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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30439/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione, pur strutturato come denuncia di un vizio di motivazione, finisce per sollecitare apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito ed è, comunque, manifestamente infondato.

Alla sentenza impugnata che ha desunto la violazione dell'obbligo di domiciliazione notturna imposto all'imputato dal regime di sorveglianza speciale, nelle date del 31 maggio e del 17 luglio 2023 dai controlli di polizia che avevano consentito di accertare la presenza dell'imputato al fuori della abitazione ben oltre l'orario consentito, il ricorrente continua ad opporre l'erroneità del domicilio dove i carabinieri hanno effettuato i controlli ulteriori rispetto a quello su strada, come tali non rilevanti ai fini della sussistenza del reato, senza nemmeno confrontarsi con l'intero iter motivazionale che ha opportunamente evidenziato l'estensione dell'attività di ricerca dell'imputato dal domicilio dichiarato in sede di verbale di sottoposizione agli obblighi a quello di fatto, rappresentato dall'abitazione della madre.

1.1. Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, che ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione, pur strutturato come denuncia di un vizio di motivazione, finisce per sollecitare apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che ha desunto la violazione dell'obbligo di domiciliazione notturna imposto all'imputato dal regime di sorveglianza speciale, nelle date del 31 maggio e del 17 luglio 2023 dai controlli di polizia che avevano consentito di accertare la presenza dell'imputato al fuori della abitazione ben oltre l'orario consentito, il ricorrente continua ad opporre l'erroneità del domicilio dove i carabinieri hanno effettuato i controlli ulteriori rispetto a quello su strada, come tali non rilevanti ai fini della sussistenza del reato, senza nemmeno confrontarsi con l'intero iter motivazionale che ha opportunamente evidenziato l'estensione dell'attività di ricerca dell'imputato dal domicilio dichiarato in sede di verbale di sottoposizione agli obblighi a quello di fatto, rappresentato dall'abitazione della madre. 1.1. Anche la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, che ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro
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