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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07911/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n.17166/2022 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7/26/2022 depositatail 07/01/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmessodall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego aisensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n.17166/2022 R.G. proposto da Agenzia Delle Entrate, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7/26/2022 depositatail 07/01/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmessodall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego aisensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui alcomma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzataunicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris