CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore di parte civile, che ha depositato nota spese e chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il Tribunale di Avellino, in data 21 luglio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo a pena pecuniaria per il delitto di diffamazione commesso attraverso l'utilizzo di espressioni denigratorie in un volantino diffuso il 15 giugno 2015 ed il cui contenuto era stato ripreso il giorno seguente da un articolo redazionale pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]", diretto dal D'Angelo. Gli altri quattro imputati sono stati chiamati a rispondere in quanto rappresentanti dei sindacati che avevano sottoscritto il volantino. Il Tribunale aveva condannato gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia e capo della vigilanza presso il medesimo stabilimento. La Corte di appello, ritenuto che il Tobaldi non fosse individuabile quale destinatario delle espressioni ritenute diffamatorie, ha ridotto la pena e revocato le statuizioni civili a suo favore, confermando quelle in favcre della parte civile Arancio, cui sicuramente le predette espressioni si riferivano. Questi, infatti, era stato dileggiato mediante una storpiatura dialettale del cognome ("Purtualluccio") ed era sicuramente il destinatario delle proteste che il volantino intendeva veicolare e che si riferivano ad un atteggiamento ritenuto eccessivamente e inutilmente vessatorio da parte sua nei confronti dei lavoratori. L'articolo, che iniziava dicendo che i rappresentanti sindacali avevano affidato ad una lunga nota «la condanna esplicita ai comportamenti da "caporale" del manager con il piglio da sceriffo», riproduceva poi il contenuto del volantino: «Un piccolo agrume, diciamo nella nostra lingua "nu' purtualluccio", precisiamo che non ha nulla a che vedere con i "piccoli mandarini cinesi", si aggira come uno spettro per il cantiere di Castellammare di Stabia - scrivono i sindacati - e più si muove più fa danni: crede di affermare la legalità su coloro che non hanno voce grazie all'applicazione della norma giuridica, naturalmente per come la intende Fincantieri. Appalti, buste-paga che offendono la dignità umana e che il fido purtualluccio fa finta di non vedere e comprendere. Come non vede e non comprende la pratica della paga globale che è legata ai contratti di Fincantieri con il massimo del ribasso possibile. Non si può pensare di applicare la legge solo se conviene a noi: se si ama la legalità la si ama sempre, soprattutto, quando dobbiamo fare la verifica come noi pratichiamo la legalità. Il sindacato ed i lavoratori hanno solo vantaggi dall'applicazione, sic et simpliciter, della norma giuridica... Purtualluccio ... non può bollare di indesiderabile chi è costretto a rivolgersi a qualcuno per poter portare a casa un salario onesto. Si dovrebbe colpire chi ha creato il sistema, e ancora oggi sguazza in questo mare di melma ... le aziende dell'appalto Fincantieri, sotto pressione del purtualluccio, non possono scaricare sui propri dipendenti... la sensazione vera è che si tollera l'illegalità diffusa colpendo chi non ha forza e voce... Purtualluccio si vada a leggere le sentenze del 4 giugno 2015 del Tribunale di Gorizia che condannano aziende dell'indotto Fincantieri per caporalato. La smetta esimio "purtualluccio" nel notare la pagliuzza negli occhi dei lavoratori e non le travi negli "occhi Fincantieri"». A tale proposito, la Corte di appello, espressamente affermando che nella fattispecie in esame non veniva in questione il requisito della verità della notizia, ha ritenuto superato il limite della continenza espositiva mentre, per quanto riguarda l'attribuzione del contenuto del volantino ai primi quattro imputati, lo ha desunto dalla veste da questi rivestita nei sindacati che avevano firmato il testo e nella mancata espressa dissociazione, tramite altro comunicato, dal medesimo. Infine, con riferimento alla responsabilità del direttore, la Corte territoriale ha ravvisato il dolo generico nella sua condotta. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Santorelli a mezzo di un unico atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché l'imputato D'Angelo a mezzo di atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta prova della loro responsabilità. Il volantino in questione riportava in calce l'indicazione di alcune sigle sindacali, senza altri riferimenti. L'attribuzione del fatto agli imputati è avvenuta in ragione di dichiarazioni del querelante che ha indicato, nel corso del dibattimento, i nomi di alcuni aderenti al sindacato Fiom, cioè ad una delle organizzazioni firmatarie. Al motivo di appello che lamentava mancata prova dell'attribuzione del testo agli imputati, la Corte di appello ha risposto in modo incongruo, desumendo tale prova dalla mancata diffusione di un volantino di dissociazione: condotta che peraltro non si poteva pretendere da chi, come gli imputati, pur non avendo scritto il volantino poteva pure condividerne il significato. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge, invocando la scriminante del diritto di critica politico-sindacale. Il volantino avrebbe avuto di mira non già il decoro e la personalità del dirigente Arancio, ma solo il suo comportamento che si sarebbe risolto in difficoltà lavorative, salari bassi e condizioni di disagio per i lavoratori. La critica di tali condotte rientrerebbe nei doveri istituzionali del sindacato. L'unica espressione denigratoria usata sarebbe la ripetuta storpiatura del cognome Arancio in "Purtualluccio", senza attacchi personali. 4. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo il ricorrente D'Angelo denuncia vizio di motivazione. Ritiene che, con riferimento alle parole "sceriffo", "caporale", "purtualluccio" venisse in rilievo il diritto di satira, nemmeno esaminato dalla Corte di appello e che consente di scriminare espressioni colorite ma non volgari, come quelle usate nell'articolo, e nel volantino in esso riprodotto, a fronte di notizie della cui veridicità nemmeno si discute. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza assoluta della motivazione sull'elemento soggettivo della colpa del direttore del giornale. 5. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Ascia, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, nonché nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 2. Ciò detto, è fondato ed ha carattere assorbente il motivo che denuncia violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento, nel fatto così come riscostruito dai giudici di merito, della scriminante del diritto di critica. Il motivo è stato formulato nell'interesse dei quattro imputati sindacalisti, cui è ascritta la redazione del volantino asseritamente diffamatorio, mentre il ricorrente D'Angelo, direttore del giornale che ha rilanciato il testo del volantino, ha spostato l'attenzione sull'omessa motivazione in ordine al diritto di satira, cioè su un aspetto sul quale l'atto di appello non aveva mosso alcuna doglianza alla sentenza di primo grado. L'atto di appello, infatti, aveva sollecitato il giudice di secondo grado ad esprimersi sul diritto di cronaca e sul diritto di critica, e non già sul diritto di satira. Del resto, il testo in questione (l'osservazione vale sia per il volantino sindacale che per l'articolo di stampa) non rientra in quel genere letterario o artistico che si propone di mettere in ridicolo personaggi, ambienti o costumi con toni comici o sarcastici e intenti moralistici, e che è definito satira. In ogni caso, l'accoglimento del citato assorbente motivo giova anche al D'Angelo, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. 3. Certamente l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando poi quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone, tra le altre, la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - "exaggeration or even provocation", sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è "gratuito" e pertanto ingiustificato e diffamatorio (si vedano in particolare, su questi concetti: Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, dep.2023, Abbate, non massimata e Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573). 4. Ciò premesso, non si discute in questa sede della verità o veridicità dei fatti esposti nel volantino sindacale, il cui contenuto è stato ripreso dall'articolo redazionale del quotidiano diretto dal ricorrente D'Angelo. Si trattava, come è stato riconosciuto dai giudici di merito, di affermazioni con le quali i rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia esprimevano forti riserve sull'operato del capo della vigilanza, contestando le modalità con le quali svolgeva la sua attività di monitoraggio e controllo. Inoltre, gli scriventi muovevano generiche critiche nei confronti della strategia aziendale della società Fincantieri. La valenza offensiva di una determinata espressione, naturalmente, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene proferita, e non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250941, in motivazione). La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre appunto quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). In ogni caso la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). L'attenzione si sposta allora sul requisito della "continenza" delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione. Ha precisato la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv. 248432) che «per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione».Occorre valutare "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248). Il requisito della continenza non è di per sé superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 276866). La vicenda in esame si caratterizza per l'espressione, da parte di soggetti titolati a farlo (in quanto rappresentanti sindacali), di espressioni di dissenso nei confronti di un dirigente aziendale giudicato, per così dire, inutilmente zelante rispetto a determinate sue mansioni. Nell'espressione di tale dissenso sono state usate espressioni critiche dal tono non "indubitabilmente" offensivo, quali le parole "sceriffo" o "caporale", allusivo alle funzioni svolte ed alle loro modalità di esecuzione; come pure l'espressione, fortemente critica ma non certo "indubitabilmente" offensiva, «più si muove più fa danni». Situazione ben distante da quella, pure pertinente al settore della critica sindacale, giudicata da questa Corte nella sentenza n. 15060 del 23/02/2011, Dessi, Rv. 250174, laddove il soggetto preso di mira era stato definito, in un volantino, come «notoriamente imbecille». Rimane da valutare, quale dato caratteristico della fattispecie concreta qui in esame, il ripetuto uso, in funzione chiaramente critica, di una storpiatura vernacolare del cognome della persona offesa (il cognome della parte civile è "Arancio"; la persona criticata è stata definita con un termine dialettale che, in lingua italiana, potrebbe essere tradotto "arancino"). Ancora una volta, occorre distinguere tale situazione da quella nella quale il cognome, venendo storpiato, assuma un significato obiettivamente di offesa grave o turpiloquio (come nel caso scrutinato da Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871). Nel caso di specie, il "diminutivo" usato, dal contenuto di per sé non indubitabilmente offensivo, è strettamente funzionale ad esprimere l'opinione di una direzione aziendale e di un capo della vigilanza attenti a far rispettare determinate disposizioni e non altrettanto pronti a rispettare i pretesi diritti dei lavoratori; opinione chiaramente evidenziabile in tutto il testo, ed in particolare nelle ultime righe, dove si invita ad abbandonare l'atteggiamento di «notare la pagliuzza negli occhi dei lavoratori e non le travi negli "occhi Fincantieri"».Non si tratta di espressioni «gravemente infamanti e inutilmente umilianti» (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460), sicché non può dirsi superato il limite della continenza. 5. Sussistendo la scriminante del diritto di critica, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, con riguardo alla diffamazione contestata come commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Va invece disposto annullamento senza rinvio perché fatto non sussiste con riguardo alla diffamazione commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: come si è detto in premessa, infatti, la Corte di appello ha motivato sul punto, escludendo la ravvisabilità di qualsivoglia riferimento al Tobaldi nelle espressioni riportate nel volantino e nell'articolo, ma non ne ha tratto la doverosa conseguenza dell'assoluzione, pur eliminando la pena relativa al reato contestato come commesso ai danni del Tobaldi e revocando le relative statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla diffamazione nei confronti