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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02352/2022

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 17168/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliate in Lecce via Cavour n. 54, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 1 / 08 / 1 3 , depositata il 25 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Accertamento per operazioni inesistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per gli anni 2004-2006 emessi per operazioni inesistenti, nonché, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] , per l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2005.

Quest’ultima società impugnava altresì il diniego di rimborso di credito Iva relativo al 2004, rimborso prima erogato e poi denegato con recupero degli importi corrisposti mediante escussione della polizza fideiussoria.

Le impugnazioni erano r igettat e dal giudice di primo grado che riteneva l’infondatezza dei ricorsi.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo.

Il ricorso, su istanza delle contribuenti che dichiaravano l’intenzione di avvalersi delle procedure di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018,veniva rinviato a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dato atto, preliminarmente, che nessuna istanza di definizione agevolata risulta presentata.

2. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché omessa motivazione su fatto controverso.

Le contribuenti, in particolare, censurano la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso, per non aver chiarito in base a quali elementi sia stata raggiunta la suddetta conclusione.

Deducono, inoltre, quanto alla ritenuta regolare notificazione, che l’atto di diniego non era mai stato notificato e che, in ogni caso, la dedotta notifica doveva ritenersi viziata per l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento previsto dall’art. 140 c.p.c. , sicché il termine per l’impugnazione doveva farsi decorrere dalla comunicazione, in data 21/08/2008, della escussione della polizza fideiussoria.

2.1. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili di vizio dedotti.

2.2. Giova premettere che la CTR ha operato un puntuale e articolato accertamento sulla ritualità della notifica, evidenziando che «come risulta in atti, fin dal primo grado di giudizio, la tardività emerge dalla rituale duplice notifica del provvedimento, la prima effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/92 nei confronti dell'amministratore della società Sig. [OSCURATO:PERSONA], che risulta aver rifiutato il plico in data 13/11/ 2007, per cui la notifica si dà per avvenuta alla suddetta data.

La seconda notifica ai sensi dell'art. 140 cpc presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA], rifiutata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], consegnata a mani del messo Marras L. Lo stesso messo provvedeva ad effettuare il deposito presso la casa comunale di Arzachena, dandone notizia al destinatario con raccomandata n. 13371155359-0 in data 16/11/2007 e res a al mittente per compiuta giacenza in data 18/12/2007, trascorso un mese dal primo tentativo di recapito … r isulta evidente che l'impugnazione del ricorso in data 14/11/2008 è intempestiva».

2.3. In altri termini, il giudice d’appello ha, con accertamento in fatto, verificato che l’atto di diniego era stato notificato sia con consegna (rifiutata) direttamente all’amministratore della società, sia con consegna presso la sede della società, anche qui seguita da rifiuto di ricezione dell’atto e, quindi, con effettuazione degli adempimenti di legge (deposito presso la casa comunale; invio di raccomandata; compiuta giacenza).2.4.

Ne deriva che –a prescindere dall’inammissibilità del vizio di motivazione, non più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile per esser stata la sentenza pubblicata in data 25 gennaio 2013 – la censura, anche con riguardo alla lamentata violazione di legge, neppure coglie la ratio della decisione, che si è fondata su una duplice regolare notificazione, mentre la doglianza investe esclusivamente (e in evidente difetto di autosufficienza) quella operata ex art. 140 c.p.c.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR omesso di indicare gli elementi su cui ha fondato il suo convincimento.

3.1. Il motivo – al di là della oscura prospettazione articolata, priva di ogni riferimento a fatti ed elementi concreti, sì da rendere, in sé, il motivo carente per specificità e chiarezza – è inammissibile posto che, come rilevato, la censura di insufficiente motivazione non è più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c.ratione temporis applicabile , risultando pacifico che la motivazione, ampia e diffusa, non può ritersi né omessa, né apparente.

4. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi.

5. Passando al ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità anche dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 19/09/2008, per essere stati proposti solamente in data 8/01/2009.

5.1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Occorre rilevare, infatti, che, in linea con i consolidati principi di questa Corte, cui il collegio non vede ragioni per discostarsi, « alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass. n. 6138 del 14/03/2018).

Il ricorso, avendo ad oggetto una questione pregiudiziale, va qualificato come condizionato.

A fronte dell’implicita statuizione del giudice di merito, quindi, l’Agenzia delle entrate, totalmente vittoriosa nel merito, a fronte dell’infondatezza del ricorso, non ha un interesse attuale all’esame della questione.

6. Il ricorso principale, dunque, va rigettato per inammissibilità dei motivi, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.

