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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 31026/2026

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ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTOCon la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha respinto il riesameproposto da XXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari di Catania emessa il 2 marzo 2026, applicativa nei suoi confronti dellamisura cautelare degli arresti domiciliari rafforzata dal dispositivo di controllo delbraccialetto elettronico, in relazione al reato di maltrattamenti verso familiari econviventi.2.

Ha proposto ricorso l’indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del reatodi cui all’art. 572 cod. pen. ed al profilo delle esigenze cautelari.2.1.

Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale non ha tenuto conto dellaassenza di credibilità della persona offesa che, dopo avere trascorso un periododi soggiorno con l’indagato presso un affittacamere, aveva, in una memoria,rappresentato di nutrire timori per le minacce che egli aveva rivolto alla madre dilei e a un’assistente sociale, di seguito negando persino che vi fosse stata unariconciliazione.Gli elementi di riscontro valorizzati – costituiti dalle dichiarazioni dellaproprietaria dell’appartamento – sono, al riguardo, scarsamente significativi.2.2.

Difetta ogni attualità e concretezza del pericolo di condottereiterative posto che, dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nell’agostoscorso, l'indagato non ha più cercato occasioni di contatto con la persona offesa,al di là di un breve soggiorno trascorso insieme.Le condotte intimidatorie nei confronti della madre della Sofia edell'assistente sociale non sono comunque mai avvenute alla presenza dellapersona offesa, la quale dimora in una struttura protetta distante dal Comune diresidenza dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Il primo motivo, vertente sulla gravità indiziaria, è reiterativo emanifestamente infondato.2.1.

Va premesso che, in tema di misure cautelari, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828).2.2.

Anzitutto, le censure formulate in punto di attendibilità della personaoffesa sono state esaminate e respinte dai Giudici di merito con argomentazioniesaustive e coerenti.È principio consolidato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo,cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui lapersona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere alriscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).A maggior ragione, le dichiarazioni della persona offesa possono essereassunte, anche da sole, a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.Nella specie, le dichiarazioni della XXXXXsono state valutate credibiliperché intrinsecamente coerenti, oltre ad essere corroborate da vari elementi diriscontro costituiti, in particolare, da alcune fotografie ritraenti il volto di lei conevidenti segni di tumefazione, dalle risultanze di un referto medico, nonché dalledichiarazioni della madre e della proprietaria dell’appartamento ove la coppiaaveva abitato.La ripresa della convivenza – che nella specie vi era stata, in seguito alperiodo trascorso dalla persona offesa in casa famiglia - soprattutto nel caso incui la persona offesa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, deve essereoggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se sia realmente significativadi inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se sia conseguente allaprosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante.Si impone, in tale evenienza, un controllo più incisivo, esteso ai motividella variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazioneinattendibile o mendace costituisca un ulteriore ed indiretto elemento diconferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6, n. 4913 del08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv.288789 - 01).Ora, costituisce una consolidata massima di esperienza che la condottamaltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione di natura affettiva,può assumere un andamento ciclico, con ampie discontinuità; e, d’altro canto, lastessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d.dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.In tale prospettiva, il riavvicinamento tra i due conviventi, avvenuto nelgennaio del 2026, inteso a pacificare il clima familiare anche a beneficio del figliominore della coppia, argomentatamente è stato ritenuto: a) non significativo delsuperamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittimarispetto all’autore delle condotte vessatorie; b) non escludente la credibilità dellapersona offesa.2.3.

Tanto premesso, il delitto risulta contestato a decorrere dalnovembre 2024, dunque a ridosso della novellazione di cui all'art. 1, comma 1,lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nella platea delle partilese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e il soggetto agentesussista – come nel presente caso - un vincolo nascente dalla comune filiazione.Il novum normativo ha positivizzato un pregresso orientamento, secondoil quale il delitto di maltrattamenti in famiglia doveva ritenersi configurabileanche in danno di persona non convivente o non più convivente qualora l'agentee la vittima fossero legati da vincoli di questa tipologia (Sez. 2, n. 43846 del29/09/2023, V., Rv. 285330; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020;Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, S., Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del08/07/2014, C., Rv. 262078).Tale orientamento era rimasto superato per effetto della direttriceesegetica tracciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2021 che –dall’angolo prospettico del divieto di analogia in materia penale – aveva delineatoil discrimen tra il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 612-bis,comma secondo, cod. pen., ed ammonito in ordine alla praticabilità della diffusaopzione interpretativa, di natura valoriale, invalsa nei pronunciamenti di questaCorte, che aveva dilatato, appunto, la nozione di convivenza.

Si era dunqueritenuto che, nelle relazioni di fatto, il venir meno della convivenza fosse ostativoalla configurabilità dei maltrattamenti(Sez. 6, n. 29928 del 29/05/2025, L., Rv.288417 – 01; Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 - 01).2.4.

Nella vicenda in esame, le continue aggressioni e prevaricazioni delconvivente, risalenti almeno al 2024 avevano indotto la persona offesa adallontanarsi dall'abitazione familiare e a riparare presso una struttura protettanell’agosto del 2025; in epoca successiva alla notifica dell'avviso di conclusionedelle indagini del 17 dicembre 2025, relativo ad altro procedimento per fattianaloghi, vi era stata una ripresa della convivenza; la persona offesa avevatuttavia segnalato comportamenti ulteriormente aggressivi (minacce di morte)da parte dell’indagato in danno della madre di lei e della proprietariadell’appartamento, alla luce dei quali era stata riconsiderata tutta la sua condottaprecedente.E' stata coerentemente argomentata l’esistenza di una situazione disopraffazione sistematica della persona offesa, anche alla luce di tali condotteingravescenti, sicché sussiste la gravità indiziaria del delitto di maltrattamentiche, per giurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi omeno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinarenel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.Tale condotta configura la fattispecie contestata, posto che, anche dopol'ultima separazione, avvenuta nella vigenza della novellata norma incriminatrice,permane tra le parti il vincolo nascente da una condivisa genitorialità.3.

Il secondo motivo, vertente sulle esigenze cautelari, è reiterativo easpecifico.L'attualità del pericolo, nonostante l'assenza di episodi maltrattantirecenti, non è venuta meno - come logicamente argomentato dai Giudici dimerito - per il sol fatto che per un periodo la vittima si sia allontanata dalla casafamiliare ed abbia trovato riparo presso una struttura protetta.Si è ritenuto esistente il rischio di condotte reiterative, in relazione agliagiti via via ingravescenti riferibili all’indagato, poichè persistono tra le particondizioni di animosità anche in relazione alla gestione del figlio in tenera età.Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha congruamentemotivato che essa appare del tutto adeguata e proporzionata, avuto riguardo allavulnerabilità della vittima ed alla persistenza delle condotte vessatorienonostante la pendenza del primo procedimento penale per reato analogo,aspetto che evidenzia un allarmante profilo personologico.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTOCon la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha respinto il riesameproposto da XXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari di Catania emessa il 2 marzo 2026, applicativa nei suoi confronti dellamisura cautelare degli arresti domiciliari rafforzata dal dispositivo di controllo delbraccialetto elettronico, in relazione al reato di maltrattamenti verso familiari econviventi.2. Ha proposto ricorso l’indagato, con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del reatodi cui all’art. 572 cod. pen. ed al profilo delle esigenze cautelari.2.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale non ha tenuto conto dellaassenza di credibilità della persona offesa che, dopo avere trascorso un periododi soggiorno con l’indagato presso un affittacamere, aveva, in una memoria,rappresentato di nutrire timori per le minacce che egli aveva rivolto alla madre dilei e a un’assistente sociale, di seguito negando persino che vi fosse stata unariconciliazione.Gli elementi di riscontro valorizzati – costituiti dalle dichiarazioni dellaproprietaria dell’appartamento – sono, al riguardo, scarsamente significativi.2.2. Difetta ogni attualità e concretezza del pericolo di condottereiterative posto che, dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nell’agostoscorso, l'indagato non ha più cercato occasioni di contatto con la persona offesa,al di là di un breve soggiorno trascorso insieme.Le condotte intimidatorie nei confronti della madre della Sofia edell'assistente sociale non sono comunque mai avvenute alla presenza dellapersona offesa, la quale dimora in una struttura protetta distante dal Comune diresidenza dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2. Il primo motivo, vertente sulla gravità indiziaria, è reiterativo emanifestamente infondato.2.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828).2.2. Anzitutto, le censure formulate in punto di attendibilità della personaoffesa sono state esaminate e respinte dai Giudici di merito con argomentazioniesaustive e coerenti.È principio consolidato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo,cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui lapersona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere alriscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).A maggior ragione, le dichiarazioni della persona offesa possono essereassunte, anche da sole, a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.Nella specie, le dichiarazioni della XXXXXsono state valutate credibiliperché intrinsecamente coerenti, oltre ad essere corroborate da vari elementi diriscontro costituiti, in particolare, da alcune fotografie ritraenti il volto di lei conevidenti segni di tumefazione, dalle risultanze di un referto medico, nonché dalledichiarazioni della madre e della proprietaria dell’appartamento ove la coppiaaveva abitato.La ripresa della convivenza – che nella specie vi era stata, in seguito alperiodo trascorso dalla persona offesa in casa famiglia - soprattutto nel caso incui la persona offesa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, deve essereoggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se sia realmente significativadi inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se sia conseguente allaprosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante.Si impone, in tale evenienza, un controllo più incisivo, esteso ai motividella variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazioneinattendibile o mendace costituisca un ulteriore ed indiretto elemento diconferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6, n. 4913 del08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv.288789 - 01).Ora, costituisce una consolidata massima di esperienza che la condottamaltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione di natura affettiva,può assumere un andamento ciclico, con ampie discontinuità; e, d’altro canto, lastessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d.dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.In tale prospettiva, il riavvicinamento tra i due conviventi, avvenuto nelgennaio del 2026, inteso a pacificare il clima familiare anche a beneficio del figliominore della coppia, argomentatamente è stato ritenuto: a) non significativo delsuperamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittimarispetto all’autore delle condotte vessatorie; b) non escludente la credibilità dellapersona offesa.2.3. Tanto premesso, il delitto risulta contestato a decorrere dalnovembre 2024, dunque a ridosso della novellazione di cui all'art. 1, comma 1,lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nella platea delle partilese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e il soggetto agentesussista – come nel presente caso - un vincolo nascente dalla comune filiazione.Il novum normativo ha positivizzato un pregresso orientamento, secondoil quale il delitto di maltrattamenti in famiglia doveva ritenersi configurabileanche in danno di persona non convivente o non più convivente qualora l'agentee la vittima fossero legati da vincoli di questa tipologia (Sez. 2, n. 43846 del29/09/2023, V., Rv. 285330; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020;Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, S., Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del08/07/2014, C., Rv. 262078).Tale orientamento era rimasto superato per effetto della direttriceesegetica tracciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2021 che –dall’angolo prospettico del divieto di analogia in materia penale – aveva delineatoil discrimen tra il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 612-bis,comma secondo, cod. pen., ed ammonito in ordine alla praticabilità della diffusaopzione interpretativa, di natura valoriale, invalsa nei pronunciamenti di questaCorte, che aveva dilatato, appunto, la nozione di convivenza. Si era dunqueritenuto che, nelle relazioni di fatto, il venir meno della convivenza fosse ostativoalla configurabilità dei maltrattamenti(Sez. 6, n. 29928 del 29/05/2025, L., Rv.288417 – 01; Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 - 01).2.4. Nella vicenda in esame, le continue aggressioni e prevaricazioni delconvivente, risalenti almeno al 2024 avevano indotto la persona offesa adallontanarsi dall'abitazione familiare e a riparare presso una struttura protettanell’agosto del 2025; in epoca successiva alla notifica dell'avviso di conclusionedelle indagini del 17 dicembre 2025, relativo ad altro procedimento per fattianaloghi, vi era stata una ripresa della convivenza; la persona offesa avevatuttavia segnalato comportamenti ulteriormente aggressivi (minacce di morte)da parte dell’indagato in danno della madre di lei e della proprietariadell’appartamento, alla luce dei quali era stata riconsiderata tutta la sua condottaprecedente.E' stata coerentemente argomentata l’esistenza di una situazione disopraffazione sistematica della persona offesa, anche alla luce di tali condotteingravescenti, sicché sussiste la gravità indiziaria del delitto di maltrattamentiche, per giurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi omeno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinarenel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali.Tale condotta configura la fattispecie contestata, posto che, anche dopol'ultima separazione, avvenuta nella vigenza della novellata norma incriminatrice,permane tra le parti il vincolo nascente da una condivisa genitorialità.3. Il secondo motivo, vertente sulle esigenze cautelari, è reiterativo easpecifico.L'attualità del pericolo, nonostante l'assenza di episodi maltrattantirecenti, non è venuta meno - come logicamente argomentato dai Giudici dimerito - per il sol fatto che per un periodo la vittima si sia allontanata dalla casafamiliare ed abbia trovato riparo presso una struttura protetta.Si è ritenuto esistente il rischio di condotte reiterative, in relazione agliagiti via via ingravescenti riferibili all’indagato, poichè persistono tra le particondizioni di animosità anche in relazione alla gestione del figlio in tenera età.Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha congruamentemotivato che essa appare del tutto adeguata e proporzionata, avuto riguardo allavulnerabilità della vittima ed alla persistenza delle condotte vessatorienonostante la pendenza del primo procedimento penale per reato analogo,aspetto che evidenzia un allarmante profilo personologico.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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