CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 21662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2784-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2784/2018 Cron. Rep. Ud.08/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1560/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 1119/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 17 luglio 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Varese ed in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti e fondata la sola pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale, ribadita l’esclusione della conversione, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che, per la cassazione d ella sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Bergo; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 115, comma 2, c.p.c., 5 legge n. 225/92, 2, comma 6, d.l. n. 225/10, 20 e 21 d.lgs. n. 276/03, 5 d.lgs. n. 368/01 e 36 d.lgs. n. 165/01, nonché della direttiva 99/70/CE e dell’art. 20 del CCNL 2002/2005 relativo al comparto Ministeri, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente considerato illegittimi gli stipulati contratti nonostante che essi fossero consentiti dalle deroghe introdotte dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate dalla Protezione Civile per fronteggiare lo straordinario e notorio fenomeno dell’immigrazione clandestina di massa che ha interessato il nostro Paese e per aver la Corte medesima omesso di considerare la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, della prevista stabilizzazione, che si dichiara non essere ancora intervenuta; - che la censura principale di cui al formulato motivo di impugnazione è infondata, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con sentenza n. 24697/21 su un motivo di doglianza sovrapponibile a quello in oggetto; - che è pur vero che le O.P.C.M., diversamente dagli atti governativi con valore di legge, sono espressione di autonomia e operano generalmente nel campo dell’attività amministrativa; pur non potendo assurgere a valore di legge, sono nel proprio ambito indipendenti e, nel contenuto, soggette solo alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento; non sono vincolate da altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte da cui traggono origine, il che ne giustifica la denominazione di "ordinanze libere" (Cass. S.U. n. 4813/2006; Cass. n. 13482/2018, Cass. n. 16450/2007); - che l'eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017); - che ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018); - ch e, pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate; - che n eppure è sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l'applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v. Cass. n. 24490/2019, cit.);e sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti; - che, parimenti infondato è l’ulteriore profilo considerato in subordine nel formulato motivo di impugnazione, atteso che la mancata stabilizzazione della Bergo esclude la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito” per aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo escludendosi, in considerazione della formulata subordinata, intesa a dare rilievo ad una futura ipotetica stabilizzazione, la condanna ex art. 96 c.p.c.; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti delle amministrazioni della Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis, Cass. n. 17361/2017) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200