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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09917/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 aprile 2022, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

Il ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva gli argomenti proposti con il ricorso.

Ritenuto che con il ricorso si reiterano le doglianze avanzate con l'appello circa la il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato che si tratta di censure che non superano la soglia di ammissibilità in quanto ripropongono quanto già allegato con l'atto d'appello e si risolvono nella richiesta di una interpretazione alternativa delle prove, non consentita al giudice di legittimità, che, peraltro, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che rilevava, in modo ineccepibile, come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità tenuto conto che l'offesa arrecata dalla condotta contestata era sicuramente grave, stantedilevante valore dei beni *che il comportamento dell'imputato - alla luce dei precedenti erano indicative di una inclinazione alla commissione di condotte predatorie.

La risalenza dei precedenti non vale ad incrinare la logicità della motivazione che è fondata non solo sul riconoscimento di una prognosi negativa in ordine +la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ma anche sulla rilevazione della gravità del danno arrecato.

Ritenuto che non supera la soglia di ammissibilità neanche il secondo motivo di ricorso che contesta la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, dato che - anche in questo caso - la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito della capacità dimostrativa delle prove: la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado sul punto ; rilevava la congruità del risarcimento valutata non solo sulla base del danno patrimoniale, ma anche su quella del pregiudizio psicologico derivante dal raggiro e dal disagio patito, oltre che dal fatto di aver dovuto reagire alla condotta delittuosa sobbarcandosi l'onere di un processo; si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura, in quanto priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 aprile 2022, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Il ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva gli argomenti proposti con il ricorso. Ritenuto che con il ricorso si reiterano le doglianze avanzate con l'appello circa la il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Rilevato che si tratta di censure che non superano la soglia di ammissibilità in quanto ripropongono quanto già allegato con l'atto d'appello e si risolvono nella richiesta di una interpretazione alternativa delle prove, non consentita al giudice di legittimità, che, peraltro, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che rilevava, in modo ineccepibile, come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità tenuto conto che l'offesa arrecata dalla condotta contestata era sicuramente grave, stantedilevante valore dei beni *che il comportamento dell'imputato - alla luce dei precedenti erano indicative di una inclinazione alla commissione di condotte predatorie. La risalenza dei precedenti non vale ad incrinare la logicità della motivazione che è fondata non solo sul riconoscimento di una prognosi negativa in ordine +la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ma anche sulla rilevazione della gravità del danno arrecato. Ritenuto che non supera la soglia di ammissibilità neanche il secondo motivo di ricorso che contesta la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, dato che - anche in questo caso - la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito della capacità dimostrativa delle prove: la sentenza impugnata, confermando quella di primo grado sul punto ; rilevava la congruità del risarcimento valutata non solo sulla base del danno patrimoniale, ma anche su quella del pregiudizio psicologico derivante dal raggiro e dal disagio patito, oltre che dal fatto di aver dovuto reagire alla condotta delittuosa sobbarcandosi l'onere di un processo; si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura, in quanto priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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