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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11790/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e oltraggio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sulla affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in base alle modalità della condotta); rilevato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag.3 con riferimento alla mancanza di elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato, gravato da un precedente penale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D05,[OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e oltraggio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sulla affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in base alle modalità della condotta); rilevato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag.3 con riferimento alla mancanza di elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato, gravato da un precedente penale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D05,[OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 11790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris