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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45619/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava parzialmente quella emessa dal G.u.p. del Tribunale barese, per quanto di interesse confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] n ordine a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo l'imputato amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 20 gennaio 2011 nonché, successivamente, durante l'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 1 ottobre 2012.

Confermava, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate dei plurimi fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, variamente articolati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata che avrebbe esteso gli effetti di una premessa errata, traendo dall'episodio della affermata distrazione di 829,39 euro, destinati quale retribuzione a una dipendente nel periodo di amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], la conseguenza della volontà dolosa dell'imputato anche in relazione alle altre distrazioni avvenute durante l'amministrazione di Ciriello.

In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che nessuna altra condotta distrattiva fu consumata durante l'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], nonché che l'irrisorio importo della prima condotta risultava inadeguato a integrare il delitto e la prova del dolo.

Inoltre, da tale errata premessa sarebbe scaturita, secondo il ricorrente — nonostante vi fosse stata una originaria archiviazione da parte del G.i.p. quanto al medesimo reato — l'attribuzione erronea a [OSCURATO:PERSONA] della qualità di amministratore di fatto, con la conseguente responsabilità per le condotte distrattive contestate, fondate su deduzioni infondate, come quella della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella società fallita, in quanto soci erano esclusivamente la figlia e la moglie del predetto; inoltre, il contratto stipulato, come da rogito, da Ciriello per l'affitto del ramo di azienda della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva erroneamente ricondotto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della circostanza che della società locataria erano soci la moglie e la figlia di [OSCURATO:PERSONA], mentre invece il rapporto scaturiva dalla sola iniziativa di Ciriello, tanto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo, in assenza di incarichi societari nella [OSCURATO:SOCIETA]., di recuperare i beni aziendali dopo la risoluzione del rapporto per morosità con la società locataria.

Anche la stipula del contratto di locazione di un box da parte di [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. al posto di Ciriello, era dettato dalla impossibilità di quest'ultimo di provvedervi, a fronte della urgenza dettata dalla necessità di liberare altro locale occupato dai beni aziendali della fallita.

Pertanto, manifestamente contraddittoria oltre che illogica risulterebbe — anche per travisamento delle relazioni ex art. 33 legge fall. del curatore fallimentare e di quella del consulente del pubblico ministero, allegate al ricorso — la sentenza impugnata, ove riconosce la qualità di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di atti redatti personalmente da Ciriello, relativi alla vendita delle autovetture e alla cessione di merci per il valore di euro 334.876,00, risultanti come ceduti senza incasso alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla apprensione di oltre 8000,00 euro che dovevano essere in cassa al momento del fallimento.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 69 e 62-bis cod. pen. nonché 219, comma 1 e comma 2 n. 1 legge fall.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'unica responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto, in ordine alla distrazione del predetto irrisorio importo e all'affitto del ramo di azienda per poco più di 20.000,00 euro, il che avrebbe dovuto condurre la Corte di appello, che non ha fatto buon governo dei principi di diritto in materia, a ritenere insussistente l'aggravante del danno rilevante, come anche a quantificare in misura ridotta la pena tenendo in conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo più defilato di C:iriello, difettando la motivazione su entrambi i profili di censura.

5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi come il motivo risulti aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

A ben vedere la Corte di appello conferma il ruolo, già ritenuto dal G.u.p., di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, rilevando come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ne fuoriuscì successivamente; subentrarono come soci la moglie e la figlia dell'imputato, quest'ultima amministratrice unica dalla costituzione fino a che non le subentrò il padre Fabio solo per otto mesi; inoltre, il curatore rilevava come esistessero documenti e scritture private firmate da [OSCURATO:PERSONA], al di là di incarichi societari, con le quali venivano acquisite con contratti preliminari due imprese dalla fallita; inoltre, deponeva per il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato anche la stipula del contratto di affitto di azienda da parte della fallita — a firma dell'amministratore di diritto Ciriello subentrato a [OSCURATO:PERSONA] — in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale era socio la moglie dell'imputato al 90%, istituita nel mese precedente la cessione, mentre non molto tempo dopo la società locataria sarebbe stata messa in liquidazione e proprio [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe divenuto il liquidatore.

Inoltre, rilevava la Corte di appello come anche la sede della società, all'atto del fallimento, risultasse essere coincidente con un box auto preso in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del contratto sottoscritto però proprio da [OSCURATO:PERSONA], con timbro della società, apponendo la firma dell'amministratore Ciriello.

La Corte di appello escludeva l'adeguatezza delle giustificazioni dello [OSCURATO:PERSONA] a riguardo, che aveva riferito che si era trattato di un intervento urgente per liberare i locali occupati dai beni aziendali e porli nel box auto.

Il curatore, inoltre, rilevava — rappresenta anche la Corte di merito — che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fornirgli una pluralità di informazioni sulla società fallita, a riprova della conoscenza degli interna corporis della stessa, aggiungendo che la moglie e la figlia dell'imputato nulla sapevano della vita sociale.

Ciò dimostrava, secondo la Corte di appello, che [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale dominus della fallita, tanto da scegliere, personalmente e pur non avendo ruoli sociali, il suo successore quale amministratore di diritto nella persona di Ciriello.

Inoltre, sempre [OSCURATO:PERSONA] al curatore descriveva le ragioni della cessione dell'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., «per cristallizzare la debitoria della [OSCURATO:SOCIETA].», nonché come fosse stata una operazione tesa a risanare la [OSCURATO:SOCIETA]., e riferiva anche della cessazione dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e della ubicazione dei beni aziendali.

Per tutte tali emergenze, ritenute indicative di un ruolo di amministrazione attiva di fatto, la Corte di appello indicava [OSCURATO:PERSONA] come «regista di una serie di operazioni finalizzate a svuotare il patrimonio, di beni, arredi, merci credito».

A ben vedere si tratta di una conclusione per un verso coerente e non manifestamente illogica rispetto all'analisi delle risultanze probatorie, oltre che corretta in diritto, in quanto rispondente al consolidato orientamento della Corte di cassazione, per il quale la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art.2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.

Nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).

Nel caso in esame la continuità della presenza operativa di [OSCURATO:PERSONA] fin dalla costituzione della società fallita, nonché attraverso le congiunte, soci della fallita, poi come amministratore di diritto subentrando alla figlia, ancora come amministratore di fatto per quanto emergente dagli atti di gestione palesatisi negli atti preliminari recanti la firma di [OSCURATO:PERSONA], anche quando lo stesso non ricopriva alcun incarico sociale e anche in indebita sostituzione di Ciriello per l'affitto del box-sede sociale, nonché infine il ruolo di liquidatore assunto nella società [OSCURATO:SOCIETA]., affittuaria dell'azienda ceduta dalla fallita: ebbene tali indici sintomatici risultano correttamente valutati dalla Corte territoriale e agli stessi si aggiungono la conoscenza approfondita della storia e delle vicende della società fallita, tale da potere essere narrata solo da chi ha amministrato la società, di diritto e poi di fatto, come emerge anche dalle dichiarazioni di Ciriello, che riferiva a sua volta di aver assunto solo formalmente la carica di amministratore di diritto.

Né colgono nel segno le censure che deducono travisamento, con riferimento al contenuto della relazione del curatore fallimentare e del consulente del pubblico ministero.

Quanto alla prima, il ricorrente richiama il fol. 11 della relazione del curatore fallimentare, al fine di evidenziare come il curatore avrebbe indicato che la causa del dissesto fosse da rinvenirsi nelle sole operazioni di Ciriello.

In vero, dalla relazione del curatore emerge che le cause del dissesto fossero già presenti al momento del subentro di Ciriellio al posto di [OSCURATO:PERSONA] (fol. 12): senza considerare che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.\\) Quanto, invece, all'ulteriore dedotto travisamento, il fol. 15 della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, datata 27 giugno 2014, conferma e riferisce della sottrazione dell'importo dovuto alla dipendente da parte di [OSCURATO:PERSONA].

A ogni buon conto il motivo trascura di confrontarsi con l'insieme delle emergenze, anche antecedenti e successive ai mesi di amministrazione di diritto, procedendo con una parcellizzazione che isola i singoli elementi sintomatici e denuncia che la prova del dolo richiesto sarebbe il frutto «sproporzionato», per così dire, della sottrazione dell'importo di poco più di ottocento euro.

In vero, proprio le emergenze correttamente esaminate dalla Corte di appello conducono a ritenere correttamente integrato ill dolo generico richiesto, in quanto l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è integrato non dalla consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501) Per altro i dedotti travisamenti, oltre che inesistenti nei termini prospettati, risultano difettare di specificità, in quanto, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il motivo contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tatiarico, Rv. 272492 - 01).

I due profili evidenziati non incidono in alcun modo sul costrutto argomentativo complessivo.

Né incidente in modo disarticolante, in quanto del tutto marginale, è l'evocato equivoco relativo al conflitto di interesse che la Corte di appello avrebbe ritenuto da attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA], mentre la consulente del pubblico ministero attribuiva, con riferimento oggettivo, alla sussistenza del conflitto fra cedente l'azienda e cessionaria, in quanto in entrambi soci erano la moglie e la figlia dello [OSCURATO:PERSONA].

Senza contare che il ricorrente non si confronta con le dichiarazioni eteroaccusatorie di Ciriello, oltre che con le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al curatore, dimostrative del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, il che rende ulteriormente aspecifico il motivo, difettando la necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), ben potendo essere utilizzate le dichiarazioni dal fallito al curatore non essendo le stesse soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispei:tive e di vigilanza (Sez.5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; mass. conf.

N. 46422 del 2013 Rv. 257584 - 01, N. 49132 del 2013 Rv. 257650 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità.

3. Quanto al secondo motivo, nella sua prima parte si basa sulla doglianza che si è già ritenuta infondata, che [OSCURATO:PERSONA] non fosse amministratore di fatto, il che invece è per la motivazione non manifestamente illogica e in diritto corretta della Corte territoriale.

Quanto alla rilevante gravità del danno, quindi, non deve riferirsi alle sole distrazioni attribuite dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di diritto o alla cessione dell'azione in fitto, in quanto l'imputato risponde, fra l'altro, anche della distrazione di merce per 334.076 euro, il che in diritto è assolutamente corretto, in quanto la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01).

Ne consegue che anche tale presupposto della censura, che denuncia l'insussistente motivazione sulla aggravante del danno patrimoniale rilevante, non è fondato e corretto resta il giudizio di equivalenza, anche in ragione di un precedente penale per truffa.

Adeguatamente motivata è anche la quantificazione della pena, sostanzialmente di poco superiore al minimo, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 7 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende„ così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6(2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, riformava parzialmente quella emessa dal G.u.p. del Tribunale barese, per quanto di interesse confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] n ordine a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo l'imputato amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 20 gennaio 2011 nonché, successivamente, durante l'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 1 ottobre 2012. Confermava, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate dei plurimi fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, variamente articolati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che avrebbe esteso gli effetti di una premessa errata, traendo dall'episodio della affermata distrazione di 829,39 euro, destinati quale retribuzione a una dipendente nel periodo di amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], la conseguenza della volontà dolosa dell'imputato anche in relazione alle altre distrazioni avvenute durante l'amministrazione di Ciriello. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che nessuna altra condotta distrattiva fu consumata durante l'amministrazione di diritto di [OSCURATO:PERSONA], nonché che l'irrisorio importo della prima condotta risultava inadeguato a integrare il delitto e la prova del dolo. Inoltre, da tale errata premessa sarebbe scaturita, secondo il ricorrente — nonostante vi fosse stata una originaria archiviazione da parte del G.i.p. quanto al medesimo reato — l'attribuzione erronea a [OSCURATO:PERSONA] della qualità di amministratore di fatto, con la conseguente responsabilità per le condotte distrattive contestate, fondate su deduzioni infondate, come quella della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella società fallita, in quanto soci erano esclusivamente la figlia e la moglie del predetto; inoltre, il contratto stipulato, come da rogito, da Ciriello per l'affitto del ramo di azienda della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva erroneamente ricondotto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della circostanza che della società locataria erano soci la moglie e la figlia di [OSCURATO:PERSONA], mentre invece il rapporto scaturiva dalla sola iniziativa di Ciriello, tanto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo, in assenza di incarichi societari nella [OSCURATO:SOCIETA]., di recuperare i beni aziendali dopo la risoluzione del rapporto per morosità con la società locataria. Anche la stipula del contratto di locazione di un box da parte di [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. al posto di Ciriello, era dettato dalla impossibilità di quest'ultimo di provvedervi, a fronte della urgenza dettata dalla necessità di liberare altro locale occupato dai beni aziendali della fallita. Pertanto, manifestamente contraddittoria oltre che illogica risulterebbe — anche per travisamento delle relazioni ex art. 33 legge fall. del curatore fallimentare e di quella del consulente del pubblico ministero, allegate al ricorso — la sentenza impugnata, ove riconosce la qualità di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di atti redatti personalmente da Ciriello, relativi alla vendita delle autovetture e alla cessione di merci per il valore di euro 334.876,00, risultanti come ceduti senza incasso alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla apprensione di oltre 8000,00 euro che dovevano essere in cassa al momento del fallimento. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 69 e 62-bis cod. pen. nonché 219, comma 1 e comma 2 n. 1 legge fall. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'unica responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto, in ordine alla distrazione del predetto irrisorio importo e all'affitto del ramo di azienda per poco più di 20.000,00 euro, il che avrebbe dovuto condurre la Corte di appello, che non ha fatto buon governo dei principi di diritto in materia, a ritenere insussistente l'aggravante del danno rilevante, come anche a quantificare in misura ridotta la pena tenendo in conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo più defilato di C:iriello, difettando la motivazione su entrambi i profili di censura. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi come il motivo risulti aspecifico, oltre che manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello conferma il ruolo, già ritenuto dal G.u.p., di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, rilevando come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ne fuoriuscì successivamente; subentrarono come soci la moglie e la figlia dell'imputato, quest'ultima amministratrice unica dalla costituzione fino a che non le subentrò il padre Fabio solo per otto mesi; inoltre, il curatore rilevava come esistessero documenti e scritture private firmate da [OSCURATO:PERSONA], al di là di incarichi societari, con le quali venivano acquisite con contratti preliminari due imprese dalla fallita; inoltre, deponeva per il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato anche la stipula del contratto di affitto di azienda da parte della fallita — a firma dell'amministratore di diritto Ciriello subentrato a [OSCURATO:PERSONA] — in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale era socio la moglie dell'imputato al 90%, istituita nel mese precedente la cessione, mentre non molto tempo dopo la società locataria sarebbe stata messa in liquidazione e proprio [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe divenuto il liquidatore. Inoltre, rilevava la Corte di appello come anche la sede della società, all'atto del fallimento, risultasse essere coincidente con un box auto preso in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del contratto sottoscritto però proprio da [OSCURATO:PERSONA], con timbro della società, apponendo la firma dell'amministratore Ciriello. La Corte di appello escludeva l'adeguatezza delle giustificazioni dello [OSCURATO:PERSONA] a riguardo, che aveva riferito che si era trattato di un intervento urgente per liberare i locali occupati dai beni aziendali e porli nel box auto. Il curatore, inoltre, rilevava — rappresenta anche la Corte di merito — che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fornirgli una pluralità di informazioni sulla società fallita, a riprova della conoscenza degli interna corporis della stessa, aggiungendo che la moglie e la figlia dell'imputato nulla sapevano della vita sociale. Ciò dimostrava, secondo la Corte di appello, che [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale dominus della fallita, tanto da scegliere, personalmente e pur non avendo ruoli sociali, il suo successore quale amministratore di diritto nella persona di Ciriello. Inoltre, sempre [OSCURATO:PERSONA] al curatore descriveva le ragioni della cessione dell'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., «per cristallizzare la debitoria della [OSCURATO:SOCIETA].», nonché come fosse stata una operazione tesa a risanare la [OSCURATO:SOCIETA]., e riferiva anche della cessazione dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e della ubicazione dei beni aziendali. Per tutte tali emergenze, ritenute indicative di un ruolo di amministrazione attiva di fatto, la Corte di appello indicava [OSCURATO:PERSONA] come «regista di una serie di operazioni finalizzate a svuotare il patrimonio, di beni, arredi, merci credito». A ben vedere si tratta di una conclusione per un verso coerente e non manifestamente illogica rispetto all'analisi delle risultanze probatorie, oltre che corretta in diritto, in quanto rispondente al consolidato orientamento della Corte di cassazione, per il quale la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art.2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). Nel caso in esame la continuità della presenza operativa di [OSCURATO:PERSONA] fin dalla costituzione della società fallita, nonché attraverso le congiunte, soci della fallita, poi come amministratore di diritto subentrando alla figlia, ancora come amministratore di fatto per quanto emergente dagli atti di gestione palesatisi negli atti preliminari recanti la firma di [OSCURATO:PERSONA], anche quando lo stesso non ricopriva alcun incarico sociale e anche in indebita sostituzione di Ciriello per l'affitto del box-sede sociale, nonché infine il ruolo di liquidatore assunto nella società [OSCURATO:SOCIETA]., affittuaria dell'azienda ceduta dalla fallita: ebbene tali indici sintomatici risultano correttamente valutati dalla Corte territoriale e agli stessi si aggiungono la conoscenza approfondita della storia e delle vicende della società fallita, tale da potere essere narrata solo da chi ha amministrato la società, di diritto e poi di fatto, come emerge anche dalle dichiarazioni di Ciriello, che riferiva a sua volta di aver assunto solo formalmente la carica di amministratore di diritto. Né colgono nel segno le censure che deducono travisamento, con riferimento al contenuto della relazione del curatore fallimentare e del consulente del pubblico ministero. Quanto alla prima, il ricorrente richiama il fol. 11 della relazione del curatore fallimentare, al fine di evidenziare come il curatore avrebbe indicato che la causa del dissesto fosse da rinvenirsi nelle sole operazioni di Ciriello. In vero, dalla relazione del curatore emerge che le cause del dissesto fossero già presenti al momento del subentro di Ciriellio al posto di [OSCURATO:PERSONA] (fol. 12): senza considerare che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.\\) Quanto, invece, all'ulteriore dedotto travisamento, il fol. 15 della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, datata 27 giugno 2014, conferma e riferisce della sottrazione dell'importo dovuto alla dipendente da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A ogni buon conto il motivo trascura di confrontarsi con l'insieme delle emergenze, anche antecedenti e successive ai mesi di amministrazione di diritto, procedendo con una parcellizzazione che isola i singoli elementi sintomatici e denuncia che la prova del dolo richiesto sarebbe il frutto «sproporzionato», per così dire, della sottrazione dell'importo di poco più di ottocento euro. In vero, proprio le emergenze correttamente esaminate dalla Corte di appello conducono a ritenere correttamente integrato ill dolo generico richiesto, in quanto l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è integrato non dalla consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501) Per altro i dedotti travisamenti, oltre che inesistenti nei termini prospettati, risultano difettare di specificità, in quanto, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il motivo contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tatiarico, Rv. 272492 - 01). I due profili evidenziati non incidono in alcun modo sul costrutto argomentativo complessivo. Né incidente in modo disarticolante, in quanto del tutto marginale, è l'evocato equivoco relativo al conflitto di interesse che la Corte di appello avrebbe ritenuto da attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA], mentre la consulente del pubblico ministero attribuiva, con riferimento oggettivo, alla sussistenza del conflitto fra cedente l'azienda e cessionaria, in quanto in entrambi soci erano la moglie e la figlia dello [OSCURATO:PERSONA]. Senza contare che il ricorrente non si confronta con le dichiarazioni eteroaccusatorie di Ciriello, oltre che con le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al curatore, dimostrative del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, il che rende ulteriormente aspecifico il motivo, difettando la necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), ben potendo essere utilizzate le dichiarazioni dal fallito al curatore non essendo le stesse soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispei:tive e di vigilanza (Sez.5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; mass. conf. N. 46422 del 2013 Rv. 257584 - 01, N. 49132 del 2013 Rv. 257650 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità. 3. Quanto al secondo motivo, nella sua prima parte si basa sulla doglianza che si è già ritenuta infondata, che [OSCURATO:PERSONA] non fosse amministratore di fatto, il che invece è per la motivazione non manifestamente illogica e in diritto corretta della Corte territoriale. Quanto alla rilevante gravità del danno, quindi, non deve riferirsi alle sole distrazioni attribuite dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di diritto o alla cessione dell'azione in fitto, in quanto l'imputato risponde, fra l'altro, anche della distrazione di merce per 334.076 euro, il che in diritto è assolutamente corretto, in quanto la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01). Ne consegue che anche tale presupposto della censura, che denuncia l'insussistente motivazione sulla aggravante del danno patrimoniale rilevante, non è fondato e corretto resta il giudizio di equivalenza, anche in ragione di un precedente penale per truffa. Adeguatamente motivata è anche la quantificazione della pena, sostanzialmente di poco superiore al minimo, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 7 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende„ così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6(2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 45619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris