Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 18873/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22847/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] , dr. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3620/2020, depositato in data 24/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 24/6/2020, ha respinto l'opposizione della [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito denominata per brevità semplicemente «Cooperativa»)allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di € 40.018,06, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura.

2. Il Tribunale ha osservato : a ) che il comma 1 bis, conv. dalla , norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va ,dunque, inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale e non all’attività di trasporto del prodotto finito , ossia materiale post produzione, destinato alla clientela; b) che invece, nel caso concreto, l'opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimenti Ilva diversi da Taranto e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. 3 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; la procedura non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo la ricorrente lamenta nullità del decreto e/o del procedimento (art 360, co 1 n. 4 c.p.c) per non essere stato il processo di opposizione discusso davanti al Collegio così impedendo all’opponente di poter esporre le proprie ragioni davanti al Collegio. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.2 L’art. 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che « Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore , al quale può delegare la trattazione del procedimento ..», al comma 9, che « il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il Collegio provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato.» 1.3 L’esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all’art 50 bis nr. 2 cpc , in quanto al relatore è demandata lasola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come di desume dalla lettura del decreto la decisione è stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né la lesione o limitazione del diritto di difesa che si è potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive. 2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 95,96e 112 c.p.c. e 111 bis L. Fall ., comma 1;si sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già autorizzato in data 25 marzo 2015 il pagamento dei crediti maturati in epoca anteriore rispetto all'apertura della procedura sicchè sulla questione deve reputarsi formato il giudicato ; si evidenzia inoltre che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento dello stato passivo avevano concluso per il riconoscimento della prededuzione. 2.1 La censura è infondata in quanto alla dedotta intervenuta autorizzazione da parte del G.D. al pagamento di crediti vantati dall'istante, non può attribuirsi alcun valore di giudicato endoprocedimentale del riconoscimento della prededuzione, non risultando esservi stato alcun accertamento con le modalità di cui all'art. 111 bis L. Fall., nè al Giudice delegato e al Tribunale è impedito di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dai Commissari circa il riconoscimento della collocazione privilegiata o della prededuzione che è una qualità giuridica del credito. 2.2 Il principio di non contestazione non è pertinente alla questione controversa; secondo la giurisprudenza di questo collegio , infatti, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 14589/2022 20556/2021; 3727/2012; 5356/2009). 2.3 Orbene se è vero chetale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v.

Cass. n. 5067-17), è certamente applicabile alla verifica dei crediti è altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata coi poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio.

Nel senso che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito (v.

Cass. n. 17731/2022 16554/15, 19734/ 17 , e 12973 / 18 ). 2.4 Questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata.

Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), che non si configurano nel caso in esame. 2.5 Ed in ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione sicchè né il giudice delegato nè il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. 2.6 Il Tribunale non è, quindi, incorso in alcun vizio di ultrapetizione. 3 Con il terzo motivo il Consorzio oppone violazione o errata dell’art 3 comma 1 d.l. 347/2003 e dell’art. 8 comma 1 bis d.l. 91/2017 convertito in l 263/2017 per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, laddove la norma di interpretazione autentica fa rientrare nella prededuzione tutti i crediti vantati dagli autotrasportatori che hanno effettuato prestazioni in favore di Ilva senza distinzioni di sorta. 3.1 Con il quarto motivo viene prospettata violazione dell’art 99 comma 10 l.fall.per non essere stato adempiuto l'obbligo di motivazione del provvedimento, che sarebbe caratterizzato da affermazioni apodittiche, generiche e prive di ragionevolezza. 4 Il terzo e il quarto motivo , da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione , vanno accolti per quanto di ragione. 4.1 L’art. 3 comma 1 ter d.lvo 347/2003 ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite (finalizzate applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1, conv. con modificazioni in L. n. 231 del 2012. 4.2 La prededuzione è stabilita a favore dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 4.3 Sennonchè la disciplina dei requisiti per poter usufruire del benefici della prededuzione è stata incisa dalla legislazione successiva; in particolare il comma 1 bis dell’art. 8 del d.l. 91/2017, inserito dall’allegato dell’art 1 del legge di conversione nr. 123/2017, prevede che « L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto- legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA».

4.4. [OSCURATO:PERSONA] circondariali hanno fornito una restrittiva interpretazione della normativa sopra citata escludendo che il servizio di trasporto «in uscita» del prodotto finito destinato alla clientela potesse integrare una prestazione destinata alla funzionalità degli impianti produttivi essenziali e ad alimentare il ciclo produttivo che utilizza le materie prime originarie (il c.d coke) e le trasforma all’esito di un complesso processo di agglomerazione in bramme d’acciaio. 4.5 Al riguardo va segnalata una recente sentenza di questa Corte che ha affermato il seguente principio di diritto « Il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia l'inciso della norma interpretativa di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017 , nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica».( cfr. Cass. cfr. Cass. 21151/2022). 4.6 E’ stata quindi ritenuta astratta e non aderente al testo normativo, che contiene il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, l’esegesi d e l tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe sostanzialmente limitata ai soli trasporti in entratain quanto « in ordine alle imprese suddette - di autotrasporto - il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale».

A fronte del dato normativo, il Tribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente limitandola al trasporto di materiale destinato alla processo produttivo del cd «primo acciaio», senza prendere in considerazione, invece e previamente, l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore. 5 In accoglimento del terzo e quarto motivo l’impugnato decreto va, quindi cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano , in diversa composizione, per un nuovo esame.

PQM La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, cassa l’impugnato decreto in relazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22847/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] , dr. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3620/2020, depositato in data 24/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 24/6/2020, ha respinto l'opposizione della [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito denominata per brevità semplicemente «Cooperativa»)allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di € 40.018,06, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura. 2. Il Tribunale ha osservato : a ) che il comma 1 bis, conv. dalla , norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va ,dunque, inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale e non all’attività di trasporto del prodotto finito , ossia materiale post produzione, destinato alla clientela; b) che invece, nel caso concreto, l'opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimenti Ilva diversi da Taranto e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. 3 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; la procedura non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primomotivo la ricorrente lamenta nullità del decreto e/o del procedimento (art 360, co 1 n. 4 c.p.c) per non essere stato il processo di opposizione discusso davanti al Collegio così impedendo all’opponente di poter esporre le proprie ragioni davanti al Collegio. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.2 L’art. 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che « Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore , al quale può delegare la trattazione del procedimento ..», al comma 9, che « il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il Collegio provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato.» 1.3 L’esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all’art 50 bis nr. 2 cpc , in quanto al relatore è demandata lasola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come di desume dalla lettura del decreto la decisione è stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né la lesione o limitazione del diritto di difesa che si è potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive. 2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 95,96e 112 c.p.c. e 111 bis L. Fall ., comma 1;si sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già autorizzato in data 25 marzo 2015 il pagamento dei crediti maturati in epoca anteriore rispetto all'apertura della procedura sicchè sulla questione deve reputarsi formato il giudicato ; si evidenzia inoltre che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento dello stato passivo avevano concluso per il riconoscimento della prededuzione. 2.1 La censura è infondata in quanto alla dedotta intervenuta autorizzazione da parte del G.D. al pagamento di crediti vantati dall'istante, non può attribuirsi alcun valore di giudicato endoprocedimentale del riconoscimento della prededuzione, non risultando esservi stato alcun accertamento con le modalità di cui all'art. 111 bis L. Fall., nè al Giudice delegato e al Tribunale è impedito di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dai Commissari circa il riconoscimento della collocazione privilegiata o della prededuzione che è una qualità giuridica del credito. 2.2 Il principio di non contestazione non è pertinente alla questione controversa; secondo la giurisprudenza di questo collegio , infatti, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 14589/2022 20556/2021; 3727/2012; 5356/2009). 2.3 Orbene se è vero chetale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v. Cass. n. 5067-17), è certamente applicabile alla verifica dei crediti è altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata coi poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio. Nel senso che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito (v. Cass. n. 17731/2022 16554/15, 19734/ 17 , e 12973 / 18 ). 2.4 Questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), che non si configurano nel caso in esame. 2.5 Ed in ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione sicchè né il giudice delegato nè il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. 2.6 Il Tribunale non è, quindi, incorso in alcun vizio di ultrapetizione. 3 Con il terzo motivo il Consorzio oppone violazione o errata dell’art 3 comma 1 d.l. 347/2003 e dell’art. 8 comma 1 bis d.l. 91/2017 convertito in l 263/2017 per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, laddove la norma di interpretazione autentica fa rientrare nella prededuzione tutti i crediti vantati dagli autotrasportatori che hanno effettuato prestazioni in favore di Ilva senza distinzioni di sorta. 3.1 Con il quarto motivo viene prospettata violazione dell’art 99 comma 10 l.fall.per non essere stato adempiuto l'obbligo di motivazione del provvedimento, che sarebbe caratterizzato da affermazioni apodittiche, generiche e prive di ragionevolezza. 4 Il terzo e il quarto motivo , da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione , vanno accolti per quanto di ragione. 4.1 L’art. 3 comma 1 ter d.lvo 347/2003 ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite (finalizzate applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1, conv. con modificazioni in L. n. 231 del 2012. 4.2 La prededuzione è stabilita a favore dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 4.3 Sennonchè la disciplina dei requisiti per poter usufruire del benefici della prededuzione è stata incisa dalla legislazione successiva; in particolare il comma 1 bis dell’art. 8 del d.l. 91/2017, inserito dall’allegato dell’art 1 del legge di conversione nr. 123/2017, prevede che « L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto- legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA». 4.4. [OSCURATO:PERSONA] circondariali hanno fornito una restrittiva interpretazione della normativa sopra citata escludendo che il servizio di trasporto «in uscita» del prodotto finito destinato alla clientela potesse integrare una prestazione destinata alla funzionalità degli impianti produttivi essenziali e ad alimentare il ciclo produttivo che utilizza le materie prime originarie (il c.d coke) e le trasforma all’esito di un complesso processo di agglomerazione in bramme d’acciaio. 4.5 Al riguardo va segnalata una recente sentenza di questa Corte che ha affermato il seguente principio di diritto « Il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia l'inciso della norma interpretativa di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017 , nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica».( cfr. Cass. cfr. Cass. 21151/2022). 4.6 E’ stata quindi ritenuta astratta e non aderente al testo normativo, che contiene il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, l’esegesi d e l tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe sostanzialmente limitata ai soli trasporti in entratain quanto « in ordine alle imprese suddette - di autotrasporto - il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale». A fronte del dato normativo, il Tribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente limitandola al trasporto di materiale destinato alla processo produttivo del cd «primo acciaio», senza prendere in considerazione, invece e previamente, l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore. 5 In accoglimento del terzo e quarto motivo l’impugnato decreto va, quindi cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano , in diversa composizione, per un nuovo esame. PQM La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, cassa l’impugnato decreto in relazio
Decreto Cassazione n. 18873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris