CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2001
Cassazione n. 28629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icoletto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/2001visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del Gip Tribunale di Cosenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato; la memoria presentata dall’avvocatoPasquale Marzocchi che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21 gennaio 2026 il G.i.p. del Tribunale di Cosenza nonha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (artt. 624,625, comma 1, nn. 2, 5, 7, cod. pen.), segnatamente commesso facendoesplodere lo sportello ATM di una banca.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza che – premessa laricostruzione del fatto e delle cadenze procedimentali – ha formulato un unicomotivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.). In particolare, ha dedotto sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. che il G.i.p. – pur riconoscendo i gravi indizi a carico del [OSCURATO:PERSONA]– avrebbe escluso il pericolo di fuga per il tramite di un’argomentazione non(bensì incentrata sul «profilo “emotivo” o “di reazione” del soggetto agente) –,allontanamento che invece, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, puòessere apprezzato quando il soggetto si sia reso irreperibile. Inoltre, la motivazionesarebbe manifestamente illogica rispetto all’apprezzamento alle dichiarazioni nonveritiere del [OSCURATO:PERSONA] sulla propria identità personale; non avrebbe considerato«tutta una serie di elementi che emergevano dagli atti» (in particolare dal decretodi fermo e dalla richiesta di convalida); non avrebbe avuto riguardo al dato pacificodella fuga del [OSCURATO:PERSONA] (che dopo il fatto ha raggiunto a piedi una stazione diservizio sul tratto autostradale, contattando la madre per farsi venire a prendere)e dell’irreperibilità di correi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata, rilevando che l’allontanamento dal luogo del fatto, ove seguito ancheda una momentanea irreperibilità, integra un elemento specifico del pericolo difuga e che, nella specie, assume rilievo anche la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale,al momento del controllo, aveva fornito generalità non corrispondenti al vero,ostacolando l’immediata verifica dei precedenti a suo carico.Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando chel’ordinanza impugnata sarebbe immune da vizi poiché: avrebbe correttamenteescluso il pericolo di fuga, distinguendo l’allontanamento dal luogo del reato dallavolontà di sottrarsi al processo; gli elementi valorizzati dal Pubblico ministerosarebbero privi di univocità (l’indagato è stato rintracciato poche ore dopo i fattiin un luogo pubblico, non in procinto di espatriare; il contatto con la madre avrebbecarattere neutro; le false generalità erano state già superate dall’esattaidentificazione prima del fermo e «un tentativo di depistaggio, già fallito, non puòcostituire indice attuale di un proposito di fuga»); la posizione dei correi nonpotrebbe riverberarsi automaticamente su quella del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.2. «In tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga –in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici econcreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, selasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia – è insindacabile in sede dilegittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico econsequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni diragionevolezza, alle emergenze procedimentali» (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021– dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282592 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 33531 del16/06/2021, Ferrara, Rv. 281861-01).Inoltre, ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga deve esserefondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili dacircostanze concrete (Sez. 2, n. 2935/2021 – dep. 2022, cit.; Sez. 1, n. 5244 del10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01) che depongono, in un’ottica ex ante, per «larilevante probabilità che l'indagato si po[ssa] dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del04/10/2016, Grosso, Rv. 268511 – 01: «ai fini della legittimità del fermo, glielementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere,innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo,e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, nonimmaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità chel'indagato si dia alla fuga»). Difatti, «in tema di fermo, il requisito del pericolo difuga non é ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del delitto,dovendosi, invece, fondare su elementi specifici, dotati di capacità dipersonalizzazione e desumibili da circostanze concrete» (Sez. 1, n. 5244/2006,cit.) e «non deve confondersi l'atto di chi si allontana dal luogo in cui è statoconsumato il reato, con il "pericolo di fuga" che costituisce il presupposto dellamisura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tuttii casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscitoad allontanarsi» (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 – dep. 1998, Beatobe, Rv.209594 – 01).Il G.i.p. ha ricostruito l’accaduto, dando conto che:- dopo la commissione del fatto (a [OSCURATO:PERSONA] di Rogliano), uno degliagenti non era riuscito ad allontanarsi del luogo insieme ai correi (a bordo di unavettura) ma si era dato alla fuga a piedi (come emerso in particolare, dalla visionedei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza della banca); gli operanti nonerano riusciti a rintracciarlo; e le telecamere della rete autostradale avevanoripreso un soggetto che aveva percorso a piedi la banchina dell’autostrada finoall’autogrill di Rogliano (sull’autostrada A2);- gli operanti, poche ore dopo il fatto, avevano controllato all’internodell’autogrill [OSCURATO:PERSONA] (che aveva abiti sporchi di terra e graffi al viso) ecostui, oltre a presentarsi come [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito indicazioni sulleragioni della sua presenza nell’esercizio commerciale che non avevano trovatoalcuna conferma; ed egli risultava aver contattato dal telefono del bar dell’autogrillla madre;- tale soggetto doveva ritenersi la medesima persona che si era allontanatoa piedi dopo la commissione del delitto.Il primo Giudice ha considerato privi di capacità dimostrativa dellasussistenza del pericolo di fuga:- l’allontanamento dal luogo del commesso reato, subito dopo perpetrazionedi esso;- e la indicazione ex se di generalità false, rimarcando come nel caso dispecie il [OSCURATO:PERSONA] sia stato correttamente identificato già prima di sottoporlo afermo.Contrariamente a quanto dedotto dalla Parte pubblica, si tratta di un iter,non manifestamente illogico e congruo (rispetto alla pacifica ricostruzione delfatto) e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità, in conformità ai princìpiappena esposti.Ed esso non può dirsi inciso dalle allegazioni del Procuratore dellaRepubblica, non solo perché – come esposto – la motivazione non èmanifestamente illogica. Piuttosto, il ricorso è privo di specificità nella parte in cuicontiene un mero rimando a elementi, pretermessi dal G.i.p., presenti in atti (e,segnatamente, dal decreto di fermo e dalla richiesta di convalida), rimando chenon può integrare una effettiva critica di legittimità al provvedimento impugnato(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). E finisce pure perprospettare un diverso apprezzamento, qui non consentito, richiamando anchel’irreperibilità dei correi, dato ex se non valorizzabile rispetto al pericolo di fuga delNicoletto (cfr. Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 – 02).Ne deriva il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso del p.m.Così deciso il 17/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]