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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alle contestate aggravanti, e ha ridotto la pena inflitta per il tentativo di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito con più fendenti di coltello alla testa, in regione parietale sinistra e frontale, a causa di un diverbio per motivi di viabilità stradale, e per il porto abusivo di un coltello, utilizzato nel tentativo di omicidio, fatti avvenuti in Napoli il 25 gennaio 2020.

2. In seguito ad una collisione tra la sua autovettura e quella di [OSCURATO:PERSONA], cugina della moglie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato a discutere in maniera animata e concitata con [OSCURATO:PERSONA], fu invitato da [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo del fatto, prima a calmarsi e poi ad allontanarsi e sporgere nei modi di legge denuncia del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] si allontanò ma dopo circa mezz'ora ritornò sul luogo dell'incidente stradale e del diverbio, armato di un coltello della lunghezza di cm 12.5, di cui 5 di lama; si scagliò repentinamente contro [OSCURATO:PERSONA] e lo colpì con almeno quattro fendenti al capo, al viso, al collo e alla schiena.

Alterio reagì e riuscì a disarmare il suo aggressore, ma fu ostacolato dall'intervento di un complice che consentì a Sorrentino di liberarsi dalla presa e darsi alla fuga.

3. Così ricostruita la vicenda, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di derubricazione nel delitto di lesioni personali, in ragione della elevata potenzialità offensiva della condotta dell'imputato che si servì di un'arma certamente idonea ad attentare alla vita della vittima, colpita con diversi fendenti, sferrati in rapida successione e indirizzati verso zone vitali.

Ha escluso che possano residuare dubbi sulla sussistenza della volontà omicida, come si desume dal numero dei colpi inflitti, dai distretti corporei raggiunti, dal mezzo lesivo utilizzato.

Ha quindi confermato il giudizio sulle aggravanti, specificamente sulla premeditazione perché l'aggressione fu manifestazione di un proposito criminoso verosimilmente sorto già al momento del precedente alterco e mantenutosi costante nell'arco temporale conclusosi con il ritorno sui luoghi dell'imputato.

Questi prima si allontanò e poi fece ritorno armato di coltello in ragione di una ben ponderata determinazione di rivalsa.

L'imputato ebbe pertanto modo di riflettere sulla sua azione ed eventualmente desistere dal proposito criminoso, ma, procuratosi un'arma e spalleggiato da un complice, organizzò una vera e propria spedizione punitiva, animata da motivi futili, perché originata da un banale sinistro stradale e dallo scontro verbale che ne seguì.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in termini di delitto di lesioni personali.

La Corte di appello ha trascurato di considerare i plurimi aspetti posti in evidenza dalla difesa, limitandosi a richiamare quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del dolo diretto o alternativo e la compatibilità con il tentativo di quest'ultima forma di dolo.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili.

La Corte di appello non ha considerato quanto indicato dalla difesa, ossia che l'allontanamento dal luogo dello scontro non fu certo funzionale ad armarsi di un coltello, di cui il ricorrente aveva sin da subito la disponibilità.

In ordine alla ritenuta futilità dei motivi la Corte di appello non ha considerato quanto indicato dalla moglie di D'Alterio, ossia che il marito si era alterato con il ragazzo, l'attuale ricorrente, tanto che lei aveva temuto una reazione dello stesso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi elaborati della giurisprudenza di legittimità, ha valutato sia i requisiti della idoneità e univocità degli atti che il profilo dell'elemento soggettivo alla luce delle modalità di realizzazione della condotta aggressiva.

Ha quindi preso in considerazione il numero di colpi inferti, i distretti corporei raggiunti dai colpi, la particolare potenzialità offensiva del coltello utilizzato.

I colpi furono assestati in rapida successione, ben quattro fendenti raggiunsero la vittima all'altezza della testa, al collo e alla schiena, tutte zone vitali perché ad alta vascolarizzazione e sedi di organi vitali; la ferita prodotta alla testa fu profonda e la lama del coltello, di ben cm. cinque, lambì l'occhio sinistro, potendo così arguirsi che, se solo fosse penetrata anche soltanto parzialmente, avrebbe cagionato la morte della vittima.

I colpi furono inferti con violenza, e ne è prova il fatto che la vittima, pur se indossava al momento dell'aggressione un giubbotto, riportò ferite sia al dorso che al torace, oltre che un trauma cranico per il quale fu disposto precauzionalmente il ricovero, a dimostrazione della forza violenta con cui l'imputato agì.

La ricostruzione operata con argomenti logici e adeguati non è messa in crisi dai rilievi difensivi.

La Corte di appello si è fatta carico di essi, riproposti con il ricorso per cassazione, e ha condivisibilmente rilevato che la mancanza di lesioni letali non esclude la configurabilità del tentativo di omicidio e che la non particolare severità delle lesioni effettivamente prodotte non è di ostacolo all'apprezzamento del carattere di idoneità degli atti, che va apprezzato, come è noto, con giudizio ex ente e quindi indifferente a quel che poi è il risultato che si viene a determinare.

È ovvio che, ove nella valutazione dei dati rilevanti rientrasse anche il tipo di conseguenze degli atti compiuti, questi non potrebbero mai dirsi idonei alla produzione dell'evento lesivo per la semplice ragione che la realizzazione dell'evento è incompatibile con il delitto tentato.

Quanto poi all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, l'azione aggressiva dell'imputato si arrestò non già per una volontaria desistenza ma perché questi, a seguito della colluttazione con la vittima in uno spazio ristretto, perse l'equilibrio e cadde a terra.

Non si può allora sostenere, come fatto dalla difesa, che la mancata prosecuzione dell'aggressione sia indicativa dell'assenza di volontà omicida.

3. Il secondo motivo è pur esso infondato.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di futilità del motivo.

Ha ben spiegato come l'azione aggressiva fu scatenata da un banale diverbio per un modesto sinistro stradale: si trattò pertanto di una reazione sproporzionata, non potendo una banale lite per questioni di viabilità stradale dare conto di quel minimo di proporzione tra stimolo e reazione criminosa.

Ha quindi fatto corretta applicazione del principio per il quale "ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprorevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente" - Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119 -.

La Corte di appello non ha mancato di considerare il dato su cui ha insistito la difesa, ossia che l'alterco con la vittima fu vivace e che questa assunse un atteggiamento di prevaricazione, ma ha rilevato, con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità, che in ogni caso la reazione dell'imputato fu sproporzionata e che pertanto la lite null'altro fu che un mero pretesto per dare sfogo a impulsi criminali e violenti.

La Corte di appello ha ben motivato anche sull'aggravante della premeditazione.

Tra lo scontro verbale con la vittima e l'aggressione armata trascorse, a giudizio della Corte di appello, un discreto lasso temporale, pari a mezz'ora circa, durante il quale l'imputato si allontanò dal luogo dell'alterco, si armò di coltello, si procurò un complice, che gli fu poi di aiuto nel darsi alla fuga in esito alla colluttazione, e fece ritorno per portare a compimento quella che è apparsa una vera e propria azione punitiva.

La non particolare ampiezza del lasso temporale tra l'insorgenza del proposito criminale e la sua realizzazione non è di ostacolo alla configurazione dell'aggravante, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere" - Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492 -.

E la Corte di appello ha dato conto della sufficienza di quel lasso temporale a far sì che l'imputato, che già era animato da un proposito di rivalsa, si procurasse un complice ed un coltello, persistendo in tal modo per un tempo sufficiente, nel suo programma criminoso.

Ha poi replicato ai rilievi difensivi, per i quali l'aggressione armata fu conseguenza d'impeto di un secondo alterco, che avrebbe avuto luogo al ritorno sui luoghi del primo diverbio, osservando che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, l'imputato, ritornato sui luoghi, entrò all'interno del negozio ove si trovava [OSCURATO:PERSONA] e lo aggredì senza alcuna esitazione.

Se pure, infine, si dovesse ritenere, dando credito alle argomentazioni di ricorso, che l'imputato aveva il coltello con sé già al momento del primo diverbio, benché di tale dato non vi sia traccia in sentenza, le argomentazioni ivi svolte in ordine alla aggravante della premeditazione non sarebbero in alcun modo scalfite, sia perché quel lasso temporale servì in ogni caso all'imputato per procurarsi un aiuto, un complice, la cui presenza al momento dell'aggressione fu determinante, sia perché quel che importa è non già che quel tempo fu sfruttato per meglio organizzare l'aggressione quanto per la sedimentazione del proposito criminoso, per il suo radicamento nell'animo dell'agente.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alle contestate aggravanti, e ha ridotto la pena inflitta per il tentativo di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito con più fendenti di coltello alla testa, in regione parietale sinistra e frontale, a causa di un diverbio per motivi di viabilità stradale, e per il porto abusivo di un coltello, utilizzato nel tentativo di omicidio, fatti avvenuti in Napoli il 25 gennaio 2020. 2. In seguito ad una collisione tra la sua autovettura e quella di [OSCURATO:PERSONA], cugina della moglie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato a discutere in maniera animata e concitata con [OSCURATO:PERSONA], fu invitato da [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo del fatto, prima a calmarsi e poi ad allontanarsi e sporgere nei modi di legge denuncia del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] si allontanò ma dopo circa mezz'ora ritornò sul luogo dell'incidente stradale e del diverbio, armato di un coltello della lunghezza di cm 12.5, di cui 5 di lama; si scagliò repentinamente contro [OSCURATO:PERSONA] e lo colpì con almeno quattro fendenti al capo, al viso, al collo e alla schiena. Alterio reagì e riuscì a disarmare il suo aggressore, ma fu ostacolato dall'intervento di un complice che consentì a Sorrentino di liberarsi dalla presa e darsi alla fuga. 3. Così ricostruita la vicenda, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di derubricazione nel delitto di lesioni personali, in ragione della elevata potenzialità offensiva della condotta dell'imputato che si servì di un'arma certamente idonea ad attentare alla vita della vittima, colpita con diversi fendenti, sferrati in rapida successione e indirizzati verso zone vitali. Ha escluso che possano residuare dubbi sulla sussistenza della volontà omicida, come si desume dal numero dei colpi inflitti, dai distretti corporei raggiunti, dal mezzo lesivo utilizzato. Ha quindi confermato il giudizio sulle aggravanti, specificamente sulla premeditazione perché l'aggressione fu manifestazione di un proposito criminoso verosimilmente sorto già al momento del precedente alterco e mantenutosi costante nell'arco temporale conclusosi con il ritorno sui luoghi dell'imputato. Questi prima si allontanò e poi fece ritorno armato di coltello in ragione di una ben ponderata determinazione di rivalsa. L'imputato ebbe pertanto modo di riflettere sulla sua azione ed eventualmente desistere dal proposito criminoso, ma, procuratosi un'arma e spalleggiato da un complice, organizzò una vera e propria spedizione punitiva, animata da motivi futili, perché originata da un banale sinistro stradale e dallo scontro verbale che ne seguì. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in termini di delitto di lesioni personali. La Corte di appello ha trascurato di considerare i plurimi aspetti posti in evidenza dalla difesa, limitandosi a richiamare quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del dolo diretto o alternativo e la compatibilità con il tentativo di quest'ultima forma di dolo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili. La Corte di appello non ha considerato quanto indicato dalla difesa, ossia che l'allontanamento dal luogo dello scontro non fu certo funzionale ad armarsi di un coltello, di cui il ricorrente aveva sin da subito la disponibilità. In ordine alla ritenuta futilità dei motivi la Corte di appello non ha considerato quanto indicato dalla moglie di D'Alterio, ossia che il marito si era alterato con il ragazzo, l'attuale ricorrente, tanto che lei aveva temuto una reazione dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi elaborati della giurisprudenza di legittimità, ha valutato sia i requisiti della idoneità e univocità degli atti che il profilo dell'elemento soggettivo alla luce delle modalità di realizzazione della condotta aggressiva. Ha quindi preso in considerazione il numero di colpi inferti, i distretti corporei raggiunti dai colpi, la particolare potenzialità offensiva del coltello utilizzato. I colpi furono assestati in rapida successione, ben quattro fendenti raggiunsero la vittima all'altezza della testa, al collo e alla schiena, tutte zone vitali perché ad alta vascolarizzazione e sedi di organi vitali; la ferita prodotta alla testa fu profonda e la lama del coltello, di ben cm. cinque, lambì l'occhio sinistro, potendo così arguirsi che, se solo fosse penetrata anche soltanto parzialmente, avrebbe cagionato la morte della vittima. I colpi furono inferti con violenza, e ne è prova il fatto che la vittima, pur se indossava al momento dell'aggressione un giubbotto, riportò ferite sia al dorso che al torace, oltre che un trauma cranico per il quale fu disposto precauzionalmente il ricovero, a dimostrazione della forza violenta con cui l'imputato agì. La ricostruzione operata con argomenti logici e adeguati non è messa in crisi dai rilievi difensivi. La Corte di appello si è fatta carico di essi, riproposti con il ricorso per cassazione, e ha condivisibilmente rilevato che la mancanza di lesioni letali non esclude la configurabilità del tentativo di omicidio e che la non particolare severità delle lesioni effettivamente prodotte non è di ostacolo all'apprezzamento del carattere di idoneità degli atti, che va apprezzato, come è noto, con giudizio ex ente e quindi indifferente a quel che poi è il risultato che si viene a determinare. È ovvio che, ove nella valutazione dei dati rilevanti rientrasse anche il tipo di conseguenze degli atti compiuti, questi non potrebbero mai dirsi idonei alla produzione dell'evento lesivo per la semplice ragione che la realizzazione dell'evento è incompatibile con il delitto tentato. Quanto poi all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, l'azione aggressiva dell'imputato si arrestò non già per una volontaria desistenza ma perché questi, a seguito della colluttazione con la vittima in uno spazio ristretto, perse l'equilibrio e cadde a terra. Non si può allora sostenere, come fatto dalla difesa, che la mancata prosecuzione dell'aggressione sia indicativa dell'assenza di volontà omicida. 3. Il secondo motivo è pur esso infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di futilità del motivo. Ha ben spiegato come l'azione aggressiva fu scatenata da un banale diverbio per un modesto sinistro stradale: si trattò pertanto di una reazione sproporzionata, non potendo una banale lite per questioni di viabilità stradale dare conto di quel minimo di proporzione tra stimolo e reazione criminosa. Ha quindi fatto corretta applicazione del principio per il quale "ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprorevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente" - Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119 -. La Corte di appello non ha mancato di considerare il dato su cui ha insistito la difesa, ossia che l'alterco con la vittima fu vivace e che questa assunse un atteggiamento di prevaricazione, ma ha rilevato, con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità, che in ogni caso la reazione dell'imputato fu sproporzionata e che pertanto la lite null'altro fu che un mero pretesto per dare sfogo a impulsi criminali e violenti. La Corte di appello ha ben motivato anche sull'aggravante della premeditazione. Tra lo scontro verbale con la vittima e l'aggressione armata trascorse, a giudizio della Corte di appello, un discreto lasso temporale, pari a mezz'ora circa, durante il quale l'imputato si allontanò dal luogo dell'alterco, si armò di coltello, si procurò un complice, che gli fu poi di aiuto nel darsi alla fuga in esito alla colluttazione, e fece ritorno per portare a compimento quella che è apparsa una vera e propria azione punitiva. La non particolare ampiezza del lasso temporale tra l'insorgenza del proposito criminale e la sua realizzazione non è di ostacolo alla configurazione dell'aggravante, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere" - Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492 -. E la Corte di appello ha dato conto della sufficienza di quel lasso temporale a far sì che l'imputato, che già era animato da un proposito di rivalsa, si procurasse un complice ed un coltello, persistendo in tal modo per un tempo sufficiente, nel suo programma criminoso. Ha poi replicato ai rilievi difensivi, per i quali l'aggressione armata fu conseguenza d'impeto di un secondo alterco, che avrebbe avuto luogo al ritorno sui luoghi del primo diverbio, osservando che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, l'imputato, ritornato sui luoghi, entrò all'interno del negozio ove si trovava [OSCURATO:PERSONA] e lo aggredì senza alcuna esitazione. Se pure, infine, si dovesse ritenere, dando credito alle argomentazioni di ricorso, che l'imputato aveva il coltello con sé già al momento del primo diverbio, benché di tale dato non vi sia traccia in sentenza, le argomentazioni ivi svolte in ordine alla aggravante della premeditazione non sarebbero in alcun modo scalfite, sia perché quel lasso temporale servì in ogni caso all'imputato per procurarsi un aiuto, un complice, la cui presenza al momento dell'aggressione fu determinante, sia perché quel che importa è non già che quel tempo fu sfruttato per meglio organizzare l'aggressione quanto per la sedimentazione del proposito criminoso, per il suo radicamento nell'animo dell'agente. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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