CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘ SZ 3 2 ORDINANZA sul ricorso 19465/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Mauro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo institore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Angelo ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in persona del suo curatore fallimentare; - intimato - avverso la sentenza n. 7171/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 20.12.2018, R.G. n. 4219/2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4901/2014, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo commissario giudiziale; domanda tesa ad ottenere l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e della sussistenza di un rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA], con inquadramento nel livello E del CCNL e con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla ricostruzione della carriera del ricorrente, sotto il profilo normativo e contributivo a far data dal 2002, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello che il Feliù aveva interposto contro la sentenza di primo grado, compensando le spese del secondo grado e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il gravame dell'appellante (con il quale egli lamentava l'erroneità della sentenza del primo giudice in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie), premettendo che all'appalto in questione, qualificabile come endo-aziendale, era applicabile ratione temporis la normativa di cui al d.lgs. n. 276/2003, e, segnatamente, dell'art. 29 di tale decreto, ma che, ai sensi del comma 3-bis di tale articolo, ricorrendo l'ipotesi ivi disciplinata, si applicava il disposto dell'art. 27, comma 2, dello stesso decreto. Tanto specificato, dopo ampia esposizione dei principi giudicati applicabili al caso anche secondo la giurisprudenza richiamata, la stessa Corte riteneva di condividere le considerazioni esposte di primo giudice in ordine alla valutazione della risultanze processuali, e, segnatamente, che, nel corso dell'istruttoria orale, non erano emersi elementi univoci e concordanti di riscontro e prova delle allegazioni dell'attore, e concludendo, anche sulla scorta della documentazione esaminata, per l'assenza di prova del dedotto fenomeno interpositorio. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. 6. L'altro intimato, ossia, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., è rimasto tale e non si è costituito (anche) in questa sede di legittimità. 7. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3 ed, in particolare, dell'art. 1 L. 1369/1960, dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003". In sintesi, deduce che, in base alla giurisprudenza di legittimità considerata, compresa Cass. n. 5648/2009, richiamata anche dalla Corte d'appello, l'indagine circa il divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro "dovrebbe essere principalmente concentrata sull'aspetto dell'organizzazione e della direzione dei prestatori di lavoro, e, qualora l'organizzazione e la gestione dei lavoratori sia in capo alla committente e non all'appaltatore, questo aspetto è indicatore di un appalto irregolare", mentre "l'indagine sul rischio economico e nei confronti dei terzi, che l'appaltatore può o meno assumere, è una indagine che risulta residuale e che semplicemente può, in presenza del primo requisito individuato dalla Giurisprudenza, avvalorare la tesi relativa all'appalto irregolare, ma la cui assenza non esclude che si sia effettivamente verificato un fenomeno di appalto illecito o un fenomeno interpositorio". Lamenta allora che: "Nonostante queste chiare indicazioni, il Giudice del Gravame nulla evidenzia sull'aspetto della gestione del rapporto di lavoro, ma approfondisce l'aspetto del rischio derivante dall'organizzazione dei fattori produttivi e l'assunzione dei relativi costi". Si duole, ancora, che <la Corte di Appello ha esaminato anche le risultanze dell'istruttoria orale esperita nonché la documentazione presente in atti, ritenendo che "l'attività svolta dall'appellante non ha assunto, in via quantomeno prevalente, i contenuti descritti in ricorso né si è esplicata in ambiti di competenza del personale di [OSCURATO:SOCIETA] o comunque eccedenti i contenuti dell'appalto ritenendo sufficiente ad escludere l'interposizione irregolare di manodopera che dalla prova testimoniale fosse emerso che il Feliù avesse svolto ANCHE attività di pulizia e che quella relativa alla micromanutenzione o comunque svolta all'interno del magazzino come attrezzista fosse in ogni caso contemplata dal capitolato di appalto". Passa quindi a "ben individuare la fattispecie che ci occupa, anche utilizzando quelle che sono state le risultanze della prova testimoniale nonché della documentazione presente in atti, al fine principale di poterla eventualmente inquadrare nella ipotesi di interposizione irregolare di manodopera". In particolare, espone una serie di aspetti che sarebbero stati "esclusi dall'indagine del Giudice del Gravame". Sostiene che, in base a quanto dedotto, sarebbe "evidente il vizio della sentenza impugnata che nulla dice circa la evidente ingerenza della committente-[OSCURATO:SOCIETA]- nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., nella direzione, nella formazione - emersa dalla prova testimoniale -, né del rischio di impresa che pendeva esclusivamente sulla committente". 2. Con un secondo motivo, lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.". Dopo talune premesse, deduce che: "La Corte ha però omesso di valutare fatti emersi dalla prova testimoniale che sono, invece, indicativi di ulteriori aspetti che ben potevano aggiungersi a quelli evidenziati dal giudice del gravame, e che questi ha invece completamente omesso di esaminare, ritenendo sufficienti, al fine della motivazione della propria decisione, soffermarsi esclusivamente sugli aspetti relativi alle mansioni svolte dal ricorrente". 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata. 3.1. In primo luogo, detta censura, come si è visto, è formulata anche in chiave di violazione o falsa applicazione dell'art. 1 L. 1369/1960, ma vanamente. Come si è premesso in narrativa, la Corte distrettuale ha ritenuto l'intera fattispecie dedotta in causa dall'attore assoggettata ratione temporis alla disciplina di cui al d.lgs. n. 276/2003, e, segnatamente, all'art. 29 di tale decreto in tema di "Appalto", e non già all'abrogato art. 1 L. n. 1369/1960 (cfr. pagg. 2- 3 dell'impugnata sentenza). E tale inquadramento giuridico del caso non ha formato oggetto d'impugnazione da parte del ricorrente. La stessa Corte ha sì fatto riferimento a Cass. n. 5648/2009, ma solo perché ha ritenuto "significativo ripercorrere l'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte con riferimento ad un fattispecie analoga, riguardante l'appalto tra RFI e Sogar per la gestione dei passaggi a livello, cadente sotto la previgente regolamentazione della legge 1369/60 ma utile agli effetti di causa in ordine al requisito dell'organizzazione (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lavoro 09 marzo 2009 n. 5648)" (cfr. in extenso pagg. 5-7 della sua sentenza). 3.2. L'impugnante, poi, neppure specifica sotto quali profili potrebbero reputarsi violati gli artt. da 20 a 28 compreso del cit.d.lgs. n. 276/2003. Secondo quanto pure anticipato, il giudice d'appello si è riferito all'art. 27, comma 2, del ridetto decreto, solamente perché l'art. 29, comma 3-bis, dello stesso, nell'ultimo periodo recita: "In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2" (cfr. pag. 3 della decisione gravata). 3.3. Resta, quindi, da considerare la pur dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ma, da questo punto di vista, il ricorrente trascura anzitutto di considerare che la Corte territoriale aveva premesso <che il Feliù aveva allegato in ricorso di aver svolto la propria attività presso l'O.M.R. (officina manutenzione rotabili) della stazione di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di rilevazione di anomalie delle sale montate a mezzo del trattamento ultrasuoni, bloccaggio, smontaggio e sostituzione ruote e carrelli, manutenzione impianto di tubi elettrici ed acqua e, in alcuni casi di assenza del ferroviere, della sostituzione di ceppi e ferodi; il tutto utilizzando materiale F.S. ed avendo autonomo accesso all'attrezzeria del deposito. Allo scopo il ricorrente aveva partecipato a corsi di formazione e, secondo la prospettazione, era stato retribuito "in nero" per tali prestazioni, come "straordinario">. Ebbene, la Corte d'appello ha poi ritenuto in primo luogo che: "Nel corso dell'istruttoria orale non sono emersi elementi univoci e concordanti di riscontro e prova delle allegazioni" dell'allora appellante. Tra l'altro, nell'esaminare le deposizioni rese dai testimoni escussi, riportava che: "... il teste Romano ha riferito che presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] vi era un responsabile della ditta che coordinava tutto il personale, compreso il ricorrente", e che l'altro teste Iacomino, peraltro dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], non era "stato in grado di precisare da chi il Feliù ricevesse direttive, riferendo genericamente che questi aveva lavorato "con noi con diretto contatto, utilizzando tutti gli attrezzi in dotazione [OSCURATO:SOCIETA]" (ma per un più completo resoconto delle testimonianze acquisite v. pag. 9 della pronuncia gravata).3.4. Nel considerare, inoltre, la documentazione a disposizione (cfr. pagg. 9-10 dell'impugnata sentenza), in rapporto alle emergenze delle prove orali, il giudice a quo aveva concluso che: "Le attività di magazzino (quelle di cui hanno riferito i testi) rientrano nell'ambito del capitolato, con immediata evidenza; nel complesso le mansioni del Feliù, come riferite dai testi, trovano piena corrispondenza con i contenuti del capitolato tecnico di appalto nel quale sono incluse le attività di piccola manutenzione e magazzino, come servizi a basso contenuto specialistico. Le ulteriori risultanze documentali non conducono a risultati favorevoli alla tesi dell'appellante: i certificati di abilitazione riguardano la manovra di carrelli elevatori ed il verbale di addestramento concerne la micromanutenzione; gli ordini di servizio di [OSCURATO:SOCIETA] allegati in atti non sono diretti specificamente al ricorrente". 3.5. Appare evidente, perciò, che il ricorrente non tiene conto del dato che la sentenza impugnata, in base alle risultanze probatorie a disposizione, giunge alla conclusione che non avesse trovato riscontro proprio la prospettazione in punto di fatto dell'attore e che, comunque, non fosse stata raggiunta una prova certa che le prestazioni del Feliù fossero dirette e/o organizzate dalla committente [OSCURATO:SOCIETA] piuttosto che dall'appaltatrice sua datrice di lavoro (cfr. in particolare i passi su riportati delle testimonianze del Romano e del Iacomino), mentre era risultata una piena corrispondenza delle mansioni svolte dal Feliù con i contenuti del capitolato tecnico dell'appalto che legava la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.6. Del resto, come si è visto, il ricorrente, nello svolgimento del primo motivo, contrappone alla lettura della fattispecie concreta, senz'altro fornita dalla Corte di merito sulla scorta delle emergenze a disposizione, una propria differente ricostruzione (cfr. in particolare pagg. 17-19 del ricorso), che ovviamente non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità.4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4.1. Occorre in tal senso ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 4.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle pretese attoree, il ricorrente neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse. 5. Mette conto aggiungere che analoghi motivi di ricorso per cassazione sono stati giudicati anzitutto inammissibili (oltre che infondati nel merito di legittimità) con ancor recente ordinanza di questa Corte in relazione a fattispecie concreta che riguardava il medesimo appalto che qui ci occupa (cfr. Cass. civ., sez. 6-L, ord.9.5.2022, n. 14649, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti in senso conforme). 6. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tito