CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio sul punto di lieve entità della condotta e inammissibilità nel resto. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è associato alla richiesta del P.G., ha depositato conclusioni scritte a cui si è riportato e la nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che il 21/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 15/9/2020 in ordine al tentativo di estorsione contestatogli come posto in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituitasi parte civile, che aveva segnalato sul sito di [OSCURATO:PERSONA] l'autovettura del Chiefa parcheggiata fuori dal perimetro delle strisce blu in prossimità di uno scivolo per disabili. Secondo le sentenze di merito, con una serie di minacce trasmesse sull'utenza cellulare del Fedeli, il Chiefa avrebbe cercato di farsi rimborsare da questo l'importo delle sanzioni comminategli dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della segnalazione predetta. 2. A sostegno del ricorso il Chiefa ha proposto cinque motivi di impugnazione: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. pur nel difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Ad avviso del ricorrente difetta, infatti, la violenza o minaccia idonea a coartare la volontà del soggetto passivo e la Corte territoriale non avrebbe ben valorizzato il dato che la stessa persona offesa, nel rendere testimonianza, aveva riferito di non essersi preoccupato a seguito dei messaggi ricevuti, quanto piuttosto di aver sentito "noia" e "fastidio", tanto che era stato lo stesso Chiefa a riferirgli che era pronto ad adire le vie legali. Quanto all'elemento soggettivo, assume il ricorrente che proprio tale ultima circostanza rivelerebbe l'assenza di dolo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata non ha riconosciuto la desistenza volontaria, senza confrontarsi con la prospettazione difensiva, sulla base della mera considerazione del "protrarsi dell'azione delittuosa". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 660 cod. pen., con eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.: la sentenza impugnata non si sarebbe in alcun modo confrontata con le argomentazioni dell'atto di appello volte ad una riqualificazione del fatto, con il riconoscimento della scriminante della lieve entità. 2.4. Violazione di legge, con riferimento alla sussistenza della diminuente del fatto di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.130 del 15/6/2023, che si assume doversi applicare retroattivamente. 2.5. Vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno, alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva ed al suo ammontare. 3. Con memoria scritta del 4/10/2023 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della lieve entità della condotta, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. o [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può trovare accoglimento, perché sostenuto da motivi infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1. A fronte di due pronunce di merito che, integrandosi a vicenda, hanno reso adeguatamente conto del carattere intimidatorio delle minacce profferite dal ricorrente nei confronti della persona offesa e del carattere pretestuoso delle motivazioni addotte a sostegno delle sue richieste, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Conseguentemente, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto la sentenza impugnata si è dichiaratamente uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima. (Sez. 2 - , Sentenza n. 3793 del 11/09/2019, Rv. 277969 - 01) né, a fronte dell'insistente reiterazione delle condotte minacciose del ricorrente, questo ha addotto alcun elemento che possa indurre a riconoscere la sua autonoma volontà di porre fine all'attività criminosa, indipendentemente dalla ferma resistenza della persona offesa. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata delle finalità intimidatorie delle minacce poste in essere dal ricorrente nel tentativo di coartare la volontà della persona offesa al fine di ottenere da questa l'ingiusto profitto costituito dal rimborso dell'importo delle sanzioni comminategli dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della segnalazione effettuata dal Fedeli. 4. Il ricorrente ha altresì dedotto, con il quarto motivo di ricorso, un'asserita violazione di legge, con riferimento alla sussistenza della diminuente del fatto di lieve entità, che si assume riconoscibile alla luce dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.120 del 24/5/2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Si tratta di motivo infondato, dovendo ritenersi ininfluenti nel caso di specie i principi posti dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente evidenziato "l'effettiva gravità del fatto", rilevando che questa "si apprezza in tutta la sua portata" laddove si consideri "la particolare ed intensa volontà ritorsiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]", preso di mira solo per aver effettuato una segnalazione alla polizia stradale, ed anche nella quantificazione della pena la sentenza impugnata ha esplicitamente richiamato la "gravità del fatto". 5. Nessun vizio di motivazione può ravvisarsi, infine, quanto al quinto motivo di ricorso, nella condanna del ricorrente al risarcimento del danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separato giudizio, né è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). 6. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civ