CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36402/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. ALLEANZA 3.0 SOC. COOP avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG -1-1‘k jae L il i & C k.) j, treQt r [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che il 17/2/2021 rigettava l'istanza di restituzione in termine per la costituzione di parte civile in relazione ad episodi delittuosi ai danni di un supermercato di proprietà della società, oggetto di querela sporta dalla direttrice [OSCURATO:PERSONA] su delega del direttore dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza del Tribunale di Catania rilevava che l'istante non era legittimata a chiedere di essere restituita nel termine per la costituzione di parete civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico e, comunque, rilevava che la Ridolfo comunque era stata esaminata in qualità di testimone all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché da tale data doveva ritenersi cessato il caso fortuito di cui all'art. 175 cod. proc. pen. 2. A sostegno del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:SOCIETA]. ha preliminarmente evidenziato di essere la parte offesa del procedimento e che questa era stata invece erroneamente indicata dall'ordinanza nella Ridolfo, mera direttrice di un punto vendita della cooperativa, che aveva reso testimonianza in diversi procedimenti e che, a dire della ricorrente, non era più alle dipendenze della società. A sostegno del ricorso, quindi, la ricorrente ha dedotto di aver invano avanzato fin dal settembre 2019 istanza ex art. 335 c.p.p. per avere notizie del procedimento, richiesta rimasta senza seguito e che, non essendo la Ridolfi persona offesa, erroneamente si era ritenuto decorso il termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione testimoniale di questa. 3. Con requisitoria scritta del 22/4/2021 il P.G. ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi rilevare che sul tema della possibilità di ammettere la persona offesa alla rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. non vi è uniformità di orientamento tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione. Secondo un primo orientamento, invocato dall'ordinanza impugnata, infatti, la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, in quanto I non è "parte" del .processo in senso tecnico (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019 Rv. 276055; sez. 3, n. 10111 del 25/11/2014, rv. 262747). Si va sempre più affermando, però, altro orientamento, secondo cui anche la persona offesa, pur non essendo parte del processo in senso tecnico, può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, pur non potendo, in presenza di una valida notificazione della "vocatio in ius" ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo (Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021, Rv. 280537; sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, rv. 275742; sez. 6, 41475 del 27/2/2018, D'Antoni, non massimata sul punto). Si tratta di giurisprudenza che muove dalla considerazione che l'art. 175 cod. proc. pen. si applica anche nella fase delle indagini preliminari, che pure non conosce, ancora, l'esistenza di "parti" ma solo di soggetti del procedimento, e ciò in quanto il codice di rito non sempre e non necessariamente impiega il termine di "parti" nel senso tecnico di "parti del processo". Soprattutto, però, tale orientamento richiama quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1999: allora il giudice comune aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 401 cod. proc. pen. in quanto, a suo avviso, aveva precluso alla persona offesa di nominare un consulente tecnico nel corso dell'incidente probatorio promosso per l'espletamento di una perizia. Come efficacemente ricordato dalla sentenza D'Antoni (sez. 6, 41475/2018, cit., e poi anche da Sez. 5, n. 8543/2021), nell'occasione "la Corte Costituzionale ebbe a chiarire che la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza - oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo - per il rapporto di complementarietà tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva dell'esercizio dell'azione penale. In particolare, la Corte Costituzionale chiarì che, poiché la persona offesa può nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata (...). Appare perciò corretta - come rileevato in dottrina - l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata". Si è, pertanto, desunta da tali principi la considerazione che "se i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 175 cod. proc. pen. impone una interpretazione del termine "parti" in senso ampio, cioè tale da ricomprendere la persona offesa dal reato. E ciò a maggior ragione nel caso in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in quella ipotesi la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della "futura" parte processuale è di palmare evidenza" (così Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021, Rv. 280537 cit.). 3. Anche seguendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 175 cod. proc. pen., però, nel caso in esame deve ritenersi dirimente il rilievo che, come ricordato dal provvedimento impugnato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva reso testimonianza la Ridolfo, direttrice del punto vendita della cooperativa ove era stata perpetrata la rapina oggetto del procedimento, in relazione alla quale la stessa aveva sporto denuncia in data 6/1/2018, con successive integrazioni. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, il Tribunale di Catania ha rilevato che almeno tale deposizione testimoniale comportava la cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore che aveva impedito alla Cooperativa ricorrente di avere conoscenza del procedimento, e che almeno da tale momento sia iniziato a decorrere il termine di decadenza di dieci giorni posto dall'art. 175 cod proc. pen. per la presentazione della richiesta di restituzione del termine: la valutazione del Tribunale secondo cui quantomeno per effetto di tale deposizione testimoniale deve ritenersi la conoscenza del procedimento da parte della cooperativa è da ritenersi conforme a logica soprattutto ove si consideri che la Ridolfo era una dipendente qualificata, non solo perché aveva sporto querela in virtù di delega del direttore dell'[OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto perché si trattava, appunto, della direttrice del punto vendita teatro dei fatti, come tale dotata di rappresentanza institoria della cooperativa (cfr. Cass. sez. lavoro, n. 5425 del 07/04/2003, Rv. 561944). Pur gravando sulla Cooperativa ricorrente l'onere di dimostrare il rispetto del termine di decadenza posto dall'art. 175 cit., invece, questa si è limitata ad affermare di aver invano avanzato fin dal settembre 2019 istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per avere notizie del procedimento, presentando poi soltanto il 15/2/2021 istanza di rimessione in termini, e non ha nemmeno allegato, prima ancora di documentare, circostanze che smentiscano l'assunto del Tribunale secondo cui con la testimonianza della Ridolfi era cessato il caso fortuito che non aveva consentito tempestiva costituzione, nè ha dedotto di non essere stato informata dalla predetta dipendente della testimonianza che ella era stata chiamata a rendere, ma si è limitata ad affermare che, invece, il rapporto di lavoro con la Ridolfi nel frattempo era cessato, peraltro in data imprecisata. ed ancora una volta senza nemmeno documentare tale assunto. 4. Il difetto di prova del rispetto del termine di decadenza posto dall'art. 175 cod. proc. pen. comporta l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il