CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09549/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all' art.6 bis L.401/1989, e pronunciata sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 432 cod. pen., deducendo con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento dei fatti come emergono dalla visione delle immagini, con il terzo motivo vizio della motivazione, posto che la sosta nei pressi dei luoghi coinvolti dall'azione di violenza non è stata oggetto di precedente accordo con il gruppo di tifosi, con il quarto motivo violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Inoltre, si rileva che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato - in ragione della visione delle immagini acquisite - la incontroversa presenza dei due ricorrenti, con la propria auto, nel luogo in cui erano stati posizionati i fumogeni, ove è stata invasa la carreggiata e colpiti con bastoni i quattro mini van in transito, e quindi l'appartenenza dei ricorrenti al gruppo di tifosi che avevano teso un'imboscata avverso i tifosi della squadra avversaria, posto che l'auto dei ricorrenti era stata parcheggiata nei pressi di quei luoghi e in quei frangenti, risultando quindi provata la loro partecipazione, alla lianificata realizzazione dei reati contestati. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. O 114,ukkv Così deciso in Roma, il a3_21Uat 2024 Il Consigliere estens