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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11512/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36865/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per l'illecito trasporto in auto, sotto il sedile anteriore, lato passeggero, di 995,1 grammi di cocaina pari a 4504 dosi; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e per il diniego delle generiche e per la carenza di motivazione della pena (secondo motivo); Rilevato che si tratta di motivi già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha apprezzato la gravità del fatto per la rilevante quantità di cocaina trasportata dall'imputato personalmente, senza aiuto esterno, nonché la sua negativa personalità, per il precedente analogo del 17 dicembre 2019, per la mancanza ar.allabaraziQueL di collaborazione con gli inquirenti, avendo ammesso i comportamenti già accertati, per la mancata dimostrazione delle condizioni di indigenza economica, per la successiva aggressione dell'uomo che l'ospitava agli arresti domiciliari; Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la condanna alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione, oltre alla multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, e che la pena base era inferiore al medio edittale e quindi coperta dal riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36865/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per l'illecito trasporto in auto, sotto il sedile anteriore, lato passeggero, di 995,1 grammi di cocaina pari a 4504 dosi; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e per il diniego delle generiche e per la carenza di motivazione della pena (secondo motivo); Rilevato che si tratta di motivi già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha apprezzato la gravità del fatto per la rilevante quantità di cocaina trasportata dall'imputato personalmente, senza aiuto esterno, nonché la sua negativa personalità, per il precedente analogo del 17 dicembre 2019, per la mancanza ar.allabaraziQueL di collaborazione con gli inquirenti, avendo ammesso i comportamenti già accertati, per la mancata dimostrazione delle condizioni di indigenza economica, per la successiva aggressione dell'uomo che l'ospitava agli arresti domiciliari; Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la condanna alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione, oltre alla multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, e che la pena base era inferiore al medio edittale e quindi coperta dal riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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