alterio avessero portato avanti trattative per l'acquisto dello stupefacente con il fornitore Abd erraim Ouhsaine, stanziato in Marocco, anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], residente a Roma, consegnando una somma di denaro, quale anticipo per il trasporto della droga dal Marocco a Malaga, in Spagna. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, inoltre, si ascrive di avere incaricato Saccoccio di consegnare la somma pattuita quale pagamento, nonché di effettuare il trasporto a Fondi, attività non portata a termine per il sequestro della droga in territorio estero. Il capo 34), invece, riguarda la cessione da parte di da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ad D'D'Alterio di un chilogrammo di hashish, quale 'prova' di una successiva fornitura. Mentre il fatto addebitato con il capo 35), concerne il tentativo di importazione di sostanza del tipo hashish, pari a 11-12 bancali, da trasportare in due viaggi. [OSCURATO:PERSONA]Alteri° si ascrive di essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni per accordarsi, e di avere con lui contattato [OSCURATO:PERSONA] per stabilire il quantitativo di stupefacente da preparare e trasportare sino a Fondi, con proprii corrieri, mancando tuttavia notizie del concretizzarsi dell'evento delittuoso. La Corte territoriale, nell'affrontare il motivo proposto in ordine al capo 30), formula alcune osservazioni in ordine alla valenza delle trattative per configurare il tentativo del reato di cessione di sostanza stupefacente, ritenendo non necessaria la disponibilità della medesima in capo al fornitore, essendo sufficiente che gli possa con certezza procurarsela aliunde. In quest'ottica ritiene che la durata delle trattative -come emergente dal quadro captativo relativo all'episodio di cui al capo 30)- non sia incongrua, posto che trattandosi di un'importazione dall'estero, occorre identificare il trasportatore, avere la disponibilità del mezzo e prima ancora assicurarsi, da un lato, la disponibilità dello stupefacente oggetto della cessione, dall'altro, la disponibilità economica per l'acquisto. Su questa base, nondimeno, rigetta le doglianze formulate per entrambe le imputazioni di cui ai capi 30) e 35), senza fare alcun riferimento al compendio probatorio relativo al secondo episodio, soffermandosi unicamente sul primo. Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato che "Integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che - per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti - i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare impugnata che aveva escluso, sul piano indiziario, la fattispecie tentata in esame pur in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari ed, altresì, di "assaggi" di campioni di sostanza stupefacente)" (da ultimo ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 7806 del 15/11/2017 dep. 19/02/2018, Rv. 272446). Nondimeno, al fine di ritenere sussistente il delitto tentato, è necessario che il giudice chiarisca qual è il quadro probatorio di riferimento, essendo indispensabile che sia configurabile, una trattativa affidante in relazione al singolo episodio contestato, non bastando che risulti dai contatti fra gli interessati la mera possibilità dell'avvio di un'attività di fornitura (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6180 del 27/11/2019, dep. 17/02/2020, Rv. 278484). Nel caso di specie, come si è sottolineato, la Corte ha completamente tralasciato l'analisi del compendio istruttorio riferibile al capo 35) -ed al 34) ritenuto connesso- nonostante la specifica proposizione della censura, accontentandosi di enunciare il principio di diritto applicabile, senza confrontarlo con il materiale probatorio a disposizione. 4. L'omissione della risposta alle censure introdotte con l'atto di appello impone l'annullamento della sentenza su entrambi i punti [capo 33), da un lato, e capi 34) e 35), dall'altro]. 5. Il quinto motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto al capo 32) è fondato. Sebbene non spetti a questa Corte sindacare la valutazione delle fonti di prova operata dal giudice di merito, tuttavia, compete al giudice di legittimità la verifica della tenuta motivazionale e della congruità della risposta fornita dalla decisione impugnata alle doglianze proposte avverso la sentenza appellata. Nel caso di specie la Corte territoriale, ancora una volta, manca il reale confronto con le censure introdotte dal ricorrente, che con il gravame insisteva sulla lettura complessiva delle captazioni nel loro svolgersi temporale, unica fonte probatoria da cui è tratta la sussistenza del reato, in assenza di sequestri. Il ricorrente, infatti, sottolinea -anche in questa sede- che dalla lettura delle conversazioni emerge come il riferimento ai 'bancali' non possa essere pianamente riferito allo stupefacente, tenuto conto del fatto che Saccoccio, cui sarebbe stato demandato il carico, è di professione trasportatore. La circostanza si evince dalla sentenza di primo grado e non è negata da quella di secondo grado, che si limita a ritenere non dimostrato in giudizio che i soggetti coinvolti operassero nel settore dell'ortofrutta. Il passaggio con cui il termine 'bancali' viene letto come 'chili di cocaina' non è esplicitato dalla sentenza impugnata, che lo dà per scontato, desumendo non solo che si trattasse di stupefacente, ma anche che si trattasse di cocaina (laddove i diversi episodi contestati erano tutti relativi all'hashish) dal prezzo pattuito per il trasporto, operando un doppio salto logico. Non solo, infatti -benché espressamente sollecitata sul punto dalla diversa interpretazione fornita con l'appello dell'intero compendio captativo relativo all'episodio- non giustifica, alla luce della professione svolta da Saccoccio da quali elementi possa trarsi che 'bancali' debba leggersi come chilogrammi di stupefacente. Ma, assume che l'evidenza che si tratti di droga si desume dal fatto che 'non si utilizza un viaggio con (sic!) la Spagna per 25 kg di prodotti ortofrutticoli'. E muovendo da questo assunto -che sostituisce de plano ai bancali i chilogrammi- trae che il prezzo pattuito per il viaggio si giustifica solo se lo stupefacente è cocaina, e non hashish, perché solo in questo caso 'il gioco vale la candela'. In secondo luogo, omette di chiarire -nonostante fosse richiesto dall'appellante, che sottolineava l'incongruenza delle argomentazioni sul punto- come sia possibile riferire il prezzo 'tre e cinquanta' al chilo a sostanza stupefacente, ed in particolare alla cocaina. L'involuto discorso del giudice di seconda cura -chiamato a dare una risposta alle doglianze che vertevano proprio sul compendio intercettativo e sull'assenza di cripticità del linguaggio, nonché sull'incompatibilità del dato relativo al prezzo con la sostanza stupefacente- impone l'annullamento anche sul punto, non potendo considerarsi sufficienti a dipanare il pensiero della Corte territoriale le considerazioni svolte sul compenso pattuito per il viaggio, non illuminate dall'analisi e dalla composizione di tutti gli elementi probatori a disposizione, specificamente sottomessi con l'appello alla sua valutazione. 6. L'accoglimento dei motivi già esaminati, pur assorbendo alcuni degli ulteriori profili dedotti, non esime dalla valutazione delle censure formulate con gli altri motivi di ricorso. 7. Il primo motivo, con cui si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, in relazione al reato di cui al capo 32) dell'editto deve essere accolto. Al di là della fondatezza delle censure in ordine alla configurabilità del delitto, su cui la Corte territoriale dovrà pronunciarsi, in sede di rinvio, non può non esaminarsi la contestazione sulla ritenuta sussistenza dell'ingente quantità dello stupefacente trattato Questa stessa Sezione ha anche di recente ricordato che "In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore. (Sez. 4, Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512; cfr. sez. 3 n. 42827 del 4/5/2016, Eke e altro, Rv. 267902; Sez. 3 n. 16792 del 25/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356; Sez. 4 n. 46194 del 5/7/2013, Myslihaka, Rv. 257641). Si tratta di un principio che riflette quello più generale secondo il quale "in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote" (Sez. 4 - , Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, citata, in motivazione; cfr. anche sez. 6 n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270199). Dunque, per affermare la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in caso di droga parlata è necessario -proprio perché manca il sequestro e la possibilità di accertamento- che il quadro probatorio offra elementi che possono essere valorizzati, dai quali possano ricavarsi notizie, per esempio, sul grado di purezza dello stupefacente trattato, o informazioni sul numero delle dosi ricavabili o comunque dati di quali desumere la riferibilità della partita trattata ad un'altra per cui vi è stato il sequestro, come accade quando cada sotto sequestro il campione del quantitativo oggetto della fornitura, di cui si ha notizia nelle captazioni. Ora, la motivazione della Corte, sotto questo profilo appare gravemente carente, posto che ricava la sussistenza dei presupposti applicativi dell'aggravante dell'ingente quantità [da calcolarsi in base al meccanismo del moltiplicatore (2000) e del valore soglia (per la cocaina pari a 750 mg), come indicato dalle Sezioni Unite del 2012 nella sentenza n. 36258 del 2012, nel procedimento P.G. e Biondi, criterio la cui validità è stata ribadita nella successiva Sezioni Unite n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito] facendo esclusivo riferimento al compenso fissato per il trasportatore nella misura di quindicimila euro, ritenendo che questo dimostri che "la sostanza realmente importata era certamente consistente", perché altrimenti non sarebbe giustificata una simile spesa. Si tratta, nondimeno, di una circostanza che non mostra legami con la quantificazione del principio attivo, in quanto non rappresenta alcun elemento sulla qualità della droga e che non permette di formulare un'inferenza valida a superare il ragionevole dubbio sul superamento della soglia limite di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. cit., come derivante dalla lettura delle Sezioni unite, ben potendo lo stupefacente anche essere di pessima qualità. La sentenza deve, quindi, essere annullata anche su questo punto. 8. Per le medesime ragioni va accolto anche il terzo motivo relativo al capo 33) dell'imputazione, relativo al tentativo di importazione di un quantitativo fra i trecento ed i quattrocento chilogrammi di hashish. Invero, deve tenersi presente che "In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nell'ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga" (Sez. 3, Sentenza n. 6021 del 19/10/2016, dep. 09/02/2017, Rv. 268949, in un'ipotesi di importazione dall'Ecuador di kg. 1500 di cocaina). La sentenza, invero, nemmeno affronta la doglianza proposta con l'appello anche in relazione al capo 33). 9. Il secondo motivo, con cui si censura la conferma della pena base per il reato di cui al capo 32), nonostante l'intervento -dopo la pronuncia di primo grado- della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, cui è conseguito il mutamento della cornice edittale prevista dall'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, è parimenti fondato. Invero, la Corte territoriale neanche menziona il nuovo regime sanzionatorio, benché tutti i reati addebitati a [OSCURATO:PERSONA]D'Alterio ricadano temporalmente sotto il vigore della disciplina dichiarata incostituzionale. La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto. 10. Il sesto motivo, inerente al calcolo ed alla motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione con il reato più grave, è anch'esso fondato. La Corte territoriale, infatti, per rispondere al motivo di appello, con cui si sollevavano critiche sulla modalità del calcolo della pena dei reati posti in continuazione, anziché rispondere chiarendo i criteri di calcolo e motivando su ciascun singolo aumento in relazione a ciascun reato satellite, ha ritenuto sufficiente affermare che un aumento pari ad un anno di reclusione per ciascuno dei reati satellite è pena da considerarsi congrua, senza tenere in considerazione non solo i parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. per ciascuno dei reati, ma senza neppure precisare se si trattasse di reati tentati o consumati, ricorrendo ad una motivazione gravemente insufficiente che parifica tutti i delitti ascritti, senza dar conto delle ragioni. La motivazione si pone, peraltro, in contrasto, con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 24 giugno 2021 -di cui è disponibile la notizia di decisione- secondo cui quando riconosce la continuazione tra reati il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base per questo reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento della pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. 11. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. 12. Il ricorrente sembra aderire all'orientamento secondo cui "In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione" (Sez. 1, Sentenza n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562). 13. Nondimeno, la motivazione della sentenza gravata elide in radice la questione escludendo la sussistenza di elementi positivi di qualsiasi genere, al di là dell'incensuratezza, che consentano di formulare un giudizio favorevole alla necessità di mitigare la pena nel caso concreto. Rispetto a queste considerazioni il ricorrente, al di là della questione teorica posta, non indica quali siano gli aspetti trascurati dalla Corte che avrebbero consentito una diversa valutazione. 14. La sentenza deve dunque essere annullata per le ragioni fin qui esposte, con