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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 16107/2026

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ito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni datate 7/4/2026 del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si èriportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 23 gennaio 2026 la Settima Sezione penale della Corte dicassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data 6 dicembre 2024 della Corte di appello di Lecce che avevaconfermato la sentenza in data 3 febbraio 2022 del Tribunale della medesima città con laquale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cuiall’art. 372 cod. pen. commesso in data 19 ottobre 2017.2.

Ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso lapredetta sentenza della Corte di cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, conmotivo unico, la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata declaratoria diestinzione per prescrizione del reato in contestazione.Sul presupposto che il reato risulta essere stato consumato in data 19 ottobre 2017,osserva il difensore del ricorrente:a) che non sarebbe applicabile nel caso in esame la sospensione del termine diprescrizione prevista dalla cd.

“legge Orlando”;b) che, per contro, risulterebbe applicabile nel caso in esame l’art. 344-bis cod. proc.pen., introdotto con la l. n. 134/2021, che ha previsto l’improcedibilità dell’azione penale incaso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni dallapronuncia della sentenza di primo grado, termine decorso essendo la sentenza di primogrado stata emessa in data 3 febbraio 2022 e quella di appello in data 16 dicembre 2024;c) che per effetto della successione delle norme nel tempo sarebbe applicabileall’imputato la disposizione di legge più favorevole allo stesso;d) che la Corte di appello di Lecce con ordinanza in data 11 luglio 2025 ha investitola Corte costituzionale della problematica relativa alla successione nel tempo delle leggi inmateria di prescrizione, con la conseguenza che la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen. nel testo introdotto dalla l. n.105/2017 dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata.Conclude, pertanto, la difesa del ricorrente chiedendo la revoca della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Osserva il Collegio che:a) il reato di cui all’art. 372 cod. pen. ha un termine di prescrizione ordinarioderivante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. di anni 7 e mesi 6, con laconseguenza che lo stesso, consumato in data 19 ottobre 2017, non era di certo estinto perprescrizione al momento della pronuncia della sentenza Corte di appello del 16 dicembre2024;b) a seguito della l. 23 giugno 2017 n. 103 (cd.

“legge Orlando”) per i reati commessidal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 – quindi in un arco temporale nel quale rientra ilreato commesso dal Visconti - è stato ulteriormente introdotto un periodo di sospensionedella prescrizione non superiore ad anni uno e mesi sei;c) le Sezioni unite “Polichetti” di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Rv. 288175-01), chiamate a stabilire “Se la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopol'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione aireati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019” hanno enunciato il seguenteprincipio: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»;d) la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026 (depositata il23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026) ha dichiarato non fondate lequestioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia digiustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), incombinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione delreato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agliartt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce, sezioneprima penale.Ne consegue che, in applicazione dei principi e delle regole di diritto sopra indicati,al menzionato termine ordinario di prescrizione (anni 7 e mesi 6) del reato in contestazionedevono aggiungersi i seguenti termini di sospensione: anni 1 e mesi 6 per effettodell’applicazione del termine massimo indicato dalla “legge Orlando” (essendo la sentenza diprimo grado stata pronunciata in data 3 febbraio 2022 e quella di appello in data 16dicembre 2024) ai quali vanno aggiunti ulteriori mesi 10 e giorni 7 (dal 16 marzo 2025 al 23gennaio 2026), così a giungersi al un periodo complessivo di sospensione dei termini diprescrizione pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 7.Ne consegue che il termine di prescrizione del reato in contestazione verrà amaturare non prima del giorno 27 agosto 2027.Correttamente ha, pertanto, operato la Settima Sezione penale di questa Corte dilegittimità nel non dichiarare prescritto il reato in contestazione al Visconti, con l’ulterioreconseguenza che la sentenza impugnata è priva di qualsivoglia vizio deducibile ai sensidall’art. 625-bis cod. proc. pen.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni datate 7/4/2026 del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si èriportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2026 la Settima Sezione penale della Corte dicassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data 6 dicembre 2024 della Corte di appello di Lecce che avevaconfermato la sentenza in data 3 febbraio 2022 del Tribunale della medesima città con laquale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cuiall’art. 372 cod. pen. commesso in data 19 ottobre 2017.2. Ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso lapredetta sentenza della Corte di cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, conmotivo unico, la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata declaratoria diestinzione per prescrizione del reato in contestazione.Sul presupposto che il reato risulta essere stato consumato in data 19 ottobre 2017,osserva il difensore del ricorrente:a) che non sarebbe applicabile nel caso in esame la sospensione del termine diprescrizione prevista dalla cd. “legge Orlando”;b) che, per contro, risulterebbe applicabile nel caso in esame l’art. 344-bis cod. proc.pen., introdotto con la l. n. 134/2021, che ha previsto l’improcedibilità dell’azione penale incaso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni dallapronuncia della sentenza di primo grado, termine decorso essendo la sentenza di primogrado stata emessa in data 3 febbraio 2022 e quella di appello in data 16 dicembre 2024;c) che per effetto della successione delle norme nel tempo sarebbe applicabileall’imputato la disposizione di legge più favorevole allo stesso;d) che la Corte di appello di Lecce con ordinanza in data 11 luglio 2025 ha investitola Corte costituzionale della problematica relativa alla successione nel tempo delle leggi inmateria di prescrizione, con la conseguenza che la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen. nel testo introdotto dalla l. n.105/2017 dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata.Conclude, pertanto, la difesa del ricorrente chiedendo la revoca della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Osserva il Collegio che:a) il reato di cui all’art. 372 cod. pen. ha un termine di prescrizione ordinarioderivante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. di anni 7 e mesi 6, con laconseguenza che lo stesso, consumato in data 19 ottobre 2017, non era di certo estinto perprescrizione al momento della pronuncia della sentenza Corte di appello del 16 dicembre2024;b) a seguito della l. 23 giugno 2017 n. 103 (cd. “legge Orlando”) per i reati commessidal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 – quindi in un arco temporale nel quale rientra ilreato commesso dal Visconti - è stato ulteriormente introdotto un periodo di sospensionedella prescrizione non superiore ad anni uno e mesi sei;c) le Sezioni unite “Polichetti” di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Rv. 288175-01), chiamate a stabilire “Se la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopol'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione aireati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019” hanno enunciato il seguenteprincipio: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»;d) la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026 (depositata il23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026) ha dichiarato non fondate lequestioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia digiustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), incombinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione delreato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agliartt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce, sezioneprima penale.Ne consegue che, in applicazione dei principi e delle regole di diritto sopra indicati,al menzionato termine ordinario di prescrizione (anni 7 e mesi 6) del reato in contestazionedevono aggiungersi i seguenti termini di sospensione: anni 1 e mesi 6 per effettodell’applicazione del termine massimo indicato dalla “legge Orlando” (essendo la sentenza diprimo grado stata pronunciata in data 3 febbraio 2022 e quella di appello in data 16dicembre 2024) ai quali vanno aggiunti ulteriori mesi 10 e giorni 7 (dal 16 marzo 2025 al 23gennaio 2026), così a giungersi al un periodo complessivo di sospensione dei termini diprescrizione pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 7.Ne consegue che il termine di prescrizione del reato in contestazione verrà amaturare non prima del giorno 27 agosto 2027.Correttamente ha, pertanto, operato la Settima Sezione penale di questa Corte dilegittimità nel non dichiarare prescritto il reato in contestazione al Visconti, con l’ulterioreconseguenza che la sentenza impugnata è priva di qualsivoglia vizio deducibile ai sensidall’art. 625-bis cod. proc. pen.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]