Le spese di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e dichiara inammissibile per carenza d’interesse quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive €5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 17168/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliate in Lecce via Cavour n. 54, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 1 / 08 / 1 3 , depositata il 25 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Accertamento per operazioni inesistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per gli anni 2004-2006 emessi per operazioni inesistenti, nonché, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] , per l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2005. Quest’ultima società impugnava altresì il diniego di rimborso di credito Iva relativo al 2004, rimborso prima erogato e poi denegato con recupero degli importi corrisposti mediante escussione della polizza fideiussoria. Le impugnazioni erano r igettat e dal giudice di primo grado che riteneva l’infondatezza dei ricorsi. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo. Il ricorso, su istanza delle contribuenti che dichiaravano l’intenzione di avvalersi delle procedure di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018,veniva rinviato a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dato atto, preliminarmente, che nessuna istanza di definizione agevolata risulta presentata. 2. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché omessa motivazione su fatto controverso. Le contribuenti, in particolare, censurano la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso, per non aver chiarito in base a quali elementi sia stata raggiunta la suddetta conclusione. Deducono, inoltre, quanto alla ritenuta regolare notificazione, che l’atto di diniego non era mai stato notificato e che, in ogni caso, la dedotta notifica doveva ritenersi viziata per l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento previsto dall’art. 140 c.p.c. , sicché il termine per l’impugnazione doveva farsi decorrere dalla comunicazione, in data 21/08/2008, della escussione della polizza fideiussoria. 2.1. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili di vizio dedotti. 2.2. Giova premettere che la CTR ha operato un puntuale e articolato accertamento sulla ritualità della notifica, evidenziando che «come risulta in atti, fin dal primo grado di giudizio, la tardività emerge dalla rituale duplice notifica del provvedimento, la prima effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/92 nei confronti dell'amministratore della società Sig. [OSCURATO:PERSONA], che risulta aver rifiutato il plico in data 13/11/ 2007, per cui la notifica si dà per avvenuta alla suddetta data. La seconda notifica ai sensi dell'art. 140 cpc presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA], rifiutata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], consegnata a mani del messo Marras L. Lo stesso messo provvedeva ad effettuare il deposito presso la casa comunale di Arzachena, dandone notizia al destinatario con raccomandata n. 13371155359-0 in data 16/11/2007 e res a al mittente per compiuta giacenza in data 18/12/2007, trascorso un mese dal primo tentativo di recapito … r isulta evidente che l'impugnazione del ricorso in data 14/11/2008 è intempestiva». 2.3. In altri termini, il giudice d’appello ha, con accertamento in fatto, verificato che l’atto di diniego era stato notificato sia con consegna (rifiutata) direttamente all’amministratore della società, sia con consegna presso la sede della società, anche qui seguita da rifiuto di ricezione dell’atto e, quindi, con effettuazione degli adempimenti di legge (deposito presso la casa comunale; invio di raccomandata; compiuta giacenza).2.4. Ne deriva che –a prescindere dall’inammissibilità del vizio di motivazione, non più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile per esser stata la sentenza pubblicata in data 25 gennaio 2013 – la censura, anche con riguardo alla lamentata violazione di legge, neppure coglie la ratio della decisione, che si è fondata su una duplice regolare notificazione, mentre la doglianza investe esclusivamente (e in evidente difetto di autosufficienza) quella operata ex art. 140 c.p.c. 3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR omesso di indicare gli elementi su cui ha fondato il suo convincimento. 3.1. Il motivo – al di là della oscura prospettazione articolata, priva di ogni riferimento a fatti ed elementi concreti, sì da rendere, in sé, il motivo carente per specificità e chiarezza – è inammissibile posto che, come rilevato, la censura di insufficiente motivazione non è più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c.ratione temporis applicabile , risultando pacifico che la motivazione, ampia e diffusa, non può ritersi né omessa, né apparente. 4. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. 5. Passando al ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità anche dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 19/09/2008, per essere stati proposti solamente in data 8/01/2009. 5.1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Occorre rilevare, infatti, che, in linea con i consolidati principi di questa Corte, cui il collegio non vede ragioni per discostarsi, « alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass. n. 6138 del 14/03/2018). Il ricorso, avendo ad oggetto una questione pregiudiziale, va qualificato come condizionato. A fronte dell’implicita statuizione del giudice di merito, quindi, l’Agenzia delle entrate, totalmente vittoriosa nel merito, a fronte dell’infondatezza del ricorso, non ha un interesse attuale all’esame della questione. 6. Il ricorso principale, dunque, va rigettato per inammissibilità dei motivi, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse. Le spese di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e dichiara inammissibile per carenza d’interesse quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive €5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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