CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al capo A); udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico Ministero del Tribunale di Cassino impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 322, comma 2, cod. pen. (sub A) delle provvisorie imputazioni) perché; in più occasioni, prometteva e/o offriva denaro e altre utilità a [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale a Cassino, facente parte Mila corrente politica che sostiene il sindaco pro -tempore, al fine di indurlo ad attivarsi anche presso il sindaco affinché la società Hera luce s.r.I., operante nel settore dell'efficientamento energetico, fosse affidataria di un appalto, senza che il Marrocco accettasse la promessa o l'offerta. A [OSCURATO:PERSONA] erano contestati, altresì, il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), per il quale parimenti veniva annullata l'ordinanza impositiva, e il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter. cod. pen.), per il quale il Tribunale dichiarava la incompetenza del Tribunale di Cassino a favore del Tribunale di Campobasso. Il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a partire da quelle del 20 gennaio 2021 (a seguire) quando questi veniva sentito come persona informata sui fatti e vittima della istigazione alla corruzione laddove, secondo l'eccezione difensiva del Fontana, avrebbe dovuto essere interrogato come persona indagata di reato connesso o collegato essendo indiziato del reato di cui all'art. 361 cod. pen. per avere dolosamente omesso ovvero ritardato la denuncia del reato di istigazione alla corruzione che, secondo le sue stesse dichiarazioni, sarebbe avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2020 (o maggio 2020, secondo la contestazione elevata). 2.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia la erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non avendo valutato la circostanza che la condotta omissiva ascritta al Marocco "dovesse essere considerata non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen. poiché i referenti Fontana e Argentino lo avevano minacciato che se non avesse ottemperato alle loro proposte, avrebbe subito la denuncia per reato di corruzione elettorale, denuncia poi sporta". Sostiene il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], qualora avesse deciso di denunciare alle autorità giudiziarie la proposta corruttiva ricevuta, avrebbe dovuto necessariamente far riferimento al ricatto posto in essere dai predetti e, di conseguenza, ai messaggi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], candidata al consiglio comunale nella medesima lista del Marocco, integranti gli estremi del voto di scambio. Il Tribunale, ritenute utilizzabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, da qui il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso, esaminare l'attendibilità delle dichiarazioni del Marrocco, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per cui non era necessaria t la conferma delle accuse attraverso riscontri esterni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Roma, ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], architrave indiziario dell'accusa, a partire da quelle del 20 gennaio 2021 (a seguire), quando questi veniva sentito come persona informata sui fatti e vittima della istigazione alla corruzione laddove, secondo l'eccezione difensiva del Fontana (solo in parte accolta dal Tribunale) avrebbe dovuto essere l interrogato come persona indagata di reato connesso o collegato essendo indiziato del reato di cui all'art. 361 cod. pen. per avere dolosamente omesso ovvero ritardato la denuncia del reato di istigazione alla corruzione che, secondo le sue stesse dichiarazioni, si sarebbe consumato nei mesi di giugno e luglio 2020 (o maggio 2020, secondo la contestazione elevata). Secondo il Tribunale, dalla ricostruzione compiuta dal Marocco il 27 novembre 2020 nel corso dell'interrogatorio reso come persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 86 d.P.R. 570/1960, a seguito di denuncia di [OSCURATO:PERSONA], interrogatorio da lui stesso richiesto, erano emersi la "serietà" e i contorni essenziali della proposta ricevuta nel mese di maggio 2020 dai suoi contraddittori, proposta di cui aveva omesso la denuncia i a disvelata agli inquirenti con dichiarazioni di contenuto generico e fumoso del 27 novembre e approfondite solo nel corso delle successive dichiarazioni, rese come persona informata sui fatti, a partire dal 21 gennaio 2021. Il Tribunale ha ritenuto sussistente, tra il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. ascritto al Fontana, e il reato di ritardata o omessa denuncia (art. 361 cod. pen.), ascrivibile seriamente al Marrocco, una ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. idonea a determinare incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. poiché la prova della sussistenza del delitto di istigazione alla corruzione I refluisce su quella del delitto di omessa o ritardata denuncia della istigazione. La proposta corruttiva proietta, secondo l'ordinanza impugnata, la sua efficacia probatoria sia sulla induzione alla corruzione contestata al Fontana sia sull'omessa denuncia, i cui elementi indizianti a carico del Marrocco erano emersi fin dall'interrogatorio del 27 novembre 2020. Il Tribunale ha escluso, invece, la sussistenza della connessione tra il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. e quello di corruzione elettorale ascritto al Marocco, procedimento nel quale Fontana (e altri) rispondono anche del reato di tentata violenza privata, in danno del Marrocco. 3.L'ordinanza impugnata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte,che precisa la nozione di collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e la portata della inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.. Si è, infatti, affermato che il collegamento probatorio ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova / ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319) e che la inutilizzabilità ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I, Rv. 280277). In estrema sintesi, secondo il Tribunale, in presenza del descritto collegamento probatorio tra il reato di cui all'art. 361 cod. pen., ascrivibile al Marrocco, e quello di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. doveva escludersi che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere sentito come persona informata sui fatti in quanto persona offesa del reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. con la conseguenza che le sue dichiarazioni, rese a partire dal 21 gennaio 2021, non erano utilizzabili. Il Pubblico Ministero non contesta la correttezza delle affermazioni di principio del Tribunale né quella della ricostruzione compiuta in fatto, ma sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non punibile il reato di cui all'art. 361 cod. pen., ravvisabile nei confronti del Marrocco, in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 384 cod. pen. "poiché i referenti Fontana e Argentino lo avevano minacciato che se non avesse ottemperato alle loro proposte, avrebbe subito la denuncia per reato di corruzione elettorale, denuncia poi sporta". Secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], qualora avesse deciso di denunciare alle autorità giudiziarie la proposta corruttiva ricevuta, avrebbe dovuto necessariamente far riferimento al ricatto posto in essere dai predetti e, di conseguenza, ai messaggi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], candidata al consiglio comunale nella medesima lista del Marocco, integranti gli estremi del voto di scambio. 4.Rileva la Corte che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, desumibile dal tenore letterale dei commi 1 e 2 dell'art. 63, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito né eventuali sospetti né intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). Si è, inoltre, affermato che ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (Sez. 1, n. 40832 del 08/06/2017, dep. 2018, M., Rv. 273969). Il tema della evidenza degli indizi a carico del dichiarante risulta particolarmente complesso nella interrelazione tra il reato di omessa denuncia e quello di istigazione alla corruzione, in cui l'elemento qualificante è costituito dalla serietà dell'offerta, apprezzabile in base a tutte le circostanze del caso, in quanto la stessa sia idonea ad ingenerare turbamento psicologico nel pubblico ufficiale o nell'incaricato di pubblico servizio (sul punto Cass. Sez. 6, n. 3176 del 11/1/2012, Stabile, Rv. 251577): potrebbe, infatti, sulla base della concreta dinamica delle interlocuzioni tra l'agente pubblico e il privato, sfuggire la esatta portata della natura corruttiva della proposta, aspetto non irrilevante ai fini della configurabilità del reato di omessa denuncia di cui all'art. 361 cod. pen. per la sussistenza del quale è necessario stabilire se una effettiva notizia di reato fosse immediatamente apprezzabile e fosse stata come tale percepita dal destinatario, non sussistendo altrimenti indizi di reato inequivoci, tali da giustificare l'attribuzione al dichiarante della veste di indagato che, a prescindere dalla iscrizione nel registro notizie di reato, il Pubblico Ministero deve ricostruire ai fini pial-littri-bt.r2i-onAdella corretta veste giuridica. . 76/L) La ricostruzione compiuta nell'ordinanza impugnata ha escluso, sulla base di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta, che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato consapevole, fin dal maggio 2020, della natura corruttiva delle proposte ricevute dal Fontana. Infatti il Tribunale (pag. 20 e ss.) ha rilevato che al momento delle dichiarazioni rese dal Marrocco il 27 novembre 2020 questi, sentito come persona sottoposta a indagini, aveva ricostruito gli incontri avuti già nel mese di maggio 2020 con [OSCURATO:PERSONA] e aveva certamente avvertito la "serietà" della proposta ricevuta, spintasi fino a suggerirgli le modalità (dapprima attraverso giochi di corrente che prevedevano la creazione di un gruppo consiliare autonomo, poi attraverso contatti specifici che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare con il sindaco) per l'affidamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. dell'appalto sull'efficientamento energetico, "suggerimenti" che erano documentati dagli scambi di messaggi la cui pubblicazione avrebbe potuto essere utilizzata contro il Marrocco stesso, per il reato di corruzione elettorale. Correttamente, attraverso la ricostruzione temporale degli incontri e dei contatti avvenuti nel mese di maggio e a seguire, il Tribunale ha ritenuto che fin da quel momento [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contezza della serietà della proposta ricevuta, mai denunciata se non nel mese di novembre 2020 quando aveva riferito del "ricatto" subito che, però, secondo le sue stesse dichiarazioni si era materializzato non al momento degli inziali incontri con Fontana/ ma solo nel corso del tempo/quando, cioè, [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alle proposte ricevute. Del tutto logicamente il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], avvedutosi della serietà delle proposte ricevute, avesse avuto tutto il tempo di denunciare la istigazione alla corruzione fino al 27 novembre 2020, quando aveva fatto una denuncia connotata, secondo l'ordinanza impugnata, da fumosità e genericità che erano state chiarite solo nel corso delle successive dichiarazioni rese, come persona informata sui fatti, da gennaio 2021. 5. Il Tribunale ha escluso, altresì, la connessione probatoria tra il reato per cui si procede a carico del Fontana e quello di corruzione, ascritto al Marrocco, con argomenti che il Pubblico Ministero non contesta sostenendo che, proprio per effetto del ricatto subito dal Fontana, era da ritenersi scriminata la mancata denuncia dell'istigazione alla corruzione poiché rivelandola [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe, a propria volta, esposto a denuncia. L'allegazione della causa di giustificazione, tuttavia, sulla base della ricostruzione in fatto ign delle cadenze temporali di incontri e contatti sviluppati:e nell'ordinanza impugnata, e non seriamente contrastata dal Pubblico Ministero, non risulta di evidente ed immediata applicazione poiché, rispetto alla proposta ricevuta dal Marrocco fin dal mese di maggio 2020, il contrasto, e conseguente ricatto, tra Marrocco e Fontana era emerso solo nei mesi successivi. Il ricorso, pertanto, è anche manifestamente infondato.• 6.Le conclusioni fin qui svolte assorbono l'esame del secondo motivo di impugnazione e, come anticipato in premessa, il ricorso de