CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16720/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]<eira Ruggero, Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la identificazione del ricorrente come autore della truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze probatorie e non si confronta con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha fondato l'identificazione sul fatto che la carta postepay utilizzata per la frode era stata attivata mediante esibizione della propria carta d'identità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza degli artifici e dei raggi ritenuto conto che non si confronta adeguatamente con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente si fosse spacciato per un rivenditore di biciclette avesse chiesto informazioni dettagliate, dando l'impressione di essere realmente interessato all'acquisto, così inducendo in errore la persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata); che, infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo, che contesta il trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la Corte di merito ha motivato la quantificazione della pena facendo espresso riferimento ai numerosi precedenti ed alla particolare insidiosità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] andra Recchione