CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 47-ter, 58-ter I. n. 354 del 1975 e 16-nonies I. n. 82 del 1991 e del vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che, nel rigettare la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo in ultimo citato, avrebbe fatto leva sulla mancanza di revisione critica del condannato in ordine ai reati estranei alla collaborazione per i quali non avrebbe ritenuto la propria responsabilità - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza impugnata. Invero, la stessa, alle p. 3 e 4, evidenzia che: - nell'istruttoria relativa a Tuccio non viene affrontato in modo chiaro e diretto il tema principale costituito dalla negatoria rispetto ai fatti per cui Tuccio sta espiando la pena, esprimendosi, nella relazione di sintesi, giudizi in ordine al ravvedimento attraverso formule generiche prive di riferimenti o dati concreti, non supportate da ricostruzioni e rielaborazioni dei fatti accaduti, che non consentono di comprendere se Tuccio si ritenga ancora oggi esente da responsabilità per i reati in espiazione e, in caso affermativo, sulla base di quali argomenti; - la collaborazione di Tuccio, pur positivamente valutata, è iniziata in tempi relativamente recenti e non è stata ancora riconosciuta in ambito processuale, il che rende necessaria una valutazione particolarmente rigorosa del requisito del ravvedimento, in relazione al quale poco utili risultano i dati emersi dalla sentenza relativa all'omicidio Verderame prodotta dalla difesa, nella quale le dichiarazioni di Tuccio si sono inserite in un quadro probatorio che vedeva già un'ampia confessione del condannato [OSCURATO:PERSONA], da tempo collaboratore di giustizia; - a fronte di una storia criminale caratterizzata dalla commissione di gravissimi reati anche contro la persona, il percorso descritto dalle relazioni appare incompleto e poco chiaro sotto l'aspetto della rielaborazione critica dei vissuti, elemento fondamentale trattandosi di persona che per anni ha aderito ad un sistema di vita e valori alternativo a quello del vivere civile, improntato alla sopraffazione senza alcuna considerazione per il valore della vita umana; - ai fini del ravvedimento, che deve essere approfondito proprio perché trattasi di appartenente ad associazione di tipo mafioso, per potere giungere ad una valutazione tranquillizzante, non sono sufficienti il comportamento corretto in ambito carcerario o la fruizione di permessi premio in assenza di rilievi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,