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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sugli appelli presentati avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 26/4/2019 nei confronti di numerosi imputati, chiamati a rispondere, quali promotori o organizzatori ovvero quali meri partecipi, del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla transnazionalità, in relazione all'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico in rapporti con trafficanti albanesi, nonché di varie imputazioni di importazione, consumata o tentata, di sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania, di detenzione e cessione del medesimo tipo di sostanza stupefacente.

La Corte ha in particolare accolto la richiesta di riforma formulata da alcuni imputati a seguito di concordato sulla pena ai sensi degli artt. artt. 599-bis e 602, comma 1 -bis cod. proc. pen., ha in varia guisa riformato la sentenza impugnata nei confronti di molti imputati, parzialmente prosciogliendoli da talune imputazioni o rideterminando la pena e ha confermato per intero solo la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Venendo in questa sede in rilievo solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo I), la trattazione dei cui ricorsi è stata differita a seguito della richiesta di uno dei difensori, si darà conto, nelle linee essenziali, dei motivi da essi proposti.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta tipica e in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

Era stata segnalata la genericità delle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di specificità delle conversazioni intercettate, fermo restando che il fatto dell'aggressione subita da Tortora per dissidi legati allo spaccio era stato contraddetto dall'assoluzione del Tortora e che il racconto dell'aggressione fatto da [OSCURATO:PERSONA] non si conciliava con le risultanze della certificazione medica, per cui il dato dell'aggressione non avrebbe potuto costituire elemento a carico del ricorrente.

Inoltre, l'ipotesi di cui al capo I) si risolveva in un caso di droga parlata non accompagnata da specifici riscontri rappresentati dal sequestro di sostanza stupefacente e dal fermo di acquirenti finali, non essendo stato assicurato il rispetto dell'onere di una motivazione rigorosa.

Non era stata dunque fornita una congrua spiegazione da parte della Corte, in modo da poter superare il ragionevole dubbio.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non era condivisibile quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non sporadicità dei singoli episodi di cessione di stupefacenti, quale elemento idoneo ad escludere l'ipotesi della lieve entità.

Né avrebbe potuto farsi riferimento all'importante quantità di sostanza compravenduta, non essendovi alcun dato definitivo ed emergendo che vi era uno scambio di modesti importi.

3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte non aveva spiegato la ragione dell'elevata pena irrogata e del diniego delle attenuanti generiche a fronte della marginalità del ruolo, fermo restando che la motivazione era contraddittoria nella parte in cui, pur essendosi riconosciuta quella marginalità, dall'altro la si era negata in punto di quantificazione della pena.

4. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

La Corte non aveva fondato il giudizio su elementi certi, trattandosi di droga parlata, e non aveva dato conto né del tempus commissi delicti né delle modalità con cui si sarebbe realizzata la condotta.

La motivazione era dunque meramente congetturale e correlata a due sole conversazioni intercettate, risalenti a 3 e al 4 agosto 2016.

Peraltro, gli argomenti utilizzati avrebbero potuto suffragare il coinvolgimento di tipo associativo del ricorrente, ma non attestare specifiche condotte di spaccio di stupefacenti, in assenza del riferimento a determinati episodi di cessione, di rifornimento o di pagamento, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla gestione di una piazza di spaccio, emergente dalle conversazioni valorizzate.

Indebitamente erano state poi superate le deduzioni difensive formulate con riguardo all'episodio dell'aggressione in danno di Tortora, a fronte del fatto che il racconto di [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata, non si conciliava con il tipo di lesioni che erano state attestate nella certificazione medica, argomento disatteso sulla base di ipotesi congetturali.

In definitiva non era stata fornita dimostrazione di specifiche condotte di spaccio, non essendo rilevante il fatto che il ricorrente fosse stato uno spacciatore.

4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

La Corte aveva escluso l'ipotesi della lieve entità sulla base di considerazioni inidonee, incentrate sulla continuità e stabilità e sull'esclusiva goduta nella zona, e aveva poi fatto riferimento ai rifornimenti, come tali non incompatibili con la fattispecie invocata, esclusa con motivazione illogica.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte aveva utilizzato argomenti generici, senza una valutazione delle deduzioni difensive, correlate all'incertezza, riguardante le modalità della attività illecita. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano entrambi inammissibili.

2. Deve premettersi che i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 73, comma 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990, con riferimento a condotte di acquisto, cessione e detenzione illegale di marijuana e con particolare riguardo ad attività di smercio sul territorio di Mileto e della contigua [OSCURATO:PERSONA], in un arco di tempo compreso tra il novembre 2015 e il novembre 2016.

In concreto i predetti sono stati ritenuti colpevoli del delitto contestato senza alcun aumento di pena a titolo di continuazione e dunque sulla base di un unico reato, protratto nel tempo, implicante la gestione del traffico di marijuana sulla piazza di Mileto, riconducibile primariamente ad un'unitaria attività di detenzione illegale, finalizzata a plurime cessioni.

Non corrisponde al vero che nella contestazione non sia stata indicata la data del fatto, pur riferita ad un periodo protrattosi per vari mesi, e comunque deve rimarcarsi che eventuali profili di genericità dell'imputazione non sono stati tempestivamente dedotti e non possono dunque essere prospettati in questa sede, dovendosi, altresì, ribadire che l'eventuale genericità della contestazione dà luogo a nullità relativa, soggetta a rigide preclusioni (secondo quanto è dato desumere dalla motivazione di Sez.

U. n. 17 del 10/12/1997, dep. nel 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209604-6).

In ogni caso non è dato ravvisare alcun vulnus alle facoltà difensive degli imputati, che hanno formulato richiesta di definizione con giudizio abbreviato e che si sono confrontati con gli elementi che costituivano il compendio probatorio.

3. Ciò posto, si rileva che detto compendio è costituito essenzialmente da conversazioni intercettate, cui hanno preso parte i ricorrenti e soprattutto il padre dei predetti, [OSCURATO:PERSONA].La Corte ha tutt'altro che illogicamente desunto dalle conversazioni del 3 agosto e del 4 agosto 2016 che [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso con un soggetto non identificato a causa del fatto che costui aveva indebitamente sconfinato dal territorio di sua pertinenza nella cessione di marijuana, interferendo con l'attività gestita in esclusiva dai due fratelli Pititto, ciò di cui pedissequamente il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA], con cui intratteneva una relazione.

Ed ancora la Corte ha valorizzato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Michele, nella quale il primo aveva espresso forte rincrescimento per la negligente condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva lasciato nella macchina un marsupio con circa 100 grammi di erba.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha inoltre dato conto di ulteriori conversazioni che ha ritenuto, sulla base di una non irragionevole interpretazione, riferibili alla disponibilità di «gangia», espressione riferibile alla marijuana, alla detenzione in macchina di un significativo quantitativo, emanante un forte odore, e ad acquisti con il padre di rilevanti quantitativi di marijuana.

In aggiunta a tali elementi, la Corte ha inoltre fatto riferimento all'episodio raccontato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione, riguardante l'aggressione subita da tale Tortora, di cui si sarebbero resi responsabili i suoi figli, in conseguenza dell'indebito sconfinamento nel territorio da essi gestito, e di cui si sarebbero interessati i Mancuso.

4. A tale stregua risultano generici e comunque manifestamente infondati i rilievi difensivi, volti a contestare la concludenza degli elementi valorizzati dalla Corte, che ha, sulla base di quanto esposto, delineato una continuativa attività di comune gestione di una piazza di spaccio di marijuana, suffragata da convergenti riferimenti sia alla vantata esclusiva sia alla costante disponibilità di sostanza stupefacente destinata alla cessione.

Né assume rilievo, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, la circostanza che non siano stati eseguiti sequestri di sostanza, essendo stato posto in evidenza che i colloqui intercettati erano espliciti in ordine alla disponibilità di un determinato tipo di sostanza e alla sua effettiva consistenza.

Aspecifici, rispetto al quadro probatorio delineato, risultano i rilievi riguardanti la genericità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre irrilevanti risultano altresì le censure riferite alla valorizzazione dell'episodio dell'aggressione di Tortora, in ragione della mancata corrispondenza tra le conseguenze lesive di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] e quelle effettivamente emergenti dalla certificazione medica redatta.Posto che l'episodio è stato menzionato dalla Corte ad abundantiam e non assume rilievo decisivo, va comunque rimarcato come sia stata al riguardo fornita una spiegazione plausibile della discrepanza emersa, essendosi prospettato che le informazioni assunte da Pititto potessero non essere state confermate dalla verifica del reale stato del ferito, fermo restando in ogni caso che nel corso della conversazione Pititto aveva fornito indicazioni precise in ordine al coinvolgimento dei figli e all'indebito sconfinamento altrui nella cessione di sostanza stupefacente e all'interessamento per la vicenda da parte dei Mancuso.

Con riguardo al motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va inoltre sottolineato che la condotta addebitata al predetto, in concorso con il fratello e con il padre, non può dirsi riconducibile ad un profilo di partecipazione ad associazione criminale ed in esso assorbita, in quanto oggetto di separato procedimento, ma in concreto assume, per come ricostruita, il significato ontologicamente distinto di persistente coinvolgimento nella gestione di una piazza di spaccio, con detenzione di svariati quantitativi di marijuana destinata alla cessione, condotta che, come detto, non è stata distinta in specifici singoli episodi di cessione, ma è stata inquadrata unitariamente, peraltro nell'ambito delineato dalla contestazione.

Di qui l'inammissibilità del primo motivo formulato in ciascuno dei ricorsi.

5. Altrettanto deve dirsi con riferimento al secondo motivo, volto a suffragare una diversa lettura del quadro probatorio, al fine di accreditare l'inquadramento della condotta nell'alveo della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309 del 1990.

In realtà sul punto la Corte, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, ha sottolineato come non possano ravvisarsi i presupposti per l'invocata riqualificazione, in senso contrario, al di là di singole conversazioni riguardanti quantitativi modesti, risultando decisivo il riferimento dell'intera condotta alla gestione in esclusiva di una piazza di spaccio, all'origine anche delle recriminazioni per gli sconfinamenti altrui, fermo restando che le conversazioni esaminate, come correttamente rilevato dalla Corte, hanno posto in evidenza la disponibilità di quantitativi significativi.

Ciò implica dunque la rilevanza ostativa dei quantitativi e delle modalità della condotta, tali da accrescerne la concreta offensività.

6. Il terzo motivo formulato in ciascuno dei due ricorsi, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche, è generico e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.Va al riguardo osservato che la Corte, contrariamente alle deduzioni difensive, ha giudicato grave la condotta di entrambi i ricorrenti, non occasionalmente coinvolti nella detenzione e spaccio di stupefacenti ed anzi capaci di accreditarsi come gestori in esclusiva di una piazza di spaccio, essendo inoltre emersa l'effettiva detenzione di significativi quantitativi, come nel caso dell'acquisito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un chilogrammo di marijuana, suddiviso a metà con uno dei figli.

Su tali basi la Corte ha tutt'altro che arbitrariamente reputato congrua una pena corrispondente al medio edittale, aumentata per la ritenuta aggravante, escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di elementi concretamente valutabili ed anzi militando in senso contrario, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche i precedenti.

7. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sugli appelli presentati avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 26/4/2019 nei confronti di numerosi imputati, chiamati a rispondere, quali promotori o organizzatori ovvero quali meri partecipi, del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla transnazionalità, in relazione all'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico in rapporti con trafficanti albanesi, nonché di varie imputazioni di importazione, consumata o tentata, di sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania, di detenzione e cessione del medesimo tipo di sostanza stupefacente. La Corte ha in particolare accolto la richiesta di riforma formulata da alcuni imputati a seguito di concordato sulla pena ai sensi degli artt. artt. 599-bis e 602, comma 1 -bis cod. proc. pen., ha in varia guisa riformato la sentenza impugnata nei confronti di molti imputati, parzialmente prosciogliendoli da talune imputazioni o rideterminando la pena e ha confermato per intero solo la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Venendo in questa sede in rilievo solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo I), la trattazione dei cui ricorsi è stata differita a seguito della richiesta di uno dei difensori, si darà conto, nelle linee essenziali, dei motivi da essi proposti. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta tipica e in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Era stata segnalata la genericità delle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di specificità delle conversazioni intercettate, fermo restando che il fatto dell'aggressione subita da Tortora per dissidi legati allo spaccio era stato contraddetto dall'assoluzione del Tortora e che il racconto dell'aggressione fatto da [OSCURATO:PERSONA] non si conciliava con le risultanze della certificazione medica, per cui il dato dell'aggressione non avrebbe potuto costituire elemento a carico del ricorrente. Inoltre, l'ipotesi di cui al capo I) si risolveva in un caso di droga parlata non accompagnata da specifici riscontri rappresentati dal sequestro di sostanza stupefacente e dal fermo di acquirenti finali, non essendo stato assicurato il rispetto dell'onere di una motivazione rigorosa. Non era stata dunque fornita una congrua spiegazione da parte della Corte, in modo da poter superare il ragionevole dubbio. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non era condivisibile quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non sporadicità dei singoli episodi di cessione di stupefacenti, quale elemento idoneo ad escludere l'ipotesi della lieve entità. Né avrebbe potuto farsi riferimento all'importante quantità di sostanza compravenduta, non essendovi alcun dato definitivo ed emergendo che vi era uno scambio di modesti importi. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva spiegato la ragione dell'elevata pena irrogata e del diniego delle attenuanti generiche a fronte della marginalità del ruolo, fermo restando che la motivazione era contraddittoria nella parte in cui, pur essendosi riconosciuta quella marginalità, dall'altro la si era negata in punto di quantificazione della pena. 4. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La Corte non aveva fondato il giudizio su elementi certi, trattandosi di droga parlata, e non aveva dato conto né del tempus commissi delicti né delle modalità con cui si sarebbe realizzata la condotta. La motivazione era dunque meramente congetturale e correlata a due sole conversazioni intercettate, risalenti a 3 e al 4 agosto 2016. Peraltro, gli argomenti utilizzati avrebbero potuto suffragare il coinvolgimento di tipo associativo del ricorrente, ma non attestare specifiche condotte di spaccio di stupefacenti, in assenza del riferimento a determinati episodi di cessione, di rifornimento o di pagamento, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla gestione di una piazza di spaccio, emergente dalle conversazioni valorizzate. Indebitamente erano state poi superate le deduzioni difensive formulate con riguardo all'episodio dell'aggressione in danno di Tortora, a fronte del fatto che il racconto di [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata, non si conciliava con il tipo di lesioni che erano state attestate nella certificazione medica, argomento disatteso sulla base di ipotesi congetturali. In definitiva non era stata fornita dimostrazione di specifiche condotte di spaccio, non essendo rilevante il fatto che il ricorrente fosse stato uno spacciatore. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva escluso l'ipotesi della lieve entità sulla base di considerazioni inidonee, incentrate sulla continuità e stabilità e sull'esclusiva goduta nella zona, e aveva poi fatto riferimento ai rifornimenti, come tali non incompatibili con la fattispecie invocata, esclusa con motivazione illogica. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva utilizzato argomenti generici, senza una valutazione delle deduzioni difensive, correlate all'incertezza, riguardante le modalità della attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano entrambi inammissibili. 2. Deve premettersi che i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 73, comma 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990, con riferimento a condotte di acquisto, cessione e detenzione illegale di marijuana e con particolare riguardo ad attività di smercio sul territorio di Mileto e della contigua [OSCURATO:PERSONA], in un arco di tempo compreso tra il novembre 2015 e il novembre 2016. In concreto i predetti sono stati ritenuti colpevoli del delitto contestato senza alcun aumento di pena a titolo di continuazione e dunque sulla base di un unico reato, protratto nel tempo, implicante la gestione del traffico di marijuana sulla piazza di Mileto, riconducibile primariamente ad un'unitaria attività di detenzione illegale, finalizzata a plurime cessioni. Non corrisponde al vero che nella contestazione non sia stata indicata la data del fatto, pur riferita ad un periodo protrattosi per vari mesi, e comunque deve rimarcarsi che eventuali profili di genericità dell'imputazione non sono stati tempestivamente dedotti e non possono dunque essere prospettati in questa sede, dovendosi, altresì, ribadire che l'eventuale genericità della contestazione dà luogo a nullità relativa, soggetta a rigide preclusioni (secondo quanto è dato desumere dalla motivazione di Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. nel 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209604-6). In ogni caso non è dato ravvisare alcun vulnus alle facoltà difensive degli imputati, che hanno formulato richiesta di definizione con giudizio abbreviato e che si sono confrontati con gli elementi che costituivano il compendio probatorio. 3. Ciò posto, si rileva che detto compendio è costituito essenzialmente da conversazioni intercettate, cui hanno preso parte i ricorrenti e soprattutto il padre dei predetti, [OSCURATO:PERSONA].La Corte ha tutt'altro che illogicamente desunto dalle conversazioni del 3 agosto e del 4 agosto 2016 che [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso con un soggetto non identificato a causa del fatto che costui aveva indebitamente sconfinato dal territorio di sua pertinenza nella cessione di marijuana, interferendo con l'attività gestita in esclusiva dai due fratelli Pititto, ciò di cui pedissequamente il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA], con cui intratteneva una relazione. Ed ancora la Corte ha valorizzato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Michele, nella quale il primo aveva espresso forte rincrescimento per la negligente condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva lasciato nella macchina un marsupio con circa 100 grammi di erba. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha inoltre dato conto di ulteriori conversazioni che ha ritenuto, sulla base di una non irragionevole interpretazione, riferibili alla disponibilità di «gangia», espressione riferibile alla marijuana, alla detenzione in macchina di un significativo quantitativo, emanante un forte odore, e ad acquisti con il padre di rilevanti quantitativi di marijuana. In aggiunta a tali elementi, la Corte ha inoltre fatto riferimento all'episodio raccontato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione, riguardante l'aggressione subita da tale Tortora, di cui si sarebbero resi responsabili i suoi figli, in conseguenza dell'indebito sconfinamento nel territorio da essi gestito, e di cui si sarebbero interessati i Mancuso. 4. A tale stregua risultano generici e comunque manifestamente infondati i rilievi difensivi, volti a contestare la concludenza degli elementi valorizzati dalla Corte, che ha, sulla base di quanto esposto, delineato una continuativa attività di comune gestione di una piazza di spaccio di marijuana, suffragata da convergenti riferimenti sia alla vantata esclusiva sia alla costante disponibilità di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Né assume rilievo, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, la circostanza che non siano stati eseguiti sequestri di sostanza, essendo stato posto in evidenza che i colloqui intercettati erano espliciti in ordine alla disponibilità di un determinato tipo di sostanza e alla sua effettiva consistenza. Aspecifici, rispetto al quadro probatorio delineato, risultano i rilievi riguardanti la genericità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre irrilevanti risultano altresì le censure riferite alla valorizzazione dell'episodio dell'aggressione di Tortora, in ragione della mancata corrispondenza tra le conseguenze lesive di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] e quelle effettivamente emergenti dalla certificazione medica redatta.Posto che l'episodio è stato menzionato dalla Corte ad abundantiam e non assume rilievo decisivo, va comunque rimarcato come sia stata al riguardo fornita una spiegazione plausibile della discrepanza emersa, essendosi prospettato che le informazioni assunte da Pititto potessero non essere state confermate dalla verifica del reale stato del ferito, fermo restando in ogni caso che nel corso della conversazione Pititto aveva fornito indicazioni precise in ordine al coinvolgimento dei figli e all'indebito sconfinamento altrui nella cessione di sostanza stupefacente e all'interessamento per la vicenda da parte dei Mancuso. Con riguardo al motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va inoltre sottolineato che la condotta addebitata al predetto, in concorso con il fratello e con il padre, non può dirsi riconducibile ad un profilo di partecipazione ad associazione criminale ed in esso assorbita, in quanto oggetto di separato procedimento, ma in concreto assume, per come ricostruita, il significato ontologicamente distinto di persistente coinvolgimento nella gestione di una piazza di spaccio, con detenzione di svariati quantitativi di marijuana destinata alla cessione, condotta che, come detto, non è stata distinta in specifici singoli episodi di cessione, ma è stata inquadrata unitariamente, peraltro nell'ambito delineato dalla contestazione. Di qui l'inammissibilità del primo motivo formulato in ciascuno dei ricorsi. 5. Altrettanto deve dirsi con riferimento al secondo motivo, volto a suffragare una diversa lettura del quadro probatorio, al fine di accreditare l'inquadramento della condotta nell'alveo della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309 del 1990. In realtà sul punto la Corte, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, ha sottolineato come non possano ravvisarsi i presupposti per l'invocata riqualificazione, in senso contrario, al di là di singole conversazioni riguardanti quantitativi modesti, risultando decisivo il riferimento dell'intera condotta alla gestione in esclusiva di una piazza di spaccio, all'origine anche delle recriminazioni per gli sconfinamenti altrui, fermo restando che le conversazioni esaminate, come correttamente rilevato dalla Corte, hanno posto in evidenza la disponibilità di quantitativi significativi. Ciò implica dunque la rilevanza ostativa dei quantitativi e delle modalità della condotta, tali da accrescerne la concreta offensività. 6. Il terzo motivo formulato in ciascuno dei due ricorsi, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche, è generico e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.Va al riguardo osservato che la Corte, contrariamente alle deduzioni difensive, ha giudicato grave la condotta di entrambi i ricorrenti, non occasionalmente coinvolti nella detenzione e spaccio di stupefacenti ed anzi capaci di accreditarsi come gestori in esclusiva di una piazza di spaccio, essendo inoltre emersa l'effettiva detenzione di significativi quantitativi, come nel caso dell'acquisito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un chilogrammo di marijuana, suddiviso a metà con uno dei figli. Su tali basi la Corte ha tutt'altro che arbitrariamente reputato congrua una pena corrispondente al medio edittale, aumentata per la ritenuta aggravante, escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di elementi concretamente valutabili ed anzi militando in senso contrario, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche i precedenti. 7. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i rico
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