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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01392/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7 dicembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2019 per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l'abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7 dicembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2019 per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l'abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris