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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19760/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3319/25 Piggianelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3319/25 Piggianelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 19760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris