CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2023
Cassazione n. 23675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.36373/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 48 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza nr. 4913/2018 della Corte d’Appello di Roma depositata in data 16/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16/7/2018, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società dal 12/5/2005 al 18/1/2011, al risarcimento dei danni in favore della curatela determinati in € 2.275.861, oltre interessi legali dalla domanda per le perdite sociali, da imputare alle condotte di mala gestiodell’amministratore così ripartite: a) € 297.876 per immobilizzazioni materiali, risultanti dal bilancio chiuso nel 2009, non rinvenute dal Curatore; b) € 59.762 iscritti al bilancio chiuso al 31/12/2009, non consegnat i al curatore; c) € 1.918.223 corrispondenti al valore nominale de i crediti iscritti al bilancio chiuso al 31/12/2009 che, in mancanza di elementi di segno contrario, si presumevano fossero stati incassati senza che gli importi fossero stati rinvenuti dal curatore. 1.1 I giudici capitolini, per quanto ancora rileva in questa sede, hanno rilevato: a) che il curatore era legittimato a promuovere l’azione di responsabilità spettante ai creditori anche nei confronti dell’amministratore della società a responsabilità limitata, b) che andava riconosciuta la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] non rilevando, quale causa di esonero della sua responsabilità, il fatto che a decorrere dal 18/1/2011, socio ed amministratore unico fosse diventato [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria; il Fallimento non ha svolto tempestive difese, mentre [OSCURATO:PERSONA] non le ha svolte affatto. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso depositato telematicamente dal Fallimento solo in data 21/1/2023 e, quindi, ben oltre i termini previsti dall’art 370 cpc (il ricorso era stato notificato in data 7/12/2018). 2 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 2 comma l.fall., in combinato disposto con gli artt. 2393, 2394 e 1476 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per essere stata affermata la responsabilità dell’amministratore sulla base di vaghi e generici elementi presuntivi estrapolati da dati di bilancio parzialie dalle domande di insinuazione al passivo. Il ricorrente richiama inoltre la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite nr 9100/2015 riportandone ampi brani dove si affrontano le questioni della natura della responsabilità amministratori, con riferimento ai fatti di mala gestio connessi alla irregolare tenuta della contabilità, alla sussistenza nesso di causalità tra le condotte ed il danno e ai criteri di liquidazione del danno; afferma, infine, che la Corte abbia erroneamente quantificato il danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare. 2.1 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione. 2.2 Le astratte e diffuse argomentazione svolte nello sviluppo della censura dal ricorrente con ampi richiami alla sentenza della Cassazione nr 9100/2015 sulla natura della responsabilità dell’amministratore, sul nesso di causalità tra le condotte antidoverose e il danno prodotto e sui criteri di determinazione del danno non si confrontano per nulla con i concreti fatti acclarati in sentenza e con le conseguenze giuridiche che i giudici di merito ne hanno tratto. 2.3 In particolare i giudici di seconde cure hanno in primo luogo precisato che «la mancata redazione, per vari anni, della documentazione amministrativa e contabile della società imposta dalla legge ..se non può determinare ex se una responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] sul piano risarcitorio, costituisce comunque un elemento assai significativo ai fini della valutazione della condotta da costui osservata, che deve ritenersi preordinata a rendere estremamente difficoltosa la ricostruzione delle scelte gestionali operate e la individuazione delle responsabilità ad esse connesse». 2.4 Contrariamente a quanto asserito dal Capponi, sono state, inoltre, ben specificate ed individuate le condotte, contrarie ai doveri di legge in merito alla conservazione patrimonio sociale, serbate dell’amministratore e costituite dalla mancata consegna al Curatore delle immobilizzazioni materiali (per un valore di € 297.876) e delle disponibilità liquide (€ 59.762), risultanti dal bilancio chiuso al 3 1/12/2009 e dal mancato rinvenimento dei crediti iscritti a bilancio per un valore nominale di € 1.918.223. 2.5 In particolare con riferimento ai crediti si afferma in sentenza che «in mancanza di dimostrazione (e, ancor prima di allegazione) da parte del Capponi di circostanze idonee ad escludere la relativa responsabilità, che sarebbero dovute emergere dalla documentazione amministrativa e contabile mai redatta nel corso della gestione, debbono far presumere – come correttamente ritenuto dal Tribunale –che detti crediti indicati in bilancio , fossero reali e che siano stati effettivamente incassati, senza però essere stati destinati al soddisfacimento del [OSCURATO:PERSONA] srl». 2.6 La Corte ha poi spiegato le ragioni per le quali l’avvicendamento nella carica di amministratore unico della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non abbia comportato il venir meno della responsabilità dell’amministratore cessato e della sua legittimazione attiva in quanto la società è rimasta attiva sino al 2010 e cioè sino a quando il Capponi ancora rivestiva la qualità di amministratore unico medesima. 2.7 Si è al cospetto di apprezzamenti di fatto del giudice di merito, censurabili in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all’art. 360 1 comma nr 5 cpc; il ricorrente non solo non ha dedotto tale vizio ma non ha neanche contestato gli accertamenti e le valutazioni in fatto compiute dai giudici di merito limitandosi a generiche e formali contestazioni. 2.7 Al riguardo è priva di rilevanza la sentenza penale , prodotta in allegato alla memoria ex art 380 bis cpc (peraltro fuori dai limiti, anche temporali, previsti dal testo novellato dell’art. 372 c.p.c., applicabile in base all’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149/22), la quale comunque si riferisce a fatti, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, diversi dalle condotte di mala gestio ascritte all’amministratore nel presente procedimento, chevedevano come parte offesa, costituitasi parte civile, non il fallimento , ma un diverso soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA] spa). 2.8 Va, infine, rilevato che, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale non ha proceduto alla quantificazione del danno utilizzando il criterio del differenziale tra attivo e passivo fallimentare, operazione consentita solo in via eccezionale e nei limiti tracciati dalla sentenza delle S.U nr 9100/2015, ma lo ha liquidato in considerazione degli specifici ammanchi accertati pari al valore nominale dei crediti, delle immobilizzazioni materiali e delle disponibilità liquide di cui al bilancio chiuso al 31/12/2009. 3 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto tempestive difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors