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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 12796/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello dì Torino in data 03/11/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Omar 1-Ifaiedh avverso la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica, emessa in data 18/07/2022, che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Asti il 08/12/2021.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente inammissibile, in quanto tardivamente Proposto, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

La Corte di Appello di Torino ha emesso ordinanza in data 03/11/2022, all'esito di camera di consiglio, con motivazione depositata in pari data; il provvedimento risulta comunicato via pec al difensore sempre nella detta data, e notificato all'imputato a mani proprie il successivo 04/11/2022; pacificamente, quindi, il termine per impugnare detto provvedimento deve essere individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), in giorni quindici, che risultano decorsi in data 19/11/2022, laddove il ricorso risulta depositato in data 25/11/2022.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 01/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello dì Torino in data 03/11/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Omar 1-Ifaiedh avverso la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica, emessa in data 18/07/2022, che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Asti il 08/12/2021.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente inammissibile, in quanto tardivamente Proposto, circostanza rilevabile con procedura "de plano". La Corte di Appello di Torino ha emesso ordinanza in data 03/11/2022, all'esito di camera di consiglio, con motivazione depositata in pari data; il provvedimento risulta comunicato via pec al difensore sempre nella detta data, e notificato all'imputato a mani proprie il successivo 04/11/2022; pacificamente, quindi, il termine per impugnare detto provvedimento deve essere individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), in giorni quindici, che risultano decorsi in data 19/11/2022, laddove il ricorso risulta depositato in data 25/11/2022. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris