CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 35704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22855-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] lavorative R.G.N. 22855/2020 Cron. Rep. Ud. 08/11/2023 CC avverso la sentenza n. 4257/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 1077/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in data 8 aprile 2015 da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ustacchio, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in solido con il coerede [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive dovute alla ricorrente per il rapporto lavorativo svolto alle dipendenze della Conteggi; 2. la Corte territoriale, in accoglimento dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]Ustacchio, ha argomentato: “il presente gravame è stato infatti depositato in data 8 aprile 2015 ben oltre il termine di sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza del 24 aprile 2014, con cui il suindicato convenuto è stato estromesso dal giudizio di primo grado”; 3. avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA]Ustacchio; le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 177, 279 e 327 c.p.c.; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe tenuto conto, come dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, della data della pronuncia di una ordinanza non avente contenuto decisorio, mentre solo con la sentenza pubblicata all’esito della successiva udienza del 16 ottobre 2014 il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso nei confronti del solo Fontanella e rigettato “le domande nei confronti degli altri due convenuti”, spiegandone le ragioni e liquidando le spese; 2. il motivo è fondato; le ordinanze emanate nel corso del giudizio hanno efficacia provvisoria, non hanno effetto preclusivo, sono sempre revocabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio, fatte salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c. (cfr. Cass.n. 1596 del 2007), non ricorrenti nella specie; in particolare, sfugge a dette limitazioni l’ordinanza ex art. 108 c.p.c. quando l’estromissione non è pronunciata su accordo delle parti, ma su unilaterale iniziativa del giudice (v. Cass. n. 2533 del 2019); tale precedente evidenzia anche come la dichiarazione di estromissione non abbia carattere di definitività laddove la successiva sentenza provveda sulle spese, così dimostrando che la parte era rimasta tale nel processo, non comprendendosi altrimenti la statuizione sulle spese; invero, la decisione definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (Cass. n. 7625 del 2013; per un caso in cui con ordinanza era stata disposta l’estromissione degli obbligati, con liquidazione delle spese e prosecuzione del giudizio tra le altre parti v. Cass. n. 7143 del 2021);nella specie, in primo grado, alla declaratoria di estromissione ha fatto seguito la sentenza con cui il giudice ha esplicitamente rigettato le domande nei confronti di entrambi i convenuti D’Ustacchio, motivandone le ragioni e compensando le spese rispetto a dette parti, sicché la Corte territoriale non poteva considerare come dies a quo per la decorrenza del termine per l’appello la precedente ordinanza; né appare pertinente il precedente citato in motivazione dalla sentenza impugnata, poiché si tratta di casi in cui la “estromissione” dell’obbligato è, appunto, realizzata con sentenza (Cass. n. 8693 del 2015; più di recente Cass.7612 del 2022); 3. in conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo sull’appello e, all’esito, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in d