CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA], uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi concludendo per l'annullamento della sentenza; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi concludendo per l'annullamento della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 ottobre 2017, ha rideterminato in anni 6 di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e in anni 2 mesi 10 quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e [OSCURATO:PERSONA] di quello di concorso esterno nel medesimo reato. Con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], sono state confermate le statuizioni di confisca ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, il compendio probatorio - costituito dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (primi fra tutti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritenute, oltre che soggettivamente ed oggettivamente attendibili, riscontrate dalla loro convergenza sul nucleo fondamentale delle accuse, dagli esiti di conversazioni ambientali e dalle risultanze della documentazione acquisita in atti - ha adeguatamente dimostrato le ipotesi di accusa formulate nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto stabili funzioni operative all'interno del sodalizio d&rilinato clan dei Casalesi, assumendo il ruolo di referente per la conduzione dell'attività imprenditoriale nell'interesse dalla fazione diretta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, aveva curato gli interessi del clan nel settore della gestione dei lavori di metanizzazione nel cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA] 30" e successivamente nell'attività di distribuzione del gas, favorendo l'insinuazione del sodalizio nel tessuto economico ed imprenditoriale nonché l'interferenza nelle scelte politiche ed amministrative. In ragione della sua intraneità al gruppo e dello stretto legame di amicizia con il capo clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato delegato dalla società concessionaria dei lavori di metanizzazione, CPL [OSCURATO:PERSONA], con la quale era già entrato in contatto nel modenese nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a gestire i rapporti con il clan dei Casalesi. In tale qualità, aveva garantito il periodico versamento al clan di somme di denaro e di altre utilità ed aveva consentito ai vertici del sodalizio camorristico di scegliere le imprese subappaltatrici. [OSCURATO:PERSONA], consapevole delle difficoltà di operare nel territorio aversano e delle possibili ingerenze della camorra, si era affidata a [OSCURATO:PERSONA] investendolo del compito di gestire direttamente l'intera operazione, entrando in contatto con l'organizzazione camorristica non come "impresa collusa", ma come vittima nel tentativo dì evitare sgradite interferenze che potevano compromettere il buon esito dell'operazione economica. Uno degli imprenditori scelti dai clan ed imposti a [OSCURATO:PERSONA] era stato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della D'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva eseguito, quale sub appaltatore della [OSCURATO:PERSONA], i lavori nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], in via esclusiva, su indicazione del gruppo Bidognetti e a Casa! di Principe, in condivisione con il fratello Salvatore, su indicazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La sua partecipazione all'affare della metanizzazione, come ad altre operazioni economiche, pur determinata da interessi personali, rappresenta comunque un contribuito, consapevole e volontario, alla conservazione e al rafforzamento della fazione dell'organizzazione camorristica che lo aveva scelto quale aggiudicatario dell'appalto. [OSCURATO:PERSONA] ha operato come un "imprenditore colluso", instaurando, secondo il paradigma del concorrente esterno, con l'associazione un rapporto sinallagmatico di reciproci vantaggi rappresentati: per l'imputato nell'acquisizione sul territorio di una posizione dominante e per il sodalizio nel ricevere risorse, servizi ed utilità. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre attraverso due distinti atti di impugnazione a firma dei difensori di fiducia. 2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola sei motivi. 2.1.1. Con il primo si deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha attributo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di incaricato dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di intavolare con il clan dei Casalesi una trattativa in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori e alle somme da versare a [OSCURATO:PERSONA], nonostante sia rimasto accertato che [OSCURATO:PERSONA] non avesse in alcun modo partecipato alle manovre che avevano portato alla successione di [OSCURATO:PERSONA] al consorzio Eurogas nella concessione relativa ai lavori di metanizzazione. La Corte distrettuale ha ritenuto che i responsabili di [OSCURATO:PERSONA] siano intervenuti successivamente alla fase dell'interessamento della camorra all'affare. Al contrario, dalle dichiarazioni rese dall'amministratore di Eurogas, ing. Elena, e dalla conversazione ambientale tra quest'ultimo e la figlia si &vince chiaramente che [OSCURATO:PERSONA], fin dalla fase inziale, era stata avvantaggiata dal clan dei Casalesi, intervenuto in suo favore per il trasferimento della concessione. E' stato escluso il concorso esterno nel reato associativo dei responsabili di [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento all'assegnazione dei lavori alle imprese subappaltatrici scelte dai vertici camorristi, sul presupposto che avevano agito per non perdere un'opportunità di lavoro. Non è dato comprendere perché la stessa conclusione non possa essere estesa anche a [OSCURATO:PERSONA] che ha partecipato alla medesima attività) trattando con il clan camorristico su incarico della [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse esclusivo della cooperativa. I giudici del merito, una volta ritenuto accertato che lemandante" [OSCURATO:PERSONA] era stata vittima di estorsione ed era pertanto estraneg all'associazione mafiosa, dovevano necessariamente pervenire alla medesima conclusione per [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito come "mandatario" della cooperativa 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata, senza compiutamente esaminare il secondo motivo di appello, interamente riportato per l'autosufficienza del ricorso, ha affermato l'esistenza di un forte legame personale e di una comunanza di interessi economici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un'inesistente' convergenza del molteplice tra dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in realtà generiche, inattendibili e prive di riscontri esterni. La motivazione non indica sulla base di quale elemento di prova è stata affermata l'esistenza di un rapporto di tipo camorristico tra [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda non di sua iniziativa ma dai vertici di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche quelli più vicini a [OSCURATO:PERSONA] (Caterino, Misso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non si evince che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati soci in affari, anzi non risulta nemmeno che si siano incontrati. Le affermazioni sul punto, oltre ad essere tutte de relato da [OSCURATO:PERSONA], o sono generiche o fanno riferimento a circostanze oggettive smentite platealmente da evidenze certe, come lo svolgimento in comune tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di lavori stradali nel comune di Giugliano ed in Sardegna, in realtà mai avvenuti. Nessuno è stato in grado di indicare una sola attività economica specifica intrapresa o gestita dai due in società. Né è dimostrativo di un rapporto economico consolidato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'episodio dell'incendio di alcune attrezzature di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], inteso da [OSCURATO:PERSONA] come uno sgarbo rivolto anche a lui in coincidenza con l'inizio dei lavori di [OSCURATO:PERSONA]. In disparte dall'esito delle indagini che non hanno consentito di accertare la presenza di incendi nei tempi e nei luoghi indicati dai collaboratori, l'episodio narrato da [OSCURATO:PERSONA] - come peraltro si evince dalle dichiarazioni del collaboratore Barbato, solo parzialmente valutate ed erroneamente ritenute c:onvergenti con le altre pur in assenza di riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] - è avvenuto in epoca e per causalità diverse e non può, pertanto, porsi in alcuna correlazione temporale con i lavori di metanizzazione. La sentenza impugnata ha risolto con una congettura il problema posto dalla difesa circa l'inverosimiglianza della tesi accusatoria, secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a portare a [OSCURATO:PERSONA] la notizia sull'imminente inizio dei lavori di metanizzazione. Ha del tutto trascurato l'antefatto, costituito dalla successione di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità della concessione originariamente rilasciata a Eurogas grazie all'accertato intervento di un boss della camorra locale nell'ambito di un progetto che, per la sua rilevanza politica ed economica, non poteva non essere conosciuto anche da [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalle informazioni asseritamente ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, sono incompatibili con il supposto rapporto affaristico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le estorsioni subite dal primo su iniziativa del secondo, di cui ha ampiamente partato il collaboratore Caterino proprio con riferimento alle somme versate al clan per l'esecuzione dei lavori di metanizzazione. La sentenza impugnata non ha adeguatamente valorizzato la ritrattazione delle accuse formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce delle loro affermazioni deve escludersi che [OSCURATO:PERSONA] abbia in qualche modo potuto incidere nella determinazione delle condizioni economiche dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] ed imprese subappaltatrici sull'entità della somme da versare al clan. Né in senso contrario depone la conversazione ambientale del 16 giugno 2014 in cui sono registrati colloqui che, come riconosciuto da uno dei protagonisti in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA], sono strumentali all'impianto difensivo che gli interlocutori stavano elaborando per fronteggiare le dichiarazioni accusatorie. che [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo stava rilasciando. A tale fine avevano concordato di scaricare su [OSCURATO:PERSONA] tutte le responsabilità quale persona incaricata di raccogliere i soldi delle estorsioni ricavate dagli imprenditori impegnati nei lavori di metanizzazione distribuendole a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che di coordinatore dei rapporti con la camorra. E' stato totalmente ignorato il tema, pure centrale per la sentenza di primo grado, relativo all'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] del potere decisionale di scelta delle imprese cui affidare i lavori nei singoli comuni con la prospettazicíne della necessità del pagamento della tangente alla criminalità organizzata. Nessuna rilevanza è stata attribuita alla ricostruzione fornita dal collaboratore Caterino che ha escluso un ruolo nell'affare della metanizzazione di [OSCURATO:PERSONA], di cui hanno, invece, parlato de relato e con contraddizioni gli altri collaboratori a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], indicando nel parlamentare [OSCURATO:PERSONA], lo stesso che aveva g ottenuto il trasferimento della concessione da Eurogas a [OSCURATO:PERSONA], il soggetto che era stato in grado di mettere d'accordo tutti i comuni con [OSCURATO:PERSONA] facendo in modo che divenissero assegnatarie dei lavori le imprese scelte dai capi dei singoli clan che controllavano il territorio. Nell'assegnazione dei lavori alle imprese, [OSCURATO:PERSONA] si è solo occupato di dare esecuzione agli ordini provenienti dal clan agendo per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e non certo come rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata desunto la persistenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] dalla attività svolta per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] la decisione di soprassedere alle azoni penali e civili nei confronti di quindici utenti protetti dal clan, inseriti in un'apposita lista, che attraverso la manomissione dei contatori avevano consumato ingenti quantitativi di gas metano senza registrazione. Dalla documentazione in atti risulta che era stato [OSCURATO:PERSONA] a procedere all'inventario delle manomissioni; non vi è alcuna prova, invece, che fosse stato lui a redigere l'elenco delle persone da agevolare, il cosiddetto "indulto [OSCURATO:PERSONA]: posto che il dipendente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere ricevuto la lista in questione da [OSCURATO:PERSONA] ma copiata a macchina. Non risulta che la copia rinvenuta in sede di perquisizione sia mai stata presa in considerazione(Loncordia. Non è stato valutato, nonostante i rilevi difensivi esposti nell'atto di appello ed interamente richiamati nel ricorso, che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ritenuta integrante il reato di partecipazione ad associazione mafiosa possa essere stata il frutto delle stesse coartazioni che nel tempo lo avevano costretto a versare al clan a titolo di estorsione ingenti somme di denaro. Rimane il dato che la vicenda della "lista di indultati", ammesso che sia possibile ricondurla ad una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], si colloca nel 2007 a quatto anni della conclusione dei lavori cui era stato preposto il ricorrente E che in tale lasso temporale lo stesso non solo non aveva avuto rapporti con il clan ma si era attivato per porre fine al fenomeno delle manomissione dei contatori, in tal modo danneggiando il clan [OSCURATO:PERSONA] ed il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4. Con il quarto motivo si denunzia illogicità manifesta della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, relativamente all'affermata esistenza dell'impianto citofonico in uso a [OSCURATO:PERSONA] sul terreno vicino all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del merito hanno date per accertata la circostanza, in assenza di riscontri adeguati e nonostante il terreno interessato fosse in uso all'imputato solo a partire dal 2014 e che il corrugato ivi rinvenuto fosse funzionale a contenere fili di alimentazione elettrica, il cui terminale era costituito dall'adiacente palo, e non consentisse comunque di arrivare nella casa abbattuta di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di passaggi sul muro di cinta mai rinvenuti. Non è stata nemmeno trovata la traccia del collegamento nel terreno a differenza di quanto dichiarato dal teste di P.G. sentito sul punto. Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione è incomprensibile perché verte 5121 sull'unica circostanzaMla presenza di tracce dell'impianto citofonico, considerata decisiva per accertare la persistenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa fino all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per avere applicato a [OSCURATO:PERSONA] il regime sanzionatorio vigente al 7 dicembre 2011, data di arresto di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto erroneo che la partecipazione all'associazione si fosse protratta fino a questa data, mentre a tutto concedere essa era durata fino alla conclusione dei lavori di metanizzazione avvenuta nel 2003. Non rilevano quali episodi dimostrativi della protrazione del vincolo sociale che legava il [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio né il cosiddetto indulto che va ricondotto ad una vera e propria estorsione ordita da [OSCURATO:PERSONA] né il consenso al passaggio dell'impianto citofonico datato fino al 2011, trattandosi di condotta imposta da [OSCURATO:PERSONA] a tutta la cittadinanza di Casapesenna per favorire la sua latitanza. 2.1.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 12-sexies d.I., 8 giugno 1992, n. 306 La confisca dei beni in sequestro è stata disposta sul solo 'Presupposto della sproporzione tra il loro valore e la capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare il profilo della provenienza dei beni che doveva essere provato dall'accusa. È stata denegata, travisando la prova, la capacità economica della moglie in relazione all'acquisizione dell'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA], successivamente donato alla figlia Iolanda valutandosi soltanto la dichiarazione dei reciditi. Non è stata considerata la legittimità della provenienza da pregressa donazione dei nonni paterni alla nipote Iolanda delle quote di AGM Costruzioni. 2.2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa cinque motivi. 2.2.1. Il primo, che ha per oggetto violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione, censura l'apparato argomentativo sotto diversi profili Quanto al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'imposizione alla CPL [OSCURATO:PERSONA] dell'assegnazione e dell'esecuzione dei lavori di metanizzazione ad imprese legate al clan, la Corte distrettuale ha desunto la posizione di preminenza dell'imputato nell'intera operazione dall'indimostrato rapporto di cointeressenza economica con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] ed ha valorizzato ai fini della ricostruzione dell'intera operazione le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro estrema genericità e l'assenza di convergenza.Non ha attributo alcuna rilevanza alla pregressa e rilevante collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in territorio emiliano e alla collegata tesi alternativa propugnata dalla difesa secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nell'operazione da [OSCURATO:PERSONA], aveva sempre agito nell'interesse di quest'ultima per preferire ingiustificatamente la tesi, rimasta priva di risconti concreti, che vede in [OSCURATO:PERSONA] il mediatore e garante per conto della criminalità organizzata in grado di imporre alla dirigenza della cooperativa le determinazioni favorevoli agli interessi del clan. Né per avvalorare la tesi accusatoria possono valorizzarsi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, anche in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non ha saputo indicare dati concreti sulle modalità di estrinsecazione del patto collusivo, ancorché limitato alle imprese locali, di cui sarebbe stato uno dei protagonisti. Si è limitato a riferire i rapporti con la sua impresa di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA], senza fornire informazioni sul patto inziale tra gruppi criminali che, secondo l'impostazione recepita dalla sentenza impugnata, avrebbero preventivamente pianificato ed imposto alla [OSCURATO:PERSONA] la divisione delle attività inerenti ai lavori di metanizzazione. Non è stato adeguatamente affrontato il tema della demarcazione tra partecipazione camorristica di [OSCURATO:PERSONA] e posizione di vittima. E' statq consideratg decisiva l'ammissione in sede di interrogatorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] del versamento di somme di denaro in favore,pur trattandosi di condotta compatibile con entrambe le ipotesi ricostruttive. Sono state sottovalutate le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre determinato in piena autonomia le condizioni dei subappalti e tutte le altre iniziative economiche, per privilegiare le opposte dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontri. Sono gati minimizzati i pur rilevati contrasti tra le dichiarazioni dei - collaboratori di giustizia e tra queste ultime e le propalazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo decisiva la convergenza sul nucleo centrale della vicenda apoditticamente individuata nel ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale persona strettamente legata alla fazione [OSCURATO:PERSONA]. La conversazione ambientale del 16 giugno 2014 è stata considerata dimostrativa della posizione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto delegato da [OSCURATO:PERSONA] a trattare con la camorra senza superare le obiezioni difensive fondate sul contesto in cui essa aveva avuto luogo, ossia gli incontri tra i dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni imprenditori per elaborare la strategia difensiva utile a resistere alle dichiarazioni di Iovine_ Ulteriori profili di collegamento mafioso in capo al ricorrente sono stati desunti da episodi in realtà non provati o travisati.La non corretta esecuzione dei lavori di via Filomena non si spiega con la carenza di controlli da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di condotte di favoritismo ma è dovuta a ragioni tecniche, Il danneggiamento di alcuni mezzi in territorio emiliano non dimostra un rapporto di affari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle discordanze delle dichiarazioni dei collaboratori e del dato pacifico che l'incendio era stato denunziato dal [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ricondotto a dinamiche non camorristiche. La vicenda della manomissione dei contatori è stata ricostruita senza confutare la ricostruzione alternativa della difesa ed enfatizzando l'identificazione della lista dei soggetti favoriti con il termine "[OSCURATO:PERSONA]", senza considerare che l'impiego di tale espressione è stata una iniziativa del dipendente [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda relativa alla rete citofonica è stata considerata dimostrativa dell'asservimento di [OSCURATO:PERSONA] alle esigenze di [OSCURATO:PERSONA] attraverso un percorso argomentativo illogico e, comunque, viziato dalla mancata assunzione della prova decisiva rappresentata o dall'acquisizione della consulenza redatta per conto della difesa o comunque da una nuova perizia o da un sopralluogo teso a verificare se vi fossero punti di contatto tra il deposito [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà retrostante di [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, la motivazione appare il frutto di una "asei:tica sommatoria" di eventi non accertati e non convergenti che in qualche modo riconducono alla figura dell'imputato imperniata su due fatti incontestati: l'avvenuta esecuzione dei lavori ed il pagamento di somme di denaro. L'una e l'altro, però, ben possono costituire, come dedotto dalla difesa, il frutto di condotte estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe dovuto, quanto meno, qualificare la condotta ascritta all'imputato quale concorso esterno nel reato associativo prendendo atto della carenza dell'affectio societatis e, per converso, dell'esistenza di rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], per di più limitati alla vicenda dei lavori di metanizzazione 2.2.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 4, cod. peri. La Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l'aggravante dell'associazione armata in considerazione delle modalità concrete del contributo associativo di [OSCURATO:PERSONA] e dell'assenza di consapevolezza in capo a quest'ultimo della disponibilità di armi. 2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. peri.La concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza da parte del Tribunale imponeva alla Corte di appello in assenza di appello del pubblico ministero-una volta ritenuto applicabile ratione temporis il diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice vigente nell'anno 2011 ed una volta esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - di individuare come pena base il minimo edittale di anni 7 di reclusione vigente al momento del fatto. 2.2.5. Con il quinto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 per mancanza dei presupposti per la confisca dei beni. La Corte di appello, nonostante l'acquisizione di ulteriori consulenze rispetto a quelle facenti parte del materiale probatorio utilizzato dal Tribunale, ha continuato a ritenere sussistente una sproporzione tra le entrate globalmente intese e i beni confiscati, non attribuendo il corretto significato alla percezione di ingenti contributi del GSE e più in generale alle componenti del reddito della moglie dell'imputato, a cominciare dalle liquidità non restituite con le rate del mutuo. E' stato ignorato il principio in base al quale l'imputato destinatario di richiesta di confisca deve assolvere ad un onere di allegazione senza alcuna inversione dell'onere probatorio. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la ricostruzione contenuta nella consulenza [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti sono stati disattesi senza essere stati presi in considerazione. Non sono state tratte le necessarie conseguenze nel giudizio di sproporzione dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 4, cod. pen., fondata sull'assenza di interferenze illecite nel capitale dell'imputato e delle società a lui riconducibili. Non è stata eseguita una verifica differenziata dei redditi dell'imputato e del patrimonio nonché della relativa provenienza, pur imposta dal dato pacifico che l'unica attività svolta idonea a produrre risorse illecite era quella relativa ai lavori di metanizzazione. Si è ingiustificatamente ritenuto che tutto il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fosse in modo indifferenziato di provenienza illecita anche a prescindere da una correlazione oggettiva e cronologica tra presunte attività illecite e accumulazioni patrimoniali cosi violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza temporale. Quanto alle società COGEPI e AGM, la Corte di appello si è limitata a richiamare le informative di GICO e ROS senza citarne il contenuto. Dalla documentazione relativa ad AGM ed in particolare dai bilanci dal 2008 al 2012 si evince che la società ha sempre realizzato un equilibrio contabile acquisendo risorse sia dai soci, attraverso la sottoscrizione del capitale sociale, sia con ricorso al credito bancario, conseguendo risultati di esercizio positivi, sia reinvestendo parte degli utili conseguiti La confisca è stata illegittimamente estesa a beni della società non riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] o comunque non acquistati con risorse illecite. Gli appartamenti conferiti dai genitori di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci di AGM, sono stati a acquistati in epoca anteriore ai fatti di causa con risorse lecite. Gli ulteriori immobili sono stati acquistati con somme provenienti dalle casse sociali, quindi con risorse generate dagli affari sociali e dai correlati profitti analiticamente indicati nelle scritture contabili, Alla luce delle vicende societarie è rimasto accertato che AGM nel corso del tempo, partendo dal conferimento di beni di provenienza familiare, è riuscita a dotarsi di un patrimonio autonomo del tutto svincolato da eventuali risorse provenienti dai lavori di metanizzazione o da altre attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] è divenuto socio di AGM solo nel 2012, giusta la donazione della quota della figlia che, a sua volta, era diventata socia per donazione ricevuta dai nonni. Quanto ai terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sono entrati a far parte del patrimonio nel 2010, anno in cui i suoi redditi, considerando l'intervenuto riscatto di una polizza assicurativa, ne consentivano l'acquisto a prescindere dalle risorse provenienti dai lavori di metanizzazione conclusi molti anni prima. 3. Ricorre anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando due motivi 3.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla ricostruzione" del ruolo attribuitogli nella vicenda riguardante la realizzazione dei lavori di metanizzazione. La Corte distrettuale non si è soffermata sulle prove a discarico, pur specificamente indicate nell'atto di appello, ed ha considerato sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità un materiale probatorio espressamente definito incerto, frammentario, contraddittorio e insufficiente a riscontrare anche sola una delle vicende ritenute indicative del rapporto sinallagmatico con le organizzazioni camorristiche. E' stato trascurato che in nessuna delle vicende evocate [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito utilità: i lavori di [OSCURATO:PERSONA] non hanno avuto esecuzione; i lavori di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assegnati ad altro imprenditore. Il diverbio con [OSCURATO:PERSONA] e la tangente dell'imprenditore Pedana svelano, se ritenuti provati, ripetute pressioni esercitate sullo [OSCURATO:PERSONA] non certo forme di tutela dei clan a suo favore.Quanto ai lavori di metanizzazione, sono state valutate in modo parziale e fuorviante le dichiarazioni rese, in sede di riapertura dell'istruttoria _di dibattimentale, dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegati al ricorso per la sua autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era uno degli imprenditori che, proprio nel periodo di esecuzione dell lavori di metanizzazione, versava periodicamente somme di denaro al clan a titolo di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] ha offerto un contributo dichiarativo divergente rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] con l'effetto di privare di attendibilità le dichiarazioni rese da quest'ultimo a carico dell'odierno ricorrente, La Corte, attribuendo valore decisivo alle dichiarazioni generiche dei collaboratori di giustizia a discapito di quelle disinteressate rese dai testimoni della difesa, ha finito per elevare a dignità di prova meri pregiudizi o presunti meccanismi di sistema senza procedere alla necessaria verifica, sulla scorta delle emergenze fattuali, della esistenza nella fattispecie concreta degli elementi costitutivi del concorso esterno. Non ha, infatti, individuato le utilità reciproche oggetto del patto illecito mafioso e non ha adeguatamente spiegato perché il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con il clan non fosse interpretabile in termini di sottomissione anziché di volontaria accettazione per propria utilità economica delle condizioni del clan. In quest'ottica non è stata fornita alcuna risposta alla domanda chiave posta dalla difesa, ossia se i lavori di metanizzazione fossero stati assegnati alle impresc di [OSCURATO:PERSONA] per autonoma scelta di [OSCURATO:PERSONA] o per imposizione mafiosa. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché in tema di sospensione condizionale della pena. La Corte distrettuale ha mantenute ferme le statuizioni del Tribunale mentre avrebbe dovuto, in accoglimento dei rilievi difensivi, applicare la pena edittale nel minimo e concedere le attenuanti generiche nella massima estensione, tenuto conto della risalenza nel tempo dei fatti e della personalità [OSCURATO:PERSONA] coinvolto esclusivamente nel presente procedimento. 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nonché 129 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla prescrizione del reato Una volta accertato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è cessata nel 2003, la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il termine previsto dalla normativa più favorevole - l'art. 157 cod. pen. nel testo antecedete alle modiche modifiche introdotte dalla legge ex Cirielli - pari a dieci anni in ragione della pena edittale prevista al momento di consumazione del reato - è interamente decorso il 31 dicembre 2013, in assenza di atti interruttivi (il primo è del luglio 2015 data della ordinanza cautelare). [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di esaminare analiticamente i motivi dei ricorsi, in gran parte aventi ad oggetto il vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett:era e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, vanno in premessa rammentati, al finevévitare inutili ripetizioni, i consolidati approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia. Sempre che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo il vizio è configurabile nel caso di "mancanza" di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, di sua illogicità, intesa come frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel c:aso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono e, infine, di sua contraddittorietà. Quest'ultima può essere intrinseca, se le considerazioni logico-giuridiche espresse in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti sono inconciliabili o se vengono enunciati dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. Può anche essere estrinseca nell'ipotesi di contrasto con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante. L'illogicità della motivazione deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Non rilevano, di contro, la mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte. Come affermato da epoca risalente dalle Sezioni Unite, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01). Al giudice della legittimità è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento (Sez. 6, del 14.1.2010, n. 7651, PG in proc. Mannino, Rv. 246172). A seguito della modifica apportata al testo dell'art. 606 cod proc. pen., lett. e), dalla legge n. 46 del 2006, è deducibile anche il "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, RV. 238215). Occorre comunque che siffatto errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Se riferito ad una prova dichiarativa, il travisamento è ravvisabile ed efficace solo se la difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto sia palese e non controvertibile, con esclusione pertanto degli errori nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep.2018, Grancini, Rv. 272406 - 01 Sez. 5, n. 93387 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087). Tanto precisato, possono esaminarsi i ricordi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Sono privi di pregio il primo, il terzo ed il quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo dell'atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che attingono, sotto vari profili, il percorso motivazionale seguito per qualificare il contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan dei Casalesi nell'espletamento dell'incarico affidato da [OSCURATO:PERSONA] nei lavori di metanizzazione, in termini di vera e propria condotta partecipativa. Le censure, laddove non sollecitano un nuovo e non consentito apprezzamento del compendio probatorio da sovrapporre a quello dei giudici del merito, sono quanto meno infondate. Contrariamente a quanto denunziato, la Corte territoriale (pagg. 76 a 93), aderendo criticamente alle valutazioni del Tribunale, diffusamente richiamate (specie nelle pagg. da 15 a 22 e da 66 a 68), ha esaustivamente risposto, con argomentazioni prive di aporie logiche e rigidamente ancorate alle evidenze probatorie, anche esse analiticamente indicate, a tutti i rilievi formulati con gli atti di appello (esposti nelle pagg. da 66 a 76), dando conto, in modo analitico e completo, delle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei lavori di metanizzazione nel dare esecuzione al mandato conferitogli dalla concessionaria, CPL [OSCURATO:PERSONA], aveva continuativamente svolto un ruolo funzionale agli interessi del clan dei Casalesi. [OSCURATO:PERSONA], come riferito da più collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 17 a 20), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (pag. 20) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 70) -in termini convergenti, già in epoca precedente era stato per un lungo periodo amico e socio di affari di [OSCURATO:PERSONA], uno degli esponenti di vertice del clan, operando nel comune di Casapesenna ed in quelli viciniori come imprenditore protetto e favorito dall'organizzazione in cambio del versamento nelle casse sociali di una parte dei profitti conseguiti grazie alla protezione. Il legame affaristico con [OSCURATO:PERSONA] era rimasto saldo anche dopo il suo trasferimento in [OSCURATO:PERSONA]. Per questa ragione [OSCURATO:PERSONA], come riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Caterino, sia pure con qualche divergenza non significativa ed imprecisioni legate alla risalenza nel tempo dell'episodio, ed indirettamente confermato dal collaboratore Barbato, aveva avuto una forte reazione ad un attentato incendiario che aveva interessato un cantiere in Emiliaéui erano custoditi i mezzi dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA],a1 punto da ipotizzare di sopprimere l'autore, [OSCURATO:PERSONA], e da convocarlo alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] per avere spiegazioni (pagg. 84 e 85). Anche in occasione dei lavori di metanizzazione (dal 1994 al 2004), [OSCURATO:PERSONA], per come rilevato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Misso, Barone, Caterino (pagg. da 42 a 44) aveva tenuto una condotta coerente con la sua appartenenza al sodalizio e non certamente assimilabile a quella dell'imprenditore estorto, costretto al pari delle altre imprese coinvolte nei subappalti, a versare una tangente. Non solo aveva informato per primo [OSCURATO:PERSONA] del nuovo affare subito trasferimento della concessione da Eurogas a [OSCURATO:PERSONA], cooperativa con la quale aveva già avuto rapporti durante il soggiorno emiliano, ma aveva nel corso dell'esecuzione dei lavori assunto il ruolo, centrale ed autorevole, di "mediazione camorristica" tanto da "garantire qualunque cosa" servisse ai Casalesi curando personalmente i rapporti con le imprese subappaltatrici: dalla loro selezione, operata per soddisfare le pretese delle singole articolazioni territoriali dell'organizzazione, al controllo sull'esecuzione delle prestazioni finalizzato ad evitare la scoperta di vizi ed irregolarità che potessero intralciare i lavori (pagg. 44 e seg. e da 79 e 80). Dopo l'ultimazione dei lavori, nel corso dell'anno 2007 si era interessato affinché molti soggetti legati alla camorra ricevessero, grazie all'installazione di contatori manipolati, forniture di gas a titolo gratuito ed aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a non procedere giudizialmente per ottenere il dovuto nei confronti di alcuni soggetti inseriti in una lista, che significativamente era stata rinvenuta in una cartellina contrassegnata dalla dicitura "[OSCURATO:PERSONA]". Durante il lungo periodo di latitanza e fino al suo arresto avvenuto il 7 dicembre 2011, aseteftute, aveva aiutato [OSCURATO:PERSONA] a tenere contatti con i familiari, permettendogli di far transitare in terreni adiacenti al suo deposito l'impianto citofonico che metteva in collegamento l'abitazione dove di trovava [OSCURATO:PERSONA] con quella del fratello, ubicata in un terreno confinante a quelli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. A tale apparato giustificativo, la difesa del ricorrente oppone obiezioni, già prese in esame e superate dalla Corte distrettuale con argomenti plausibili. La diversità di trattamento riservata ai responsabili di [OSCURATO:PERSONA], assolti dall'addebito di concorso esterno nel reato associativo, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intraneo all'associazione, è la diretta conseguenza della diversità di relazioni instaurate con l'organizzazione camorristica - a prescindere dalle modalità attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisto da Eurogas la concessione, comunque ricollegate dal titolare di quest'ultima a cause diverse dall'intervento della camorra (pag. 14,46 e 47) soltanto [OSCURATO:PERSONA], già compenetrato nella struttura in forza del rapporto affaristico ed imprenditoriale con [OSCURATO:PERSONA], durante i lavori di metanizzazione, aveva continuato ad operare nell'interesse del clan, costituendo, nello stesso tempo, l'intermediario utilizzato dal gruppo di appartenenza per conseguire vantaggi e lo "scudo" utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] sia per tutelarsi evitando di interagire direttamente con imprese e soggetti operanti nel territorio rischiando di compromettere la sua immagine, sia per assicurarsi la prosecuzione dei lavori in tranquillità (pagg. da 45 a 51). Significativa conferma della delega rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per trattare con l'organizzazione camorristica operante nel territoro interessato dai lavori in concessone è stata tratta dalla conversazione ambientale del 16 giugno 2014, captata nei locali della sede della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello, anche tenuto conto del contesto storico e della genericità delle affermazioni, gli interlocutori, con espressioni auto evidenti richiamate testualmente, hanno comunque individuato con nettezza il ruolo "centrale ed autorevole" assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dei lavori di metanizzazione nell'agro aversano, curando i rapporti con la criminalità locale alla drttordia si era dovuta piegata per portare a termine l'incarico (pag. 81). D'altra parte, solo tale ruolo predominante di [OSCURATO:PERSONA] e l'asservimento di [OSCURATO:PERSONA] spiegdPassenza di controlli e la tolleranza dimostrata da quest'ultima nella vicenda relativa ai lavori di via Filomena, pur eseguiti irregolarmente dall'impresa dell'imputato in assenza di giustificazioni convincen1:i (pagg. 82 e 83). Sono statt, altrettanto logicamente, considerattsintomaticiMell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'articolazione del clan dei Casalesi con al vertice [OSCURATO:PERSONA] le pressioni dallo stesso imputato esercitate per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di "soprassedere" ad iniziative legali nei confronti di alcuni utenti, protetti dal clan ed inseriti in un'apposita lista contrassegnata dalla eloquente dicitura "indulto [OSCURATO:PERSONA]", i quali, attraverso la manomissione de í contatori materialmente eseguita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], avevano consumato ingenti quantitativi di gas metano senza registrazione (pagg. 85 - 87),e l'accertata esistenza dell'impianto citofonico in uso a [OSCURATO:PERSONA] sul terreno vicino all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 88 - 93). Nell'apprezzamento di tali circostanze, la sentenza impugnata ha superato le alternative ricostruzioni difensive, pedissequamente riproposte dal ricorrente in questa sede. Quanto alla vicenda relativa alle manomissioni dei contatori, ha evidenziato che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la lista dei soggetti interessati e di averla consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e che non vi era motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e privo, quindi, dell'autonomia necessaria per procedere di sua iniziativa. Quanto al permesso concesso da [OSCURATO:PERSONA] al passaggio nei terreni adiacenti al suo deposito dell'impianto citofonico di collegamento tra l'abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la latitanza e l'abitazione del fratello, ha valorizzato la convergenza tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a sicura conoscenza dei fatti per essere il proprietario dell'abitazione in cui aveva trovato rifeígi o [OSCURATO:PERSONA], e gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sui luoghi che avevano permesso di ricostruire, attraverso il rinvenimento del corrugato che originariamente conteneva il filo, il percorso dell'impianto che partendo dalla strada pubblica, passando attraverso il deposito di [OSCURATO:PERSONA], arrivava fino alla casa della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La completezza degli elementi acquisiti ha correttamente determinato la Corte di appello a rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione d ibattimentale per difetto del presupposto dell'impossibilità di decisione allo stato degli atti. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga i dati probatori già acquisiti incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (ex multis Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). Tale particolare forza dimostrativa non potevalx'àvere k né la consulenza allegata all'atto di appello né la perizia sui luoghi in considerazione del tempo trascorso e delle modifiche intervenute nel lungo lasso temporale. 2.2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., è inammissibile perché strutturato in termini non consentiti Sostiene il ricorrente che le là Corte territoriale, non rispondendo adeguatamente alle doglianze esposte nell'atto di appello, abbia desunto un elemento decisivo ai fini dell'affermazione della colpevolezza, ossia l'esistenza di un forte legame personale e di una comunanza di interessi economici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenute, in palese contrasto con i criteri fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, specifiche, convergenti e suffragate da idonei riscontri esterni provenienti da ulteriori e diversi elementi di prova. L'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è, però, deducibile nel giudizio di legittimità in termini di violazione di legge: si tratta, infatti ; di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art.192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). Più di recente tale orientamento ermeneutico è stato avallato dalle Sezioni unite che hanno ritenuto inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16.7.2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567). Nel caso di specie, il vizio di motivazione non è stato dedotto se non con la denuncia delle medesime criticità già esaminate nel paragrafo precedente cui si rinvia e con la sollecitazione ad una lettura delle dichiarazioni rese dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] alternativa a quella, tutt'altro che irrazionale, di giudici del merito secondo i quali, in disparte degli aggiustamenti nel corso del procedimento e delle ritrattazioni, i primi due avevano finito pr confermare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incaricato di gestire i rapporti con le imprese appaltatrici, mentre le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] sull'epoca di assegnazione dell'appalto in suo favore da parte di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonee a smentire 'ovine, posto che quest'ultimo ha dichiarato di avere, in un primo tempo, chiesto a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore noto per essere a lui molto legato, di proporsi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso altre persone e solo in un secondo momento, di essersi attivato con [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo stesso risultato grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'aggravante dell'associazione armata, non è fondato. La Corte territoriale, in puntuale applicazione dei principi espressi da questa Corte (ex multis Sez.1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254 - 01), ha desunto la piena consapevolezza in capo all'imputato della disponibilità da parte del gruppo camorristico diretto da [OSCURATO:PERSONA] di armi sia dal rapporto affaristico e confidenziale mantenuto per anni con [OSCURATO:PERSONA] sia dall'episodio incendiario degli automezzi patito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione di vendicarsi ordinando l'uccisione dell'autore servendosi evidentemente delle armi in dotazione al clan. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], da imprenditore colluso e diretto protagonista della capillare infiltrazione nell'assegnazione degli appalti relativi ai lavori di metanizzazione, ben sapeva che la protezione ricevuta nell'esercizio delle attività economiche e la soggezione di [OSCURATO:PERSONA] alle iniziative del clan non potevano che essere l'effetto del controllo del territorio/ esercitato dal clan di [OSCURATO:PERSONA] anche con il ricorso ad atti di violenza di tipo omicidiario. 2.4. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla determinazione del regime sanzionatorio sul presupposto della protrazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica fino all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] del 7 dicembre 2011, non è consentito sollecitando una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella dei giudici del merito che, come già chiarito esaminando gli altri motivi (vedi par. 2.1. in diritto), hanno considerato accertato il contributo dell'imputato funzionale all'operatività del sodalizio anche in epoca successiva alla cessazione dei lavori di metanizzazione e fino al citato arresto dell'esponente apicale. In ragione di tale accertamento hanno applicato il trattamento sanzionatorio all'epoca vigente più favorevole di quello successivo (pag. 94), 2.5. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché trascura che la Corte di appello, condividendo il giudizio di bilanciamento del Tribunale che aveva valutato equivalenti le attenuanti ex art. 62- bis cod. pen. e l'aggravante dell'essere l'associazione armata per la mancata acquisizione di elementi che deponevano per la prevalenza delle prime, ha determinato la pena, anziché in quella corretta di 7 anni di reclusione (minimo editale previsto, all'epoca di consumazione, per l'associazione mafiosa semplice dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., divenuto applicabile dopo il giudizio di equivalenza tra l'aggravante dell'associazione armata e le attenuanti generiche) ) in quella più favorevole di sei anni, erroneamente calcolata partendo dalla pena base di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. senza eseguire il giudizio di bilanciamento. 2.6. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla confisca ex art.12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), sono fondati. La confisca in esame, conseguente a condanna di alcuni reati fra cui quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen., deve essere disposta allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Nel giudizio di "sproporzione" i termini di raffronto dello squilibrio devono essere oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco rapportata non al momento della applicazione della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. La "giustificazione" credibile postula la prova della positiva liceità della loro provenienza e non quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Costanzo, Rv. 274550 - 01). Dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 04). Tale presunzione opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge del condannato, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, P.v. 283177 - 01; Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790 - 01). La Corte di appello non si è attenuta agli esposti principi ed ha posto a fondamento della decisione un apparato giustificativo contradditorio ed illogico. Nel valutare la capacità economica della moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'acquisizione dell'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA], successivamente donato alla figlia Iolanda, ha, da una parte, dato atto della percezione di redditi autonomi rispetto a quelli del coniuge, con un saldo progressivo annuo dal 2001 al 2013 sempre positivo, ritenendo attendibili i dati contenuti nella consulenza della difesa redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, ha ritenuto comunque assoggettabile a confisca il bene immobile a lei intestato per la sproporzione tra il valore del mutuo contratto nel 2005 per acquistarlo e la sua situazione reddituale, senza però specificare se ed in che termini l'acquisto dell'immobile fosse stato realizzato grazie alle risorse finanziarie provenienti dal marito, divenutone cointestatario di fatto. Non è stato nemmeno considerato che la restituzione della somma ricevuta dalla mutuataria doveva essere eseguita ratealmente negli anni successivi e non in un'unica soluzione. Quanto alle società COGEPI e AGM, la Corte di appello si è effettivamente limitata a richiamare le informative di GICO e ROS senza dare conto del loro contenuto, sicché non hanno avuto adeguata ed esaustiva risposta i rilievi dedotti nell'atto di appello con riferimento all'effettiva riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni di proprietà dell'AGM, considerato che tale società era stata costituita con conferimenti di beni immobili operati dEki genitori del condannato, nella qualità di soci, in epoca apparentemente non sospetta ed aveva negli anni successivi acquistato ulteriori beni immobiliari, utilizzando risorse generate dagli affari sociali e dai correlati profitti analiticamente indicati nelle scritture contabili, senza formalmente attingere a risorse provenienti dai lavori di metanizzazione o da altre attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, le argomentazioni tese a sostenere il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della confisca non possono ridursi alla mera rievocazione del contenuto di atti di polizia giudiziaria, ma devono esprimere la valenza obiettiva dei singoli elementi fattuali che consentono - secondo il convincimento raggiunto - di sostenere le conclusioni adottate. Come denunziato dal ricorrente non si rinviene alcun riferimento ai terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Sulle statuizioni di confisca va, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte Oraslra.d'Appello di Napoli che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi richiamati e colmando le lacune evidenziate. 3 [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato ed assorbente laddove denuncia l'omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza in violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, va preliminarmente rammentato che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255769 - 01). [OSCURATO:PERSONA] del primo grado del giudizio ha espressamente delimitato nel tempo il contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA], fissandone la durata fino al 1 dicembre 2003, epoca di ultimazione dei lavori di metanizzazione (pagg. 273 e seguenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA].). E' restata così esclusa ogni ulteriore condotta nel periodo successivo indicato dal capo d'imputazione, con contestazione aperta ("con condotta perdurate"). Tale accertamento, non più modificabile in assenza di appello sul punto da parte del pubblico ministero, è stato confermato dalla sentenza della Corte di appello che ha inoltre eliminato tutte le aggravanti contestate (pagg. 117 e 118). Da ciò è derivata l'immediata necessità di considerare il decorso del termine di prescrizione a partire dal 1 dicembre 2003, secondo la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto, ossia quella antecedente alle modifiche di cui alla legge n. 251 del 2005. Invero, l'applicazione di tale disciplina, tenuto conto che la pena applicabile a [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis è quella originariamente prevista dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. (limite massimo edittale sette anni di reclusione), porta a individuare, secondo la formulazione dell'art. 157, primo comma, n. 3, cod. pen. nel testo precedente a quello vigente, il termine ordinario di prescrizione di dieci anni. Tale termine, da calcolare a partire dal giorno 1 dicembre 2003, era già maturato prima del 29 giugno 2015, giorno in cui, a seguito dell'adozione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare (pag. 277 sentenza del Tribunale), è collocabile il primo atto che può avere dispiegato effetti interruttivi. La Corte di appello, una volta escluse le aggravanti, avrebbe dovuto, quindi, dichiarare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Non ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a ciò può provvedersi in questa sede con pronunz