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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44665/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 febbraio 2022, la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del 12 giugno 2019 del tribunale di Vasto, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittole per intervenuta prescrizione del medesimo, e confermava nel resto la sentenza.

2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione dell'art. 2 del Dlgs. 74/2000 e di manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla sussistenza del reato.

Si rappresenta che nel caso in esame le fatture contestate come inerenti a operazioni inesistenti non sono state inserite nelle dichiarazioni dei redditi, non sono state contabilizzate e il loro importo non sarebbe stato dedotto ai fini Irpef né ai fini Iva.

Sarebbe una mera congettura il ritenere che tali fatture siano state dedotte ai fini Iva, atteso che l'importo dell'Iva riportato in tali documenti contabili non corrisponderebbe all'Iva portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi dalla [OSCURATO:PERSONA] verniciature [OSCURATO:SOCIETA] fatture dedotte nella dichiarazione con quella numerazione sarebbero relative ad altre forniture e/ o prestazioni, recando importi dell'ordine di poche centinaia di euro.

In altri termini, in dichiarazione sarebbe stata inserita un'Iva da acquisti non supportata da documenti contabili, senza quindi utilizzo delle fatture false contestate.

Il ricorrente, all'atto dell'accertamento, per giustificare la sua evasione avrebbe allegato fatture postume create ad hoc nel tentativo di coprire la violazione ed il cui importo non coincideva con quello evaso.

Mentre le fatture effettivamente annotate in contabilità, recanti i medesimi numeri, riportavano importi notevolmente inferiori.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

Sarebbe erronea la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la corte non avrebbe offerto una reale motivazione in ordine alla rappresentazione difensiva di una pena "spropositata" e alla correlata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.

Concedibili per la labilità del fatto e per la collaborazione processuale offerta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

La corte di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 14718 del 06/03/2008 Rv. 239666 - 01; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011 (dep. 18/04/2012) Rv. 252513 - 01), ha rappresentato come, nel caso in esame, la dichiarazione contenesse l'indicazione di elementi passivi fittizi - circostanza del resto ammessa anche in ricorso - e come rispetto all'Iva a credito così annotata, si fossero rinvenute le fatture false indicate in contestazione come "utilizzate", in quanto, pur non annotate nei registri contabili, erano state comunque conservate tra la documentazione fiscale dell'azienda, come dimostrato dalla circostanza per cui l'imputato, all'atto dell'accertamento fiscale, le esibì - come pure in sostanza riportato in ricorso - agli organi accertatori, specificamente per giustificare quanto riportato nella dichiarazione Iva.

Si tratta di formulazione motivazionale tutt'altro che congetturale, siccome coerente rispetto a dati di fatto valorizzati, cosicchè non emerge alcun vizio di motivazione, posto che, come noto, con riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Integra invero una ricostruzione difensiva che non scalfisce il costrutto motivazionale, quella per cui in ragione di un minimo scarto (circa 40 euro secondo il funzionario sentito) tra l'Iva dedotta in dichiarazione e quella di cui alle fatture contestate come utilizzate ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, e pur a fronte della esibizione delle stesse per giustificare quanto dedotto al riguardo in dichiarazione, si dovrebbe concludere nel senso di una indicazione in dichiarazione di un credito Iva artatamente indicato ma non supportato da alcuna falsa fattura di riferimento.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in ragione innanzitutto della relativa genericità, posto che si contesta la decisione, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, richiamando la labilità del fatto e la collaborazione prestata senza alcuna specificazione al riguardo.

Cosicchè, di contro, appare adeguata la motivazione che ha negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022, la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del 12 giugno 2019 del tribunale di Vasto, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittole per intervenuta prescrizione del medesimo, e confermava nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione dell'art. 2 del Dlgs. 74/2000 e di manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla sussistenza del reato. Si rappresenta che nel caso in esame le fatture contestate come inerenti a operazioni inesistenti non sono state inserite nelle dichiarazioni dei redditi, non sono state contabilizzate e il loro importo non sarebbe stato dedotto ai fini Irpef né ai fini Iva. Sarebbe una mera congettura il ritenere che tali fatture siano state dedotte ai fini Iva, atteso che l'importo dell'Iva riportato in tali documenti contabili non corrisponderebbe all'Iva portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi dalla [OSCURATO:PERSONA] verniciature [OSCURATO:SOCIETA] fatture dedotte nella dichiarazione con quella numerazione sarebbero relative ad altre forniture e/ o prestazioni, recando importi dell'ordine di poche centinaia di euro. In altri termini, in dichiarazione sarebbe stata inserita un'Iva da acquisti non supportata da documenti contabili, senza quindi utilizzo delle fatture false contestate. Il ricorrente, all'atto dell'accertamento, per giustificare la sua evasione avrebbe allegato fatture postume create ad hoc nel tentativo di coprire la violazione ed il cui importo non coincideva con quello evaso. Mentre le fatture effettivamente annotate in contabilità, recanti i medesimi numeri, riportavano importi notevolmente inferiori. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. nonché di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe erronea la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la corte non avrebbe offerto una reale motivazione in ordine alla rappresentazione difensiva di una pena "spropositata" e alla correlata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Concedibili per la labilità del fatto e per la collaborazione processuale offerta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. La corte di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 14718 del 06/03/2008 Rv. 239666 - 01; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011 (dep. 18/04/2012) Rv. 252513 - 01), ha rappresentato come, nel caso in esame, la dichiarazione contenesse l'indicazione di elementi passivi fittizi - circostanza del resto ammessa anche in ricorso - e come rispetto all'Iva a credito così annotata, si fossero rinvenute le fatture false indicate in contestazione come "utilizzate", in quanto, pur non annotate nei registri contabili, erano state comunque conservate tra la documentazione fiscale dell'azienda, come dimostrato dalla circostanza per cui l'imputato, all'atto dell'accertamento fiscale, le esibì - come pure in sostanza riportato in ricorso - agli organi accertatori, specificamente per giustificare quanto riportato nella dichiarazione Iva. Si tratta di formulazione motivazionale tutt'altro che congetturale, siccome coerente rispetto a dati di fatto valorizzati, cosicchè non emerge alcun vizio di motivazione, posto che, come noto, con riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Integra invero una ricostruzione difensiva che non scalfisce il costrutto motivazionale, quella per cui in ragione di un minimo scarto (circa 40 euro secondo il funzionario sentito) tra l'Iva dedotta in dichiarazione e quella di cui alle fatture contestate come utilizzate ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, e pur a fronte della esibizione delle stesse per giustificare quanto dedotto al riguardo in dichiarazione, si dovrebbe concludere nel senso di una indicazione in dichiarazione di un credito Iva artatamente indicato ma non supportato da alcuna falsa fattura di riferimento. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in ragione innanzitutto della relativa genericità, posto che si contesta la decisione, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, richiamando la labilità del fatto e la collaborazione prestata senza alcuna specificazione al riguardo. Cosicchè, di contro, appare adeguata la motivazione che ha negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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