CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila alla richiesta di depositare nel frigorifero della sezione di assegnazione cibi freschi e surgelati. Il Tribunale ha evidenziato come, a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. sia consentito cucinare all'interno della cella alimenti (freschi, surgelati o ricevuti durante i colloqui) suscettibili di essere acquistati solo in giornate prestabilite. Sorge, quindi, la necessità di conservare gli alimenti per il tempo che va dal momento in cui essi pervengono al detenuto a quello in cui vengono cucinati. A tale fine, non sarebbero adeguate le borse termiche del tipo non rigido all'interno delle quali porre le mattonelle refrigeranti che hanno una durata limitata e normalmente non superiore a otto ore. Conseguentemente, per garantire il diritto a mangiare cibi adeguatamente conservati e per non vedere condizionata la scelta degli alimenti da consumare in base alla possibilità o no di conservarli in maniera adeguata, il Tribunale ha disposto l'utilizzazione dei frigoriferi posti all'ingresso di ogni sezione. Tali frigoriferi dovranno essere preposti non solo alla conservazione delle mattonelle ma, secondo le modalità fissate dalla Direzione della Casa circondariale, anche del cibo destinato ad essere cucinato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo ha dedotto l'inesistenza dei presupposti di legge per l'operatività della tutela giurisdizionale da parte del Magistrato di sorveglianza. In particolare, non si verte né in tema di inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento di esecuzione, né di attuale e grave pregiudizio di un diritto del detenuto derivante dalle predette inosservanze. Non è infatti configurabile un «diritto all'uso del frigorifero» da parte del detenuto al quale viene riconosciuto il diritto di cucinare e detenere nella camera di pernottamento borse frigorifero morbide per la conservazione di generi alimentari mediante mattonelle refrigeranti raffreddate con il congelatore della sezione. 2.2. Con il secondo motivo ha rilevato che nessuna norma impone all'Amministrazione l'acquisto di frigoriferi e, quindi, di mettere tale strumento a disposizione dei detenuti. A tale proposito, è stato ritenuto inconferente il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018. Pur potendosi configurare un obbligo per l'Amministrazione di garantire il diritto ad un'alimentazione sana, sufficiente, adeguata all'età, al sesso e alle condizioni soggettive del detenuto, non è prevista una modalità tipica di conservazione del cibo. L'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente dato conto, con sufficiente motivazione, della inidoneità delle modalità di conservazione del cibo predisposte dall'Amministrazione; ciò, a maggior ragione, se si considera che numerosi precedenti arresti della giurisprudenza di merito hanno affermato l'idoneità delle borse termiche e delle tavolette refrigeranti a mantenere la catena del freddo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Sono qui condivise e ribadite le considerazioni formulate da questa Corte nel decidere identica questione. Si fa riferimento a Sez. 1, n. 24223 del 16/05/2022, Pagano, n. m. con la quale è stato affermato che non esiste il diritto dei detenuti in regime speciale a conservare i cibi freschi nei frigoriferi delle sezioni alle quali sono assegnati. 3. Quanto al primo motivo, va ribadito, il principio per cui «in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona» (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Il diritto alla conservazione dei cibi, nei termini illustrati dalla difesa del detenuto e fatti propri nell'ordinanza impugnata, afferisce direttamente a quello avente ad oggetto la sana alimentazione e, latamente, la salute del detenuto. Ne consegue che la situazione sottoposta all'esame del Magistrato di sorveglianza aveva ad oggetto la violazione di disposizioni che riguardano diritti soggettivi della persona suscettibili di essere azionati in sede giurisdizionale. 4. Tuttavia, è fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata assume come punto di partenza quello secondo cui si rende necessaria l'adeguata conservazione dei cibi, essendo consentito ai detenuti l'acquisto di quelli freschi o surgelati, ovvero di riceverli in occasione dei colloqui e potendo essere acquisita la disponibilità di tali alimenti solo in determinati giorni. Tale non potrebbe essere quella garantita dalle mattonelle poste all'interno delle borse frigo del tipo non rigido che sono le uniche ammesse nelle camere di detenzione, in quanto la durata della predetta conservazione non è superiore alle otto ore. Ne consegue, secondo il Tribunale di sorveglianza. che «al detenuto è posta l'alternativa o di mangiare cibi non adeguatamente conservati, con proliferazione di batteri e quindi dannosi per la sua salute, o di non acquistare i cibi che non possono essere adeguatamente conservati, con limitazione del suo diritto d un'alimentazione sana e sufficiente». Il rischio descritto potrebbe essere evitato laddove i cibi (e non solo le mattonelle refrigeranti) fossero conservati nei frigoriferi posti all'ingresso di ogni sezione. 5. Il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza si risolve nella considerazione che la possibilità di conservare i cibi sia limitata alle otto ore di durata della refrigerazione delle mattonelle e omette di prendere in esame la circostanza che le stesse possono essere sostituite con altre prelevate dal frigorifero della sezione. Viene così assicurata la costante refrigerazione e, quindi, l'adeguata conservazione degli alimenti mediante il costante mantenimento della temperatura e della catena del freddo. Va ribadito anche in questa sede che, attraverso il ragionamento fatto proprio dai giudici di merito, «si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti allo scopo. Si ha di conseguenza una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatéle, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre» (Sez. 1, n. 24223 del 2022 cit.). Con il provvedimento impugnato, infatti, il Tribunale ha individuato una modalità di esercizio del diritto del detenuto che incide concretamente sull'organizzazione dell'Amministrazione alla quale è imposta la disponibilità di spazi refrigeranti più ampi, in uno con la predisposizione di modalità relative alla ricezione dei cibi, al loro adeguato e separato deposito nei frigoriferi, oltre che al prelievo degli alimenti a seconda delle esigenze personali dei detenuti. Si tratta di attività che dovrebbero essere svolte tenendo conto di precise esigenze sanitarie, non risolvendosi nella semplice conservazione delle tavolette. Verrebbero, così, ad imporsi, in tal modo, pur a fronte di adeguate garanzie del diritto vantato dai detenuti, modalità di esercizio di quel diritto che rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione. 5. Alla luce di quanto esposto e non essendo necessarie ulteriori valutazioni in sede di merito ai fini della decisione, devono essere annullati senza rinvio sia il provvedimento impugnato, sia quello emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 9 giugno 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio