CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18555/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le minacce e l'atto di ufficio inerente sia il ripristino del servizio sanitario e sia la identificazione dell'imputata, oltre a fornire adeguata risposta alle censure dedotte nei motivi di appello e riproposte in questa sede in modo reiterativo, senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (vedi p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una diversa qualificazione giuridica unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la ravvisata gravità della condotta valutata nel contesto in cui si è svolta all'interno di un reparto d'urgenza di un ospedale (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ric 11101-050 Gior4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 1 1 M